IRPEF
- FORNITURA DI BUONI PASTO - LIMITE DI ESENZIONE FISCALE - RISOLUZIONE
DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE N. 26/2010
L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 26 del 29 marzo
2010, disponibile sul sito del Collegio in calce alla presente, ha fornito
chiarimenti anche per quanto concerne la rilevanza fiscale dei buoni pasto, i
c.d. ticket restaurant, ai fini della franchigia di esenzione dei fringe
benefits stabilita nella misura di 258,23 euro per periodo di imposta.
L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione in commento ha risposto al quesito
con il quale lE chiedeva di sapere se, posto che le prestazioni sostitutive
della mensa aziendale (c.d. ticket restaurant) non concorrono a formare il
reddito di lavoro dipendente fino all’importo complessivo giornaliero di 5,29,
l’importo dei ticket restaurant che supera la soglia di esenzione di 5,29 euro,
debba essere computata ai fini del raggiungimento della franchigia di esenzione
dei fringe benefits - pari a 258,23 euro - prevista dal comma 3 dell’art. 51
del Tuir. L’Agenzia ha preliminarmente rilevato che l’art. 51, comma 3, ultimo
periodo, del Tuir stabilisce che “Non concorre a formare il reddito (di lavoro
dipendente) il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se
complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a lire 500.000
(258,23 euro); se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso
concorre interamente a formare il reddito”.
Tale ultima disposizione, a parere dell’Agenzia, si riferisce
esclusivamente ai compensi in natura e, in particolare, prevede l’esclusione
dal reddito di lavoro dipendente per i beni e i servizi di valore non superiore
ad un determinato ammontare, stabilito in 258,23 euro. La norma non riguarda,
invece, le erogazioni in denaro per le quali resta applicabile il principio
generale secondo cui qualunque somma percepita dal dipendente in relazione al
rapporto di lavoro costituisce reddito di lavoro dipendente ad eccezione delle
esclusioni specificamente previste.
Per quanto concerne le prestazioni sostitutive di mensa
aziendale erogate sotto forma di ticket restaurant, l’articolo 51, comma 2, del
Tuir, stabilisce che le stesse fino a 5,29 euro sono escluse dalla formazione
del reddito di lavoro dipendente dei lavoratori assegnatari, verificando tale
limite rispetto al loro valore nominale. L’evidenziazione del valore nominale
porta, quindi, a ritenere che i ticket restaurant non costituiscano erogazioni
in natura. L’importo del loro valore nominale che eccede il limite di 5,29 euro
non può, pertanto, essere considerato assorbibile dalla franchigia di esenzione
prevista dal comma 3 dell’art. 51 e, quindi, concorre alla formazione del
reddito di lavoro dipendente.