DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI - PREVIDENZA COMPLEMENTARE - CONTRIBUZIONE AZIENDALE - ULTERIORI ISTRUZIONI
DEL PREVINDAI - CIRCOLARE N. 33/2010

 

Il Previndai, con la circolare n. 32 dell’8 febbraio 2010, unitamente ad una sintesi dei principali contenuti, il Previndai ha illustrato le innovazioni sul versante contributivo introdotte, a decorrere dal 1° gennaio 2010, dall’Accordo per il rinnovo del ccnl per i Dirigenti di imprese industriali sottoscritto lo scorso 25 novembre 2009, di seguito richiamate (cfr. da ultimo Not. n.3/2010):

- massimale retributivo unico pari a 150.000 euro per i “vecchi” ed i “nuovi” iscritti al Fondo;

- inclusione dell’indennità sostitutiva del preavviso tra gli elementi imponibili, anche per i “nuovi” iscritti;

- possibilità per le singole aziende di versare, a proprio carico, contribuzione ulteriore rispetto alla misura minima dovuta, senza limite di massimale;

- contributo minimo annuo a carico delle aziende per i dirigenti che versino anche la quota a proprio carico e abbiano una anzianità dirigenziale presso l’impresa superiore a sei anni compiuti.

Si informa ora che, con circolare n. 33 del 12 aprile 2010, il Previndai ha diramato ulteriori indicazioni operative in tema di contribuzione aggiuntiva a carico delle aziende e di contributo aziendale minimo annuo, di cui se ne evidenziano gli aspetti di più immediato interesse.

 

Contribuzione aggiuntiva a carico delle aziende

Il citato Accordo prevede che le aziende hanno facoltà di versare, a proprio carico, contribuzione ulteriore rispetto alla misura minima contrattualmente dovuta, senza limite di massimale.

Tale facoltà può essere esercitata a favore dei dirigenti che contribuiscono al Previndai con la quota minima, a prescindere dalla circostanza che questi versino o meno contribuzione aggiuntiva a loro carico.

In considerazione del quadro normativo di riferimento, la circolare in discorso sottolinea che la contribuzione aggiuntiva a carico delle aziende:

- può derivare sia da accordi intervenuti a livello aziendale e/o individuale sia da iniziativa unilaterale del datore di lavoro e, quindi, può riguardare la totalità dei dirigenti e/o singole posizioni;

- può essere effettuata con versamenti sia ricorrenti che “una tantum”;

- quanto all’ammontare, può essere determinata in percentuale della retribuzione utile ai fini del trattamento di fine rapporto ovvero in cifra fissa.

Il Previndai segnala inoltre che:

- il versamento della contribuzione aggiuntiva viene eseguito con le stesse modalità e gli stessi termini della contribuzione contrattuale minima;

- la scelta del datore di lavoro di versare la voce di cui trattasi deve essere manifestata mediante la dichiarazione contributiva (Modello 050). In proposito, il Fondo precisa che:

- ad ogni trimestre, la procedura on-line di compilazione del predetto modulo richiede, preventivamente, l’indicazione della presenza o meno di posizioni dirigenziali con contribuzione aggiuntiva a carico dell’azienda e, in caso affermativo, rende disponibile uno specifico campo per tutti i dirigenti, distinto da quello destinato alla contribuzione contrattuale minima;

- in fase di compilazione dei campi disponibili, l’azienda deve riportare il contributo aggiuntivo a proprio carico per i dirigenti (totalità o parte) interessati da tale versamento;

- la conferma del modulo è consentita a condizione che sia stato dichiarato un importo di contribuzione aggiuntiva a carico dell’azienda almeno per un dirigente.

 

Contributo aziendale minimo annuo

A decorrere dall’anno 2010 viene istituito un livello minimo annuo di contribuzione a carico dell’azienda.

Questa disposizione opera a favore dei dirigenti che versino anche la quota a proprio carico e che abbiano un’anzianità dirigenziale presso l’impresa superiore a sei anni compiuti.

Il livello minimo è stabilito in: euro 4.000 a partire dal 1° gennaio 2010; euro 4.500 per il 2012; euro 4.800 a decorrere dal 2013.

Al riguardo, il Previndai ribadisce che:

- ai fini dell’istituto in questione non concorrono eventuali periodi di aspettativa non retribuita;

- nel caso in cui il dirigente sia passato tra due o più aziende dello stesso gruppo ovvero in caso di incorporazione o fusione tra aziende, deve farsi riferimento alla data di assunzione (o di nomina) relativa al primo rapporto di lavoro, purché, in occasione del passaggio, non siano state liquidate le spettanze di fine rapporto;

- entro il 31 dicembre di ogni anno (ovvero, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, se precedente), l’impresa è tenuta a verificare, per i dirigenti che a tale data abbiano superato sei anni di anzianità dirigenziale presso la stessa, il sussistere dell’obbligo ad integrare la propria quota, ivi inclusa l’eventuale contribuzione aggiuntiva, sino al raggiungimento del livello minimo dovuto.

Le eventuali differenze vanno versate al Fondo unitamente alla contribuzione del quarto trimestre di ogni anno (ovvero a quella del trimestre nel quale ricade la cessazione del rapporto di lavoro, se precedente), nelle ipotesi in cui l’obbligo del rispetto del livello minimo non coinvolga l’intero anno, tale livello deve essere riproporzionato per dodicesimi, considerando come mese intero la frazione pari o superiore a quindici giorni e trascurando quella inferiore.

Nello specifico, il Fondo indica le modalità operative alle quali devono attenersi le aziende sia qualora in corso d’anno si verifichi la maturazione del requisito dell’anzianità di sei anni, l’adesione al Previndai, la cessazione del rapporto di lavoro ovvero un periodo di aspettativa non retribuita, sia nel caso di cessazione del rapporto di lavoro con riconoscimento dell’indennità sostitutiva del preavviso.