DIRIGENTI
DI AZIENDE INDUSTRIALI - PREVIDENZA COMPLEMENTARE - CONTRIBUZIONE AZIENDALE -
ULTERIORI ISTRUZIONI
DEL PREVINDAI - CIRCOLARE N. 33/2010
Il Previndai, con la circolare n. 32 dell’8 febbraio 2010,
unitamente ad una sintesi dei principali contenuti, il Previndai ha illustrato
le innovazioni sul versante contributivo introdotte, a decorrere dal 1° gennaio
2010, dall’Accordo per il rinnovo del ccnl per i Dirigenti di imprese
industriali sottoscritto lo scorso 25 novembre 2009, di seguito richiamate
(cfr. da ultimo Not. n.3/2010):
- massimale retributivo unico pari a 150.000 euro per i
“vecchi” ed i “nuovi” iscritti al Fondo;
- inclusione dell’indennità sostitutiva del preavviso tra gli
elementi imponibili, anche per i “nuovi” iscritti;
- possibilità per le singole aziende di versare, a proprio
carico, contribuzione ulteriore rispetto alla misura minima dovuta, senza
limite di massimale;
- contributo minimo annuo a carico delle aziende per i
dirigenti che versino anche la quota a proprio carico e abbiano una anzianità
dirigenziale presso l’impresa superiore a sei anni compiuti.
Si informa ora che, con circolare n. 33 del 12 aprile 2010,
il Previndai ha diramato ulteriori indicazioni operative in tema di
contribuzione aggiuntiva a carico delle aziende e di contributo aziendale
minimo annuo, di cui se ne evidenziano gli aspetti di più immediato interesse.
Contribuzione aggiuntiva a carico delle aziende
Il citato Accordo prevede che le aziende hanno facoltà di
versare, a proprio carico, contribuzione ulteriore rispetto alla misura minima
contrattualmente dovuta, senza limite di massimale.
Tale facoltà può essere esercitata a favore dei dirigenti che
contribuiscono al Previndai con la quota minima, a prescindere dalla
circostanza che questi versino o meno contribuzione aggiuntiva a loro carico.
In considerazione del quadro normativo di riferimento, la
circolare in discorso sottolinea che la contribuzione aggiuntiva a carico delle
aziende:
- può derivare sia da accordi intervenuti a livello aziendale
e/o individuale sia da iniziativa unilaterale del datore di lavoro e, quindi,
può riguardare la totalità dei dirigenti e/o singole posizioni;
- può essere effettuata con versamenti sia ricorrenti che
“una tantum”;
- quanto all’ammontare, può essere determinata in percentuale
della retribuzione utile ai fini del trattamento di fine rapporto ovvero in
cifra fissa.
Il Previndai segnala inoltre che:
- il versamento della contribuzione aggiuntiva viene eseguito
con le stesse modalità e gli stessi termini della contribuzione contrattuale
minima;
- la scelta del datore di lavoro di versare la voce di cui
trattasi deve essere manifestata mediante la dichiarazione contributiva
(Modello 050). In proposito, il Fondo precisa che:
- ad ogni trimestre, la procedura on-line di compilazione del
predetto modulo richiede, preventivamente, l’indicazione della presenza o meno
di posizioni dirigenziali con contribuzione aggiuntiva a carico dell’azienda e,
in caso affermativo, rende disponibile uno specifico campo per tutti i
dirigenti, distinto da quello destinato alla contribuzione contrattuale minima;
- in fase di compilazione dei campi disponibili, l’azienda
deve riportare il contributo aggiuntivo a proprio carico per i dirigenti
(totalità o parte) interessati da tale versamento;
- la conferma del modulo è consentita a condizione che sia
stato dichiarato un importo di contribuzione aggiuntiva a carico dell’azienda
almeno per un dirigente.
Contributo aziendale minimo annuo
A decorrere dall’anno 2010 viene istituito un livello minimo
annuo di contribuzione a carico dell’azienda.
Questa disposizione opera a favore dei dirigenti che versino
anche la quota a proprio carico e che abbiano un’anzianità dirigenziale presso
l’impresa superiore a sei anni compiuti.
Il livello minimo è stabilito in: euro 4.000 a partire dal 1°
gennaio 2010; euro 4.500 per il 2012; euro 4.800 a decorrere dal 2013.
Al riguardo, il Previndai ribadisce che:
- ai fini dell’istituto in questione non concorrono eventuali
periodi di aspettativa non retribuita;
- nel caso in cui il dirigente sia passato tra due o più
aziende dello stesso gruppo ovvero in caso di incorporazione o fusione tra
aziende, deve farsi riferimento alla data di assunzione (o di nomina) relativa
al primo rapporto di lavoro, purché, in occasione del passaggio, non siano
state liquidate le spettanze di fine rapporto;
- entro il 31 dicembre di ogni anno (ovvero, all’atto della
cessazione del rapporto di lavoro, se precedente), l’impresa è tenuta a
verificare, per i dirigenti che a tale data abbiano superato sei anni di
anzianità dirigenziale presso la stessa, il sussistere dell’obbligo ad
integrare la propria quota, ivi inclusa l’eventuale contribuzione aggiuntiva,
sino al raggiungimento del livello minimo dovuto.
Le eventuali differenze vanno versate al Fondo unitamente
alla contribuzione del quarto trimestre di ogni anno (ovvero a quella del
trimestre nel quale ricade la cessazione del rapporto di lavoro, se
precedente), nelle ipotesi in cui l’obbligo del rispetto del livello minimo non
coinvolga l’intero anno, tale livello deve essere riproporzionato per
dodicesimi, considerando come mese intero la frazione pari o superiore a
quindici giorni e trascurando quella inferiore.
Nello specifico, il Fondo indica le modalità operative alle
quali devono attenersi le aziende sia qualora in corso d’anno si verifichi la
maturazione del requisito dell’anzianità di sei anni, l’adesione al Previndai,
la cessazione del rapporto di lavoro ovvero un periodo di aspettativa non
retribuita, sia nel caso di cessazione del rapporto di lavoro con riconoscimento
dell’indennità sostitutiva del preavviso.