D.L.VO
19/2/1999 N. 51 - GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO DAL 2 GIUGNO 1999
Dal
2 giugno 1999 è entrato parzialmente "in efficacia" il decreto
legislativo 19 febbraio 1999, n. 51, che ha introdotto nell'ordinamento il
Giudice Unico di primo grado.
Una
vera e propria rivoluzione, che incide profondamente sull'assetto della
giustizia. Le linee portanti della riforma consistono:
-
nell'unificazione in un solo Ufficio, il Tribunale, della giurisdizione
ordinaria di primo grado, con conseguente soppressione delle preture e delle
procure presso le preture;
-
nella modificazione dei riti processuali in materia penale, civile, del lavoro
e previdenza. In particolare nel settore processual-penale l'intervento di
maggiore rilievo consiste nel riparto di competenza tra giudice collegiale e
giudice monocratico; nel settore civile e lavoristico il tratto che
caratterizza la riforma è la concentrazione dei giudizi di 2° grado nella Corte
d'appello;
-
nell'attribuzione alla pubblica amministrazione delle funzioni amministrative
finora svolte dal Giudice.
Novità
di rilievo della riforma consiste nella estensione dei casi in cui il Giudice
unico di primo grado - come precisato, il Tribunale - deciderà in composizione
monocratica. In larga misura, infatti, la decisione della causa risulta
affidata ad un Giudice singolo. La composizione collegiale nella decisione avrà
natura residuale.
Come
sopra accennato, dal 2 giugno 1999 la riforma ha efficacia solo in parte. Con
decreto legge 24 maggio 1999, n. 145 è stata, infatti, procrastinata al 2
gennaio 2000, tra l'altro, l'efficacia delle disposizioni che regolano il
riparto delle attribuzioni in materia penale tra il Tribunale in composizione
collegiale ed il tribunale in composizione monocratica.
Tale
differimento si ricollega alla mancata approvazione, in tempo utile, della
riforma del procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica,
attualmente all'esame del Perlamento.
Pertanto
sino al 2 gennaio 2000, per la parte penale, il giudice Unico giudicherà,
secondo le disposizioni vigenti, in composizione collegiale per i reati già di
competenza del Tribunale, e in composizione monocratica per i reati già di
competenza del Pretore.
Anche
la materia del lavoro e della previdenza è interessata da un parziale
differimento al 2 gennaio 2000.
In
particolare, fino al 31 dicembre 1999, il ricorso in appello nelle controversie
instaurate prima del 2 giugno 1999 continua ad esere proposto davanti al
Tribunale, che decide in composizione collegiale, anziché davanti alla Corte d'appello.
Lo
slittamento del termine è connesso all'esigenza di un maggior tempo per dotare
le strutture delle Corti d'appello delle sezioni lavoro e per nominare i
consiglieri titolari.
Con
effetto dal 2 giugno 1999 sono state, invece, trasferite ad organi delle
pubblica amministrazione funzioni amministrative in precedenza svolte
dall'autorità giudiziaria.
La
sostituzione della pubblica amministrazione al Pretore avviene non solo per gli
atti che prendano avvio dal 2 giugno 1999, ma anche per quelle attività già in
fase di espletamento, che verranno così portate a conclusione della nuova
autorità competente.