INCHIESTE AMMINISTRATIVE PER INFORTUNI SUL LAVORO - ART. 56, D.P.R.  N. 1124/1965 E ART. 236 DECRETO LEGISLATIVO N. 51/1998 - COMPETENZA DEL SERVIZIO ISPEZIONE DEL LAVORO CON EFFETTO DAL 2 GIUGNO 1999

 

Con effetto dal 2 giugno 1999 le inchieste amministrative per infortuni sul lavoro, cui consegua la morte del prestatore ovvero il pericolo di morte o un'inabilità superiore a 30 giorni e riguardino lavori soggetti all'obbligo di assicurazione I.N.A.I.L., hanno cessato di essere attribuite al Pretore e sono divenute di competenza della direzione provinciale del lavoro, servizio ispezione del lavoro.

La modifica è stata introdotta dall'art. 236 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, di istituzione del Giudice Unico di primo grado che, nella parte di interesse, ha efficacia appunto il 2 giugno u.s.. Fatta salva la sostituzione dell'Organismo competente alla conduzione dell'inchiesta, la procedura stessa è, invece, rimasta sostanzialmente inalterata.

Per disposizione del ministero di Grazia e

Giustizia (circ. 21 maggio 1999, n.142/GDG/) a decorrere dal 2 giugno 1999 le direzioni provinciali del lavoro - servizio ispezione del lavoro - sono subentrate al Pretore sia nelle denunce non ancora istruite, sia in quelle in corso di istruzione. Queste ultime saranno completate, nella parte ancora mancante, dalla nuova autorità competente, restando salva la parte di attività già compiuta dal pretore.

Il ministero del lavoro, con circolare 28 maggio 1999, n. 38/99 ha fornito ai propri uffici periferici indicazioni generali per lo svolgimento dell'inchiesta ad ha istituito un'apposita modulistica per la redazione del relativo processo-verbale.

Come sopra precisato, le norme che regolano la procedura sono rimaste sostanzialmente invariate: l'ambito dell'inchiesta continua ad essere quello degli infortuni mortali o che abbiano come conseguenza il pericolo di morte o un'inabilità superiore a 30 giorni e si tratti di lavoro soggetto all'obbligo di assicurazione. Come in passato, l'inchiesta continua ad essere attivata dalla denuncia di infortunio che evidenzi le conseguenze sopra descritte, denuncia che l'autorità di pubblica sicurezza d'ora innanzi deve trasmettere al nuovo Organismo competente. In assenza di denuncia da parte del datore di lavoro o in caso di mancata segnalazione delle predette conseguenze, ove invece le stesse concretamente ricorrano, l'inchiesta potrà essere attivata direttamente dall'I.N.A.I.L., dall'infortunato o dai suoi superstiti.

L'inchiesta potrà essere condotta in ufficio o, in alternativa direttamente sul luogo dell'infortunio.

Quest'ultima modalità, cioè l'inchiesta sul luogo dell'infortunio, secondo le indicazioni ministeriali, ha carattere essenzialmente residuale.

Per esigenze di snellimento di procedura, di economicità dei costi, nonché di possibilità di controllo della correttezza nell'impostazione dell'indagine e di idoneità degli accertamenti, gli Uffici dovranno, per quanto possibile, privilegiare lo svolgimento dell'inchiesta in ufficio, e riservare l'inchiesta sul luogo di lavoro ai casi in cui sia ritenuta necessaria ovvero ai casi in cui ne facciano motivata richiesta l'I.N.A.I.L., l'infortunato o i suoi superstiti.

La direzione Provinciale del Lavoro-Servizio Ispezione del Lavoro deve comunicare in forma scritta alle parti interessate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la data e il luogo dell'inchiesta.

Per l'accertamento delle cause e delle circostanze dell'infortunio il vigente quadro normativo consente ai Servizi Ispettivi, come in precedenza consentiva al pretore, di disporre perizie ed interrogare tutte quelle persone che possono portare luce su tali cause e circostanze (art. 57, D.P.R. n. 1124/1965).

Per quanto possibile l'inchiesta dovrà essere compiuta entro il più breve lasso di tempo e gli Uffici dovranno impegnarsi ad osservare il termine di inizio e di chiusura della stessa fissati dagli artt. 56 e 60, D.P.R. citato, rispettivamente entro quattro giorni dal ricevimento della denuncia da parte dell'Autorità di PS (inizio) ed entro 10 giorni dalla data di tale ricevimento (conclusione). Ove tali termini non possano essere rispettati, soprattutto per la lamentata inadeguatezza degli organici dei Servizi ispezioni, ne dovrà essere data indicazione nel processo verbale e ciò costituirà obiettivo impedimento che consente di differire i predetti termini.

Al termine dell'inchiesta deve essere redatto un processo verbale per il quale è stata predisposta un'apposita modulistica. Ciascuno degli intervenuti nell'inchiesta ha diritto di far inserire nel verbale proprie dichiarazioni. Ove si configurino ipotesi di reato il processo verbale deve essere trasmesso alla Procura della Repubblica Circondariale competente per territorio.

Copia del verbale deve, inoltre, essere rilasciata alle parti interessate che sono intervenute nell'inchiesta - datore di lavoro, infortunato, o suoi superstiti, I.N.A.I.L. - le quali potranno inoltre esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento in conformità alle leggi in materia.