APPALTI PUBBLICI -  PER PARTECIPARE  ALLA GARA VANNO DICHIARATE TUTTE LE SENTENZE AVUTE ANCORCHE’  NON RIPORTATE  DAL CASELLARIO

(Consiglio di Stato, Sezione VI^ del 6/4/2010 n. 1909)

 

Poiché anche le sentenze di condanna con il beneficio della non menzione nel certificato del Casellario giudiziale o le sentenze patteggiate potrebbero incidere sulla moralità professionale e perciò potrebbero costituire un ostacolo all’ammissione ad un procedimento di evidenza pubblica, i concorrenti ad una gara di pubblico appalto devono attestare con apposita autodichiarazione, oltre alla mancanza delle sentenze di condanna definitiva che vengono indicate nel certificato del Casellario giudiziale a richiesta dei privati (cioè di una dichiarazione sostitutiva del certificato del Casellario giudiziale), anche l’assenza di sentenze definitive di condanna con il beneficio della non menzione, nonché,come nella specie, l’assenza di sentenze patteggiate (per le quali non è stata ottenuta l’amnistia, la riabilitazione o l’estinzione e artt. 167 o 445 C.P.P. per decorso del tempo senza aver commesso un altro reato) e l’assenza di reati puniti con la sola pena pecuniaria, attesocché deve essere consentita all’Amministrazione appaltante la possibilità di effettuare una valutazione anche della rilevanza di tali condanne sull’affidabilità morale e professionale di ogni partecipante ad un procedimento di evidenza pubblica.