INAIL - MINIMALI DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE PER L’ANNO 2010 - CIRCOLARE ISTITUTO N. 11/2010

 

Con circolare n. 11 del 12 aprile 2010, disponibile anche sul sito del Collegio in calce alla presente, l’Inail ha comunicato i limiti minimi di retribuzione imponibile per l’anno 2010 ed i valori delle retribuzioni convenzionali da utilizzare ai fini degli adempimenti contributivi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

La circolare in parola riporta, in particolare:

- la disciplina del minimale giornaliero per la generalità delle retribuzioni effettive e convenzionali (paragrafi 1 e 4);

- i limiti minimi imponibili per le retribuzioni effettive (paragrafo 2);

- i criteri di determinazione e gli importi delle retribuzioni convenzionali stabilite, con decreto ministeriale o con norma di legge, per alcune categorie di lavoratori (paragrafi 5 e 6). Nell’ambito di queste ultime, i valori afferenti i soggetti con retribuzione convenzionale pari al minimale o al massimale di rendita vengono indicati con riferimento al periodo decorrente dal 1° luglio 2009.

Nella prima fattispecie rientrano, fra gli altri, gli allievi dei corsi di istruzione professionale ed i lavoratori in tirocini formativi e di orientamento; nella seconda, invece, sono ricompresi i lavoratori dell’area dirigenziale.

Si ricorda che nei confronti dei soggetti in questione è applicabile una retribuzione convenzionale pari (per gli allievi di corsi e tirocinanti) al minimale, ovvero (per i dirigenti) al massimale annuo di rendita, frazionabile in 300 giorni lavorativi e da moltiplicare per i giorni di effettiva presenza al lavoro nell’arco del periodo assicurativo (fino al limite mensile di 25 ed annuale di 300 giorni). Gli imponibili convenzionali giornalieri e mensili, dal 1° luglio 2009, corrispondono, pertanto, ai seguenti rispettivi importi: euro 47,83 e euro 1.195,78 per gli allievi di corsi e tirocinanti; euro 88,83 e euro 2.220,73 per i dirigenti. 

L’Istituto rende inoltre noto che, dal 1° luglio 2009, i limiti minimo e massimo mensile di retribuzione imponibile relativi ai lavoratori “parasubordinati” sono pari, rispettivamente, a euro 1.195,78 e euro 2.220,73. Si tratta degli stessi valori già segnalati dall’Inail con circolare n. 50 del 25 settembre 2009 (cfr. Not. n. 10/2009), a seguito della pubblicazione del D.M. 12 giugno 2009.

Nei confronti di tali lavoratori il versamento del premio assicurativo va effettuato sulla base dei compensi effettivamente percepiti, nel rispetto del minimale e del massimale per la liquidazione delle rendite.

Al riguardo, l’Inail pone in evidenza che, non essendo prevista nel rapporto di collaborazione coordinata e continuativa una prestazione a tempo, il minimale ed ill massimale di rendita devono essere divisi in mesi (anziché in giorni), al fine di confrontare il minimale ed il massimale mensile con il compenso medio mensile, ottenuto dividendo i compensi effettivi per i mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto di collaborazione. L’importo mensile risultante da questo confronto deve essere, poi, moltiplicato per i detti mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto di collaborazione.

Relativamente alle prestazioni occasionali che consistono in rapporti di collaborazione coordinata continuativa, di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare e con un compenso non superiore ad euro 5.000,00 nel medesimo anno solare, in riferimento allo stesso committente, la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e massimale di rendita sopra indicati, rapportata ai giorni di effettiva durata del rapporto, qualora in sede contrattuale sia previsto il numero delle effettive giornate lavorative, ovvero al mese, qualora in sede contrattuale non sia specificato il numero delle effettive giornate lavorative.

Sotto il profilo risarcitivo, la circolare in commento precisa, fra l’altro, che l’indennità per inabilità temporanea assoluta a favore dei soggetti per cui è intervenuta la variazione salariale dovrà essere adeguata alle nuove misure nelle fattispecie verificatesi dal 1° luglio 2009, nonché in quelle per le quali, alla stessa data, risulti in corso tale trattamento economico.