AGEVOLAZIONI FISCALI PER I
TRASFERIMENTI DI IMMOBILI IN ATTUAZIONE DI PIANI URBANISTICI - AGGIORNAMENTO
DELLA GUIDA DELL’ANCE
In considerazione
della rilevanza del tema della fiscalità urbanistica per le imprese associate,
l’ANCE ha provveduto ad aggiornare la Guida alle agevolazioni fiscali per i
trasferimenti di immobili nell’ambito di piani urbanistici.
In
particolare, il vademecum contiene un’analisi dettagliata dei regimi fiscali
agevolati applicabili per i trasferimenti di immobili diretti all’attuazione
di:
- piani urbanistici particolareggiati.
Con
riferimento a tali trasferimenti di aree, nella Guida sono riportate le diverse
disposizioni succedutesi nel corso degli anni.
Infatti, dal
1° gennaio 2001 al 3 luglio 2006, per tutti i piani urbanistici
particolareggiati, comunque denominati, sono state applicate l’imposta di
registro pari all’1% e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa
(art.33, comma 3, legge 388/2000, e successive modificazioni).
Dal 1°
gennaio 2008, invece, tale regime è stato abrogato e, dalla medesima data, per
i soli piani di edilizia residenziale, è stata prevista l’applicazione delle
imposte di registro ed ipo-catastali nella misura complessiva pari al 5%
(art.1, commi 25-28, legge 244/2007);
- piani di recupero. Per tali trasferimenti,
l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale si applicano in
misura fissa, pari a 168 euro ciascuna (art.5 legge 168/1982);
- piani di lottizzazione di iniziativa
pubblica (art.20 legge 10/1977), piani di edilizia residenziale pubblica, piani
per insediamenti produttivi (art.32, comma 2, D.P.R. 601/1973).
Tali
trasferimenti beneficiano dell’imposta di registro in misura fissa e
dell’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale.
Infine,
l’appendice alla guida contiene i riferimenti normativi relativi ai diversi
regimi fiscali connessi ai citati trasferimenti di immobili, i chiarimenti
forniti dall’Agenzia delle Entrate, ed alcuni pronunciamenti giurisprudenziali
di interesse.
L’ANCE ha
intrapreso opportune iniziative affinchè si possa pervenire ad una revisione
della normativa in materia, mediante:
- il ritorno ad aliquote più prossime allo
zero (anzichè il prelievo complessivo del 5%);
- il prolungamento a 10 anni del termine di
ultimazione dei lavori;
- il riconoscimento del carattere oggettivo
dell’agevolazione, prevedendo la non decadenza dai benefici fiscali
nell’ipotesi di trasferimento delle aree prima del completamento
dell’intervento, sempre a condizione che i lavori siano ultimati entro i
termini previsti per l’attuazione dell’intervento medesimo.