INPS - INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE IN DEROGA PER GLI APPRENDISTI LICENZIATI - ISTRUZIONI DELL’ISTITUTO - CIRCOLARE N. 43/2010

 

Con circolare n. 43 del 29 marzo 2010, che si pubblica in calce alla presente, l’Inps ha fornito alcune istruzioni relative alla gestione delle domande di ammortizzatori sociali in deroga presentate dai lavoratori apprendisti in caso di licenziamento, ai sensi dell`art. 19, co. 1, lett. c) del D.L. n. 185/08,  convertito con  modifiche dalla L. n. 2/09.

Il suddetto articolo, ricorda la nota in oggetto, riconosce ai lavoratori apprendisti con almeno tre mesi di servizio presso l`azienda interessata dal trattamento, alla data di entrata in vigore del decreto, ossia il 29 novembre 2008, l`indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, per una durata massima di novanta giorni, anche in caso di licenziamento.

L`accesso all`indennità, che dovrà essere erogata nell`intero periodo di vigenza del contratto di apprendistato, e` subordinato ad un intervento integrativo, almeno del 20% dell`indennità spettante, da parte dell`Ente bilaterale.

Con riferimento all`articolo 1 bis del medesimo articolo 19, l`Inps ricorda che, in mancanza dell`intervento da parte degli enti bilaterali, i periodi interessati dalla disoccupazione si considerano esauriti ed i lavoratori apprendisti accedono direttamente agli ammortizzatori in deroga. Per il biennio 2009/2010, infatti, gli apprendisti possono beneficiare, ai sensi dell`art. 19 comma 1-ter, di un trattamento equivalente alle prestazioni in deroga, in misura pari all`80% della retribuzione di riferimento.   

La nota Inps conclude fornendo le istruzioni per la gestione delle domande in oggetto, a cui si fa esplicito rinvio, distinguendole a seconda che sussista o meno l`intervento integrativo dell`Ente bilaterale

 

Inps

 

Roma, 29 marzo 2010

 

Circolare n. 43/2010

 

Oggetto: Ammortizzatori in deroga agli apprendisti licenziati. Istruzioni.

Sommario: Si forniscono le istruzioni per la gestione delle domande di ammortizzatori sociali in deroga presentate ai sensi dell’articolo 19, comma 1, lettera c) del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 da lavoratori in possesso della qualifica di apprendista in caso di licenziamento.

1. Premessa.

L’art. 19, co. 1, lett. c), D.L. 185/08, conv. con modificazioni dalla L. 2/09, in via sperimentale per il triennio 2009-2011, riconosce, anche in caso di licenziamento, l’accesso all’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali ai lavoratori in possesso della qualifica di apprendista alla data di entrata in vigore del decreto (29 novembre 2008) e con almeno tre mesi di servizio presso l’azienda interessata dal trattamento, per la durata massima di novanta giornate nell’intero periodo di vigenza del contratto di apprendistato e subordinatamente ad un intervento integrativo, pari almeno alla misura del venti per cento dell’indennità spettante, a carico degli Enti bilaterali.

I commi 1-bis, 1-ter ed 8 dello stesso art. 19 prevedono rispettivamente che:

- nelle ipotesi in cui manchi l’intervento integrativo degli Enti Bilaterali, i periodi di tutela di cui al comma 1 si considerano esauriti ed i lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente;

- in via transitoria e per il solo biennio 2009-2010, è garantito ai lavoratori beneficiari delle misure di cui al comma 1, lettera c), un trattamento equivalente agli ammortizzatori sociali in deroga, pari all’80% della retribuzione di riferimento;

- le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga possono essere

utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato. Sciogliendo la riserva di cui al messaggio n. 2608 del 27 gennaio u.s., si forniscono le istruzioni per la gestione delle domande in oggetto.

2. Sussistenza dell’intervento integrativo dell’Ente bilaterale.

Nel caso in cui sussista l’intervento integrativo dell’Ente bilaterale, l’apprendista licenziato che si trovi nelle condizioni di cui al punto 1 può accedere alla disoccupazione in deroga per la durata massima di 90 giornate.

Per il riconoscimento di tale beneficio, non dovranno essere ricercati i requisiti assicurativi e contributivi generalmente necessari per la concessione dell’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali (circolare n. 39 del 6 marzo 2009, par. C).

Successivamente alla percezione della prestazione di disoccupazione, l’apprendista licenziato può accedere al trattamento di mobilità in deroga per la durata massima prevista dal decreto di concessione. Per il riconoscimento di tale beneficio, dovranno essere ricercati esclusivamente i requisiti richiamati dall’art. 7-ter, co. 6, D.L. 5/09, conv. con modificazioni dalla L. 33/09: anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato (art. 16, co. 1, L. 223/91).

3. Mancanza dell’intervento integrativo dell’Ente bilaterale.

Nel caso in cui manchi l’intervento integrativo dell’Ente bilaterale, l’apprendista licenziato può accedere al trattamento di mobilità in deroga per la durata massima prevista dal decreto di concessione. Per il riconoscimento di tale beneficio, dovranno essere ricercati esclusivamente i requisiti richiamati dall’art. 7-ter, co. 6, D.L. 5/09, conv. con modificazioni dalla L. 33/09: anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato (art. 16, co. 1, L. 223/91).