INPS -
INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE IN DEROGA PER GLI APPRENDISTI LICENZIATI -
ISTRUZIONI DELL’ISTITUTO - CIRCOLARE N. 43/2010
Con circolare n. 43 del 29 marzo 2010, che si pubblica in
calce alla presente, l’Inps ha fornito alcune istruzioni relative alla gestione
delle domande di ammortizzatori sociali in deroga presentate dai lavoratori
apprendisti in caso di licenziamento, ai sensi dell`art. 19, co. 1, lett. c)
del D.L. n. 185/08, convertito con modifiche dalla L. n. 2/09.
Il suddetto articolo, ricorda la nota in oggetto, riconosce
ai lavoratori apprendisti con almeno tre mesi di servizio presso l`azienda
interessata dal trattamento, alla data di entrata in vigore del decreto, ossia
il 29 novembre 2008, l`indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti
normali, per una durata massima di novanta giorni, anche in caso di
licenziamento.
L`accesso all`indennità, che dovrà essere erogata nell`intero
periodo di vigenza del contratto di apprendistato, e` subordinato ad un
intervento integrativo, almeno del 20% dell`indennità spettante, da parte
dell`Ente bilaterale.
Con riferimento all`articolo 1 bis del medesimo articolo 19,
l`Inps ricorda che, in mancanza dell`intervento da parte degli enti bilaterali,
i periodi interessati dalla disoccupazione si considerano esauriti ed i
lavoratori apprendisti accedono direttamente agli ammortizzatori in deroga. Per
il biennio 2009/2010, infatti, gli apprendisti possono beneficiare, ai sensi
dell`art. 19 comma 1-ter, di un trattamento equivalente alle prestazioni in
deroga, in misura pari all`80% della retribuzione di riferimento.
La nota Inps conclude fornendo le istruzioni per la gestione
delle domande in oggetto, a cui si fa esplicito rinvio, distinguendole a
seconda che sussista o meno l`intervento integrativo dell`Ente bilaterale
Inps
Roma, 29 marzo 2010
Circolare n. 43/2010
Oggetto:
Ammortizzatori in deroga agli apprendisti licenziati. Istruzioni.
Sommario: Si forniscono le istruzioni per la gestione delle
domande di ammortizzatori sociali in deroga presentate ai sensi dell’articolo
19, comma 1, lettera c) del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 da lavoratori in possesso
della qualifica di apprendista in caso di licenziamento.
1. Premessa.
L’art. 19, co. 1, lett. c), D.L. 185/08, conv. con
modificazioni dalla L. 2/09, in via sperimentale per il triennio 2009-2011,
riconosce, anche in caso di licenziamento, l’accesso all’indennità ordinaria di
disoccupazione non agricola con requisiti normali ai lavoratori in possesso
della qualifica di apprendista alla data di entrata in vigore del decreto (29
novembre 2008) e con almeno tre mesi di servizio presso l’azienda interessata
dal trattamento, per la durata massima di novanta giornate nell’intero periodo
di vigenza del contratto di apprendistato e subordinatamente ad un intervento
integrativo, pari almeno alla misura del venti per cento dell’indennità
spettante, a carico degli Enti bilaterali.
I commi 1-bis, 1-ter ed 8 dello stesso art. 19 prevedono
rispettivamente che:
- nelle ipotesi in cui manchi l’intervento integrativo degli
Enti Bilaterali, i periodi di tutela di cui al comma 1 si considerano esauriti
ed i lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa
vigente;
- in via transitoria e per il solo biennio 2009-2010, è
garantito ai lavoratori beneficiari delle misure di cui al comma 1, lettera c),
un trattamento equivalente agli ammortizzatori sociali in deroga, pari all’80%
della retribuzione di riferimento;
- le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori
sociali in deroga possono essere
utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro
subordinato, compresi i contratti di apprendistato. Sciogliendo la riserva di
cui al messaggio n. 2608 del 27 gennaio u.s., si forniscono le istruzioni per
la gestione delle domande in oggetto.
2. Sussistenza dell’intervento integrativo dell’Ente
bilaterale.
Nel caso in cui sussista l’intervento integrativo dell’Ente
bilaterale, l’apprendista licenziato che si trovi nelle condizioni di cui al
punto 1 può accedere alla disoccupazione in deroga per la durata massima di 90
giornate.
Per il riconoscimento di tale beneficio, non dovranno essere
ricercati i requisiti assicurativi e contributivi generalmente necessari per la
concessione dell’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con
requisiti normali (circolare n. 39 del 6 marzo 2009, par. C).
Successivamente alla percezione della prestazione di
disoccupazione, l’apprendista licenziato può accedere al trattamento di mobilità
in deroga per la durata massima prevista dal decreto di concessione. Per il
riconoscimento di tale beneficio, dovranno essere ricercati esclusivamente i
requisiti richiamati dall’art. 7-ter, co. 6, D.L. 5/09, conv. con modificazioni
dalla L. 33/09: anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di
lavoro effettivamente prestato (art. 16, co. 1, L. 223/91).
3. Mancanza dell’intervento integrativo dell’Ente bilaterale.
Nel caso in cui manchi l’intervento integrativo dell’Ente
bilaterale, l’apprendista licenziato può accedere al trattamento di mobilità in
deroga per la durata massima prevista dal decreto di concessione. Per il
riconoscimento di tale beneficio, dovranno essere ricercati esclusivamente i
requisiti richiamati dall’art. 7-ter, co. 6, D.L. 5/09, conv. con modificazioni
dalla L. 33/09: anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di
lavoro effettivamente prestato (art. 16, co. 1, L. 223/91).