APPALTI PUBBLICI - PER PARTECIPARE ALLA GARA VANNO DICHIARATE TUTTE LE SENTENZE
AVUTE ANCORCHE’ NON RIPORTATE DAL CASELLARIO
(Consiglio
di Stato, Sezione VI^ del 6/4/2010 n. 1909)
Poiché anche
le sentenze di condanna con il beneficio della non menzione nel certificato del
Casellario giudiziale o le sentenze patteggiate potrebbero incidere sulla
moralità professionale e perciò potrebbero costituire un ostacolo
all’ammissione ad un procedimento di evidenza pubblica, i concorrenti ad una
gara di pubblico appalto devono attestare con apposita autodichiarazione, oltre
alla mancanza delle sentenze di condanna definitiva che vengono indicate nel
certificato del Casellario giudiziale a richiesta dei privati (cioè di una
dichiarazione sostitutiva del certificato del Casellario giudiziale), anche
l’assenza di sentenze definitive di condanna con il beneficio della non
menzione, nonché,come nella specie, l’assenza di sentenze patteggiate (per le
quali non è stata ottenuta l’amnistia, la riabilitazione o l’estinzione e artt.
167 o 445 C.P.P. per decorso del tempo senza aver commesso un altro reato) e
l’assenza di reati puniti con la sola pena pecuniaria, attesocché deve essere
consentita all’Amministrazione appaltante la possibilità di effettuare una
valutazione anche della rilevanza di tali condanne sull’affidabilità morale e
professionale di ogni partecipante ad un procedimento di evidenza pubblica.