APPALTI PUBBLICI - E’ ILLEGITTIMA L’AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL’IMPRESA CHE ABBIA APPLICATO AI PROPRI DIPENDENTI UN CCNL ESTRANEO ALLE PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO
(Tribunale
Amministrativo Regionale Lazio, Roma, Sezione III^ quater del 7/4/2010 n. 5759)
1. Nel caso
in cui la stazione appaltante abbia indicato il contratto collettivo nazionale
di lavoro prescelto ed ha stabilito che ad esso le singole imprese partecipanti
alla gara dovevano attenersi nella costruzione dell’offerta economica è
illegittima l’aggiudicazione a favore dell’impresa che abbia applicato ai
propri dipendenti un CCNL estraneo alle prestazioni oggetto dell’appalto, a
prescindere dalla specifica previsione della sanzione dell’esclusione. Il dato
riferito e utilizzato dall’aggiudicataria nella predisposizione della sua
offerta costituisce, infatti, un elemento essenziale nella formazione di
quest’ultima e deve essere omogeneo a quello utilizzato dalle altre imprese
partecipanti alla gara pena, in caso contrario, la violazione del principio
della par condicio tra concorrenti che costituisce portato diretto del
principio di libera concorrenza il quale assieme al primo permea di se tutte le
gare pubbliche che devono svolgersi nella loro osservanza anche e forse prima
di tutto, in ossequio a quanto stabilito nel Trattato istitutivo della Comunità
europea.
La
violazione di tale dato, anche ove meramente formale, non può che comportare
l’esclusione da una gara pubblica del soggetto economico che vi sia incorso
senza che occorra un’espressa previsione al riguardo. A ulteriore conferma di
ciò si richiama quanto affermato sul punto secondo cui: “L’inammissibilità
dell’offerta condizionata non è contraddetta dalla maggiore o minore
incisività, rispetto all’oggetto dell’appalto, della condizione apposta e/o
della clausola difforme proposta, esigendo le regole dell’evidenza pubblica la
perfetta conformità tra il regolamento contrattuale predisposto dalla stazione
appaltante e l’offerta presentata dal candidato, anche ai fini
dell’imprescindibile tutela della par condicio. Né l’eventuale difformità è
sanabile mediante la richiesta di chiarimenti e/o integrazioni al concorrente
interessato, dal momento che l’istituto della regolarizzazione postuma deve
intendersi circoscritto solo alla documentazione attestante i requisiti di
partecipazione e giammai a quella costituente le offerte tecnica ed economica”
(T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 26 novembre 2009, n. 8082; T.A.R. Piemonte
Torino, sez. I, 21 dicembre 2009, n. 3716; T.A.R. Umbria, 21 gennaio 2010 n.
26).