VALUTAZIONE RIMANENZE DI OPERE
PLURIENNALI - INIZIATIVE ANCE
In vista
dell’imminente approvazione dei bilanci e della prossima presentazione della
dichiarazione dei redditi, relativa al periodo d’imposta 2009, si evidenzia che
i chiarimenti forniti dalla Risoluzione ministeriale 260/E/2009 non intendono
apportare alcuna modifica ai corretti criteri di valutazione civilistica e
fiscale[1] delle rimanenze finali di opere ultrannuali, sinora adottati dalle
imprese.
Questo
quanto emerso da un primo incontro informale che l’ANCE ha avuto ieri, 14
aprile 2010, con l’Agenzia delle Entrate sull’effettiva portata della citata
pronuncia ministeriale, con la quale l’Amministrazione si è espressa in materia
di valutazione fiscale delle rimanenze di opere pluriennali, con un
orientamento che ha suscitato numerose perplessità.
Una lettura
sistematica della citata R.M. 260/E/2009, unitamente ai metodi di valutazione
delle rimanenze indicati nel Principio Contabile OIC n.23, infatti, sembrerebbe
affermare che l’appaltatore, in ciascun esercizio di esecuzione dell’opera:
- dovrebbe determinare il valore delle
rimanenze tenendo conto anche della parte dei costi relativi al subappalto
sostenuti nel periodo d’imposta (S.A.L. liquidati al subappaltatore in via
provvisoria)[2],
- non potrebbe specularmente considerare tali
costi fiscalmente deducibili nel medesimo esercizio[3].
L’ANCE ha,
quindi, sottolineato che le conclusioni cui sembra giungere l’Agenzia delle
Entrate, oltre a far emergere dubbi interpretativi, appaiono contrarie al
principio di correlazione tra costi e ricavi, nonchè ai criteri di corretta
redazione del bilancio civilistico, sanciti, per ciò che concerne i “lavori in
corso su ordinazione”, dal Principio Contabile OIC n. 23, la cui validità
applicativa, ai fini fiscali, è stata ammessa dalla stessa Amministrazione
Finanziaria, tra l’altro, nella Risoluzione n.9/2492 del 31 gennaio 1981[4].
Preso atto
dei rilievi evidenziati dall’ANCE, e delle gravi preoccupazioni delle imprese
del settore, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che la citata pronuncia
non intendeva innovare rispetto al consolidato comportamento delle imprese,
legittimamente fondato sulla normativa e sulla prassi ministeriale emanata in
materia.
In
particolare, i competenti Uffici dell’Agenzia delle Entrate si sono comunque
riservati di approfondire ulteriormente la questione, per fornire i necessari
chiarimenti in materia, anche a seguito di una richiesta ufficiale dell’ANCE.
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[1]
Civilisticamente, in base al Principio Contabile OIC n.23 e, fiscalmente, in
base all’art.93 del TUIR - D.P.R. 917/1986 e relativa prassi ministeriale
emanata nel passato in materia.
[2] La
tecnica contabile più utilizzata è, infatti, quella della “percentuale di
completamento”, con il “metodo del costo sostenuto” (cd. cost to cost), in base
al quale la determinazione del valore delle rimanenze avviene applicando
all’ammontare dei ricavi stimati di commessa una percentuale, data dal rapporto
tra costi sostenuti nel periodo d’imposta per l’esecuzione dei lavori, ivi
compresi quelli relativi al subappalto ed i costi totali stimati (cfr.
Principio Contabile OIC n. 23, par. D.II.c.).
[3] Come
affermato dalla R.M. 260/E/2009.
[4] In particolare, in tale pronuncia,
l’Amministrazione sottolinea che, nel silenzio della legge fiscale, possa
essere adottata qualsiasi metodologia economico-aziendale di valutazione “a
corrispettivi” delle rimanenze, purchè fondata su criteri precisi.