AGEVOLAZIONI PER IL RISPARMIO
ENERGETICO (55%) - NUOVI CHIARIMENTI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
(Circ.
Agenzia delle Entrate n. 21/E del 23/4/10)
Ai fini
della detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici
esistenti, il mancato o tardivo invio all’Agenzia delle Entrate della
comunicazione da trasmettere in caso di lavori pluriennali, non comporta la
decadenza dall’agevolazione.
Allo stesso
modo, nel caso di errori di compilazione della scheda informativa da inviare
all’Enea, entro 90 giorni dal termine dell’intervento, il contribuente può
correggerne il contenuto entro il termine di presentazione della dichiarazione
dei redditi nella quale viene effettuata la detrazione.
Queste
alcune delle precisazioni contenute nelle Circolare dell’Agenzia delle Entrate
n. 21/E del 23 aprile 2010, nella quale, in vista dell’imminente presentazione
della dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2009, vengono forniti
alcuni chiarimenti in ordine a deduzioni, detrazioni e crediti d’imposta.
In
particolare, per quanto riguarda la detrazione del 55% (articolo 1, commi
20-24, legge 244/2007), attualmente applicabile fino al periodo d’imposta 2010,
l’Amministrazione finanziaria precisa che:
- nel caso di interventi per i quali non è
previsto il collaudo (come, ad esempio, la sostituzione di finestre comprensive
di infissi), la data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio
della documentazione all’ENEA[1], può coincidere con quella documentata dal
soggetto che ha eseguito gli stessi (o da altro tecnico che compila la scheda
informativa), mentre non può ritenersi valida a tal fine una dichiarazione del
contribuente resa in sede di autocertificazione;
- nell’ipotesi di sostituzione di portoni
d’ingresso, anche se non dotati di componenti vetrati, la detrazione spetta al
contribuente, al pari degli interventi relativi alla sostituzione di finestre
(di cui all’art.1, comma 345, della legge 296/2006), semprechè si tratti di
serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio, verso l’esterno
o verso locali non riscaldati, e risultino rispettati gli indici di trasmittanza
termica richiesti per la sostituzione delle finestre[2];
- qualora per le spese di riqualificazione
energetica, fosse riconosciuta al contribuente l’assegnazione di eventuali
contributi (comunitari, regionali o locali), il beneficio non può essere riconosciuto,
neanche per le spese eccedenti le quote non rimborsate dal contributo.
Inoltre, nel
caso in cui il contributo sia riconosciuto successivamente alla fruizione della
detrazione del 55%, il contribuente dovrà restituire la detrazione già
utilizzata in dichiarazione, anche per la parte non coperta da contributo,
mediante presentazione di una dichiarazione correttiva ovvero integrativa a
proprio sfavore, secondo i termini e le modalità di cui all’art. 2 del D.P.R.
322/1998[3];
- nell’ipotesi di installazione di impianto di
riscaldamento centralizzato, in un fabbricato in cui solo parte delle unità
immobiliari è dotata di impianto di riscaldamento preesistente, la detrazione
del 55% non spetta per l’intera spesa, ma deve essere limitata alla parte di spesa
imputabile alle unità nelle quali tale impianto era presente, ripartendone
proporzionalmente l’importo, sulla base delle quote millesimali riferite a
ciascuna di esse;
- il mancato o tardivo invio all’Agenzia delle
Entrate della comunicazione da trasmettere in caso di lavori pluriennali[4],
non comporta la decadenza dall’agevolazione, ferma restando l’applicazione
della sanzione in misura fissa (da euro 258 a euro 2.065), prevista dall’art.
11, comma 1, del D.Lgs. 471/1997, per l’omesso o irregolare invio di ogni
comunicazione prescritta dalle norme tributarie;
- per quanto riguarda le modalità di fruizione
della detrazione del 55%, nel caso di interventi eseguiti mediante contratti di
locazione finanziaria, spettante all’utilizzatore dell’immobile:
• sono
applicabili le regole previste per i titolari di reddito d’impresa, per cui non
sussiste l’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale e, seppur
non espressamente chiarito, si ritiene rilevi il criterio di competenza per l’imputazione
delle spese sostenute (art.109 del TUIR - D.P.R. 917/1986),
• gli
adempimenti documentali richiesti (obbligo di comunicazione all’Agenzia delle
Entrate per i lavori che proseguono in più periodi d’imposta, invio della
scheda informativa all’ENEA) devono essere assolti dal soggetto che si avvale
della detrazione (utilizzatore del bene), fermo restando che la società di
leasing dovrà fornire una documentazione attestante la conclusione
dell’intervento e l’ammontare del costo sostenuto su cui calcolare la
detrazione.
L’Agenzia
delle Entrate risponde in tal caso ad un’espressa richiesta di chiarimenti
dell’ANCE, accogliendone l’orientamento, che consente una più agevolale
applicazione dei benefici per gli interventi eseguiti in leasing;
- nel caso di errori di compilazione della
scheda informativa da inviare all’Enea, entro 90 giorni dal termine
dell’intervento, il contribuente può correggerne il contenuto, inviando una
nuova comunicazione, che annulli e sostituisca quella precedente, insieme all’attestato
di qualificazione energetica ove richiesto, entro il termine di presentazione
della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in
detrazione.
Non è
necessario il reinvio della scheda informativa nell’ipotesi in cui sia stato indicato
un nominativo diverso da quello dell’intestatario del bonifico o della fattura,
o non sia stato indicato che possono aver diritto alla detrazione più
contribuenti. In questi casi, è sufficiente che il contribuente dimostri di
essere in possesso dei documenti che attestano il sostenimento delle spese e la
misura in cui tale onere è stato effettivamente sostenuto.
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[1] In
proposito, si ricorda che, ai sensi dell’ art. 4, comma 1-bis, lett. b, D.M. 19
febbraio 2007, i contribuenti devono inviare all’ENEA, entro 90 giorni dalla
fine dei lavori, l’attestato di certificazione energetica o quello di
qualificazione energetica (ove richiesto) e la scheda informativa (non deve
essere, invece, inviato il documento di asseverazione), tramite il sito
Internet www.acs.enea.it. Con riferimento all’ultimazione degli interventi di
riqualificazione energetica, con la R.M. 244/E/2007, l’Agenzia delle Entrate ha
poi chiarito che il termine per l’invio all’ENEA della prescritta
documentazione decorre dalla data del “collaudo” dei lavori, a nulla rilevando
il momento di effettuazione dei pagamenti.
[2] Viene,
quindi, superata la posizione espressa dalla stessa Agenzia delle Entrate,
nella precedente R.M. n.475/E del 9 dicembre 2008, nella quale veniva
riconosciuta la detrazione del 55% per le spese sostenute per la sostituzione
di un portone d’ingresso di un’abitazione, a condizione che l’intervento fosse
riconducibile a lavori sulle strutture opache dell’edificio, ovvero ad una
sostituzione di infissi, ma limitatamente al caso in cui il portone fosse
dotato di componente vetrato.
[3] Decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322
Art. 2 - Termine per la presentazione della
dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.
(omissis)
8-bis. Le
dichiarazioni dei redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e
dei sostituti di imposta possono essere integrate dai contribuenti per
correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un
maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minor
credito, mediante dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui
all’articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo
d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre il termine prescritto
per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta
successivo. L’eventuale credito risultante dalle predette dichiarazioni può
essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo n. 241 del 1997.
(omissis)
[4] Cfr.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Protocollo
n.57639/2009, attuativo dell’art.29, comma 6, del D.L. 185/2008 (cd. “Decreto
anticrisi”), convertito nella Legge 2/2009.