D.L.VO 19/2/1999 N. 51 - GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO DAL 2 GIUGNO 1999

 

Dal 2 giugno 1999 è entrato parzialmente "in efficacia" il decreto legislativo 19 febbraio 1999, n. 51, che ha introdotto nell'ordinamento il Giudice Unico di primo grado.

Una vera e propria rivoluzione, che incide profondamente sull'assetto della giustizia. Le linee portanti della riforma consistono:

- nell'unificazione in un solo Ufficio, il Tribunale, della giurisdizione ordinaria di primo grado, con conseguente soppressione delle preture e delle procure presso le preture;

- nella modificazione dei riti processuali in materia penale, civile, del lavoro e previdenza. In particolare nel settore processual-penale l'intervento di maggiore rilievo consiste nel riparto di competenza tra giudice collegiale e giudice monocratico; nel settore civile e lavoristico il tratto che caratterizza la riforma è la concentrazione dei giudizi di 2° grado nella Corte d'appello;

- nell'attribuzione alla pubblica amministrazione delle funzioni amministrative finora svolte dal Giudice.

Novità di rilievo della riforma consiste nella estensione dei casi in cui il Giudice unico di primo grado - come precisato, il Tribunale - deciderà in composizione monocratica. In larga misura, infatti, la decisione della causa risulta affidata ad un Giudice singolo. La composizione collegiale nella decisione avrà natura residuale.

Come sopra accennato, dal 2 giugno 1999 la riforma ha efficacia solo in parte. Con decreto legge 24 maggio 1999, n. 145 è stata, infatti, procrastinata al 2 gennaio 2000, tra l'altro, l'efficacia delle disposizioni che regolano il riparto delle attribuzioni in materia penale tra il Tribunale in composizione collegiale ed il tribunale in composizione monocratica.

Tale differimento si ricollega alla mancata approvazione, in tempo utile, della riforma del procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, attualmente all'esame del Perlamento.

Pertanto sino al 2 gennaio 2000, per la parte penale, il giudice Unico giudicherà, secondo le disposizioni vigenti, in composizione collegiale per i reati già di competenza del Tribunale, e in composizione monocratica per i reati già di competenza del Pretore.

Anche la materia del lavoro e della previdenza è interessata da un parziale differimento al 2 gennaio 2000.

In particolare, fino al 31 dicembre 1999, il ricorso in appello nelle controversie instaurate prima del 2 giugno 1999 continua ad esere proposto davanti al Tribunale, che decide in composizione collegiale, anziché davanti alla Corte d'appello.

Lo slittamento del termine è connesso all'esigenza di un maggior tempo per dotare le strutture delle Corti d'appello delle sezioni lavoro e per nominare i consiglieri  titolari.

Con effetto dal 2 giugno 1999 sono state, invece, trasferite ad organi delle pubblica amministrazione funzioni amministrative in precedenza svolte dall'autorità giudiziaria.

La sostituzione della pubblica amministrazione al Pretore avviene non solo per gli atti che prendano avvio dal 2 giugno 1999, ma anche per quelle attività già in fase di espletamento, che verranno così portate a conclusione della nuova autorità competente.