INCHIESTE
AMMINISTRATIVE PER INFORTUNI SUL LAVORO - ART. 56, D.P.R. N. 1124/1965 E ART. 236 DECRETO LEGISLATIVO
N. 51/1998 - COMPETENZA DEL SERVIZIO ISPEZIONE DEL LAVORO CON EFFETTO DAL 2
GIUGNO 1999
Con
effetto dal 2 giugno 1999 le inchieste amministrative per infortuni sul lavoro,
cui consegua la morte del prestatore ovvero il pericolo di morte o un'inabilità
superiore a 30 giorni e riguardino lavori soggetti all'obbligo di assicurazione
I.N.A.I.L., hanno cessato di essere attribuite al Pretore e sono divenute di
competenza della direzione provinciale del lavoro, servizio ispezione del
lavoro.
La
modifica è stata introdotta dall'art. 236 del decreto legislativo 19 febbraio
1998, n. 51, di istituzione del Giudice Unico di primo grado che, nella parte
di interesse, ha efficacia appunto il 2 giugno u.s.. Fatta salva la
sostituzione dell'Organismo competente alla conduzione dell'inchiesta, la
procedura stessa è, invece, rimasta sostanzialmente inalterata.
Per
disposizione del ministero di Grazia e
Giustizia
(circ. 21 maggio 1999, n.142/GDG/) a decorrere dal 2 giugno 1999 le direzioni
provinciali del lavoro - servizio ispezione del lavoro - sono subentrate al
Pretore sia nelle denunce non ancora istruite, sia in quelle in corso di
istruzione. Queste ultime saranno completate, nella parte ancora mancante,
dalla nuova autorità competente, restando salva la parte di attività già
compiuta dal pretore.
Il
ministero del lavoro, con circolare 28 maggio 1999, n. 38/99 ha fornito ai
propri uffici periferici indicazioni generali per lo svolgimento dell'inchiesta
ad ha istituito un'apposita modulistica per la redazione del relativo
processo-verbale.
Come
sopra precisato, le norme che regolano la procedura sono rimaste sostanzialmente
invariate: l'ambito dell'inchiesta continua ad essere quello degli infortuni
mortali o che abbiano come conseguenza il pericolo di morte o un'inabilità
superiore a 30 giorni e si tratti di lavoro soggetto all'obbligo di
assicurazione. Come in passato, l'inchiesta continua ad essere attivata dalla
denuncia di infortunio che evidenzi le conseguenze sopra descritte, denuncia
che l'autorità di pubblica sicurezza d'ora innanzi deve trasmettere al nuovo
Organismo competente. In assenza di denuncia da parte del datore di lavoro o in
caso di mancata segnalazione delle predette conseguenze, ove invece le stesse
concretamente ricorrano, l'inchiesta potrà essere attivata direttamente
dall'I.N.A.I.L., dall'infortunato o dai suoi superstiti.
L'inchiesta
potrà essere condotta in ufficio o, in alternativa direttamente sul luogo
dell'infortunio.
Quest'ultima
modalità, cioè l'inchiesta sul luogo dell'infortunio, secondo le indicazioni
ministeriali, ha carattere essenzialmente residuale.
Per
esigenze di snellimento di procedura, di economicità dei costi, nonché di
possibilità di controllo della correttezza nell'impostazione dell'indagine e di
idoneità degli accertamenti, gli Uffici dovranno, per quanto possibile,
privilegiare lo svolgimento dell'inchiesta in ufficio, e riservare l'inchiesta
sul luogo di lavoro ai casi in cui sia ritenuta necessaria ovvero ai casi in
cui ne facciano motivata richiesta l'I.N.A.I.L., l'infortunato o i suoi
superstiti.
La
direzione Provinciale del Lavoro-Servizio Ispezione del Lavoro deve comunicare
in forma scritta alle parti interessate, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, la data e il luogo dell'inchiesta.
Per
l'accertamento delle cause e delle circostanze dell'infortunio il vigente
quadro normativo consente ai Servizi Ispettivi, come in precedenza consentiva
al pretore, di disporre perizie ed interrogare tutte quelle persone che possono
portare luce su tali cause e circostanze (art. 57, D.P.R. n. 1124/1965).
Per
quanto possibile l'inchiesta dovrà essere compiuta entro il più breve lasso di
tempo e gli Uffici dovranno impegnarsi ad osservare il termine di inizio e di
chiusura della stessa fissati dagli artt. 56 e 60, D.P.R. citato,
rispettivamente entro quattro giorni dal ricevimento della denuncia da parte
dell'Autorità di PS (inizio) ed entro 10 giorni dalla data di tale ricevimento
(conclusione). Ove tali termini non possano essere rispettati, soprattutto per
la lamentata inadeguatezza degli organici dei Servizi ispezioni, ne dovrà
essere data indicazione nel processo verbale e ciò costituirà obiettivo
impedimento che consente di differire i predetti termini.
Al
termine dell'inchiesta deve essere redatto un processo verbale per il quale è
stata predisposta un'apposita modulistica. Ciascuno degli intervenuti
nell'inchiesta ha diritto di far inserire nel verbale proprie dichiarazioni.
Ove si configurino ipotesi di reato il processo verbale deve essere trasmesso
alla Procura della Repubblica Circondariale competente per territorio.
Copia
del verbale deve, inoltre, essere rilasciata alle parti interessate che sono
intervenute nell'inchiesta - datore di lavoro, infortunato, o suoi superstiti,
I.N.A.I.L. - le quali potranno inoltre esercitare il diritto di accesso agli
atti del procedimento in conformità alle leggi in materia.