INAIL
- MINIMALI DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE PER L’ANNO 2010 - CIRCOLARE ISTITUTO N.
11/2010
Con circolare n. 11 del 12 aprile 2010, disponibile anche sul
sito del Collegio in calce alla presente, l’Inail ha comunicato i limiti minimi
di retribuzione imponibile per l’anno 2010 ed i valori delle retribuzioni
convenzionali da utilizzare ai fini degli adempimenti contributivi per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
La circolare in parola riporta, in particolare:
- la disciplina del minimale giornaliero per la generalità
delle retribuzioni effettive e convenzionali (paragrafi 1 e 4);
- i limiti minimi imponibili per le retribuzioni effettive
(paragrafo 2);
- i criteri di determinazione e gli importi delle
retribuzioni convenzionali stabilite, con decreto ministeriale o con norma di
legge, per alcune categorie di lavoratori (paragrafi 5 e 6). Nell’ambito di
queste ultime, i valori afferenti i soggetti con retribuzione convenzionale
pari al minimale o al massimale di rendita vengono indicati con riferimento al
periodo decorrente dal 1° luglio 2009.
Nella prima fattispecie rientrano, fra gli altri, gli allievi
dei corsi di istruzione professionale ed i lavoratori in tirocini formativi e
di orientamento; nella seconda, invece, sono ricompresi i lavoratori dell’area
dirigenziale.
Si ricorda che nei confronti dei soggetti in questione è
applicabile una retribuzione convenzionale pari (per gli allievi di corsi e
tirocinanti) al minimale, ovvero (per i dirigenti) al massimale annuo di
rendita, frazionabile in 300 giorni lavorativi e da moltiplicare per i giorni
di effettiva presenza al lavoro nell’arco del periodo assicurativo (fino al
limite mensile di 25 ed annuale di 300 giorni). Gli imponibili convenzionali
giornalieri e mensili, dal 1° luglio 2009, corrispondono, pertanto, ai seguenti
rispettivi importi: euro 47,83 e euro 1.195,78 per gli allievi di corsi e
tirocinanti; euro 88,83 e euro 2.220,73 per i dirigenti.
L’Istituto rende inoltre noto che, dal 1° luglio 2009, i
limiti minimo e massimo mensile di retribuzione imponibile relativi ai
lavoratori “parasubordinati” sono pari, rispettivamente, a euro 1.195,78 e euro
2.220,73. Si tratta degli stessi valori già segnalati dall’Inail con circolare
n. 50 del 25 settembre 2009 (cfr. Not. n. 10/2009), a seguito della
pubblicazione del D.M. 12 giugno 2009.
Nei confronti di tali lavoratori il versamento del premio
assicurativo va effettuato sulla base dei compensi effettivamente percepiti,
nel rispetto del minimale e del massimale per la liquidazione delle rendite.
Al riguardo, l’Inail pone in evidenza che, non essendo
prevista nel rapporto di collaborazione coordinata e continuativa una
prestazione a tempo, il minimale ed ill massimale di rendita devono essere
divisi in mesi (anziché in giorni), al fine di confrontare il minimale ed il
massimale mensile con il compenso medio mensile, ottenuto dividendo i compensi
effettivi per i mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto di
collaborazione. L’importo mensile risultante da questo confronto deve essere,
poi, moltiplicato per i detti mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto
di collaborazione.
Relativamente alle prestazioni occasionali che consistono in
rapporti di collaborazione coordinata continuativa, di durata complessiva non
superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare e con un compenso non
superiore ad euro 5.000,00 nel medesimo anno solare, in riferimento allo stesso
committente, la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente
percepiti nel rispetto del minimale e massimale di rendita sopra indicati,
rapportata ai giorni di effettiva durata del rapporto, qualora in sede
contrattuale sia previsto il numero delle effettive giornate lavorative, ovvero
al mese, qualora in sede contrattuale non sia specificato il numero delle
effettive giornate lavorative.
Sotto il profilo risarcitivo, la circolare in commento
precisa, fra l’altro, che l’indennità per inabilità temporanea assoluta a
favore dei soggetti per cui è intervenuta la variazione salariale dovrà essere adeguata
alle nuove misure nelle fattispecie verificatesi dal 1° luglio 2009, nonché in
quelle per le quali, alla stessa data, risulti in corso tale trattamento
economico.