ACCERTAMENTO IN BASE AGLI STUDI DI
SETTORE - CENTRALITÀ DEL CONTRADDITTORIO
(Circolare
19/E/2010)
Il
contraddittorio tra Agenzia delle Entrate e contribuente è parte focale del
procedimento di accertamento basato sull’applicazione degli Studi di Settore ed
è, quindi, un importante strumento di dialogo tra le parti.
Questo
quanto ribadito dall’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n.19/E del 14
aprile 2010, nella quale l’Agenzia, alla luce delle recenti pronunce delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione in tema di accertamento basato sui
risultati degli Studi di Settore, si sofferma sulla centralità della fase del
contraddittorio e su cosa accade in sede di contenzioso, quando il cittadino
rifiuta il dialogo con l’Amministrazione finanziaria[1].
In particolare,
a seguito delle quattro Sentenze del 2009 delle Sezioni Unite della Cassazione
(n.26635, 26636, 26637, 26638), l’Amministrazione finanziaria ricorda che, solo
dopo l’avvio della fase di “dialogo” con il contribuente, l’accertamento
derivante dalla verifica dello scostamento tra ricavi dichiarati e quelli
stimati dallo Studio può essere legittimato.
Infatti,
come espressamente dichiarato dalla Cassazione “[...] i segnali emergenti dallo
Studio di settore devono essere “corretti”, in contraddittorio con il
contribuente, in modo da “fotografare” la specifica realtà economica della
singola impresa [...]”.
Di
conseguenza, in caso di mancato avvio della procedura del contraddittorio, gli
avvisi di accertamento basati sull’applicazione degli Studi di Settore
presenteranno un vizio e, quindi, gli uffici dell’Agenzia dovranno abbandonare
i relativi contenziosi.
Inoltre,
relativamente al confronto tra le parti, l’Amministrazione finanziaria
specifica che l’omessa indicazione delle ragioni per cui non sono state presi
in considerazione gli elementi presentati dal contribuente per
l’inapplicabilità dello Studio non invalida la motivazione dell’atto di
accertamento, a condizione che tali ragioni siano esplicitate in sede di
contraddittorio e riportate nel relativo verbale (o siano da questo
direttamente desumibili).
Diversamente,
nel caso in cui non ci sia risposta da parte del contribuente invitato al
contraddittorio, il Giudice potrà valutare nel quadro probatorio questo tipo di
comportamento e l’Ufficio potrà motivare l’accertamento sulla sola base
dell’applicazione dei parametri inseriti nello Studio, in quanto, come sancito
dalla Cassazione, vi è la sussistenza dei requisiti di gravità, precisione e
concordanza di cui all’articolo 39, comma 1, lett.d del DPR 600/1973 e articolo
54 del DPR 633/1972[2].
Infine, per
quanto concerne l’onere della prova, l’Agenzia chiarisce che, in sede di
giudizio:
- il contribuente può dimostrare gli elementi
giustificativi allo scostamento tra quanto dichiarato e quanto stimato dallo
Studio, utilizzando ogni eccezione, o strumento di prova, che ritenga utile
alla sua difesa;
- l’Amministrazione finanziaria dovrà
dimostrare l’applicabilità dello Studio di Settore al caso concreto oggetto
dell’accertamento.
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[1] La
centralità del contraddittorio con il contribuente era stata già precisata
dall’Agenzia delle Entrate, nella C.M. n.5/E del 23 gennaio 2008.
[2] D.P.R.
29-9-1973 n. 600 - Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte
sui redditi
Art.39.
Redditi determinati in base alle scritture contabili.
Per i
redditi d’impresa delle persone fisiche l’ufficio procede alla rettifica:
Omissis
d) se
l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementi indicati nella
dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall’ispezione delle scritture
contabili e dalle altre verifiche di cui all’articolo 33 ovvero dal controllo
della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla
scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all’impresa nonchè
dei dati e delle notizie raccolti dall’ufficio nei modi previsti dall’articolo
32.
L’esistenza
di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è
desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi,
precise e concordanti.
Omissis
D.P.R.
26-10-1972 n. 633 - Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto.
Art.54.
Rettifica delle dichiarazioni.
L’ufficio
dell’imposta sul valore aggiunto procede alla rettifica della dichiarazione
annuale presentata dal contribuente quando ritiene che ne risulti una imposta
inferiore a quella dovuta ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile
superiore a quella spettante.
L’infedeltà
della dichiarazione, qualora non emerga o direttamente dal contenuto di essa o
dal confronto con gli elementi di calcolo delle liquidazioni di cui agli
articoli 27 e 33 e con le precedenti dichiarazioni annuali, deve essere
accertata mediante il confronto tra gli elementi indicati nella dichiarazione e
quelli annotati nei registri di cui agli articoli 23, 24 e 25 e mediante il
controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni sulla
scorta delle fatture ed altri documenti, delle risultanze di altre scritture
contabili e degli altri dati e notizie raccolti nei modi previsti negli
articoli 51 e 51-bis. Le omissioni e le false o inesatte indicazioni possono
essere indirettamente desunte da tali risultanze, dati e notizie a norma
dell’art. 53 o anche sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano
gravi, precise e concordanti.
L’ufficio
può tuttavia procedere alla rettifica indipendentemente dalla previa ispezione
della contabilità del contribuente qualora l’esistenza di operazioni imponibili
per ammontare superiore a quello indicato nella dichiarazione, o l’inesattezza
delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione,
risulti in modo certo e diretto, e non in via presuntiva, da verbali,
questionari e fatture di cui ai numeri 2), 3) e 4) del secondo comma dell’articolo
51, dagli elenchi allegati alle dichiarazioni di altri contribuenti o da
verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti,
nonchè da altri atti e documenti in suo possesso.
Senza
pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti
dall’articolo 57, i competenti uffici dell’Agenzia delle entrate, qualora dagli
accessi, ispezioni e verifiche nonchè dalle segnalazioni effettuati dalla
Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da un ufficio
della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali, dalla Guardia di
finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in
possesso dell’anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di
stabilire l’esistenza di corrispettivi o di imposta in tutto o in parte non
dichiarati o di detrazioni in tutto o in parte non spettanti, può limitarsi ad
accertare, in base agli elementi predetti, l’imposta o la maggiore imposta
dovuta o il minor credito spettante, nonchè l’imposta o la maggiore imposta non
versata, escluse le ipotesi di cui all’articolo 54-bis, anche avvalendosi delle
procedure previste dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
Gli avvisi
di accertamento parziale possono essere notificati mediante invio di lettera raccomandata
con avviso di ricevimento. La notifica si considera avvenuta alla data indicata
nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario ovvero da persona di
famiglia o addetto alla casa.
Gli avvisi
di accertamento parziale sono annullati dall’ufficio che li ha emessi se, dalla
documentazione prodotta dal contribuente, risultano infondati in tutto o in
parte.