IRPEF - FORNITURA DI BUONI PASTO - LIMITE DI ESENZIONE FISCALE - RISOLUZIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE N. 26/2010

 

L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 26 del 29 marzo 2010, disponibile sul sito del Collegio in calce alla presente, ha fornito chiarimenti anche per quanto concerne la rilevanza fiscale dei buoni pasto, i c.d. ticket restaurant, ai fini della franchigia di esenzione dei fringe benefits stabilita nella misura di 258,23 euro per periodo di imposta. L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione in commento ha risposto al quesito con il quale lE chiedeva di sapere se, posto che le prestazioni sostitutive della mensa aziendale (c.d. ticket restaurant) non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente fino all’importo complessivo giornaliero di 5,29, l’importo dei ticket restaurant che supera la soglia di esenzione di 5,29 euro, debba essere computata ai fini del raggiungimento della franchigia di esenzione dei fringe benefits - pari a 258,23 euro - prevista dal comma 3 dell’art. 51 del Tuir. L’Agenzia ha preliminarmente rilevato che l’art. 51, comma 3, ultimo periodo, del Tuir stabilisce che “Non concorre a formare il reddito (di lavoro dipendente) il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a lire 500.000 (258,23 euro); se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito”.

Tale ultima disposizione, a parere dell’Agenzia, si riferisce esclusivamente ai compensi in natura e, in particolare, prevede l’esclusione dal reddito di lavoro dipendente per i beni e i servizi di valore non superiore ad un determinato ammontare, stabilito in 258,23 euro. La norma non riguarda, invece, le erogazioni in denaro per le quali resta applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal dipendente in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito di lavoro dipendente ad eccezione delle esclusioni specificamente previste.

Per quanto concerne le prestazioni sostitutive di mensa aziendale erogate sotto forma di ticket restaurant, l’articolo 51, comma 2, del Tuir, stabilisce che le stesse fino a 5,29 euro sono escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente dei lavoratori assegnatari, verificando tale limite rispetto al loro valore nominale. L’evidenziazione del valore nominale porta, quindi, a ritenere che i ticket restaurant non costituiscano erogazioni in natura. L’importo del loro valore nominale che eccede il limite di 5,29 euro non può, pertanto, essere considerato assorbibile dalla franchigia di esenzione prevista dal comma 3 dell’art. 51 e, quindi, concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente.