INPS -
COMUNICAZIONE UNICA AL REGISTRO DELLE IMPRESE - ADEMPIMENTI PER LE IMPRESE - CIRCOLARE
DELL’ISTITUTO N. 41/2010
L’Inps con circolare 41 del 26 marzo 2010 ha impartito istruzioni
sugli adempimenti di propria competenza in seguito all’introduzione, a partire
dal 1° aprile del 2010, della comunicazione unica per la nascita di impresa
istituita con la promulgazione di una serie di disposizioni legislative che di
seguito si sintetizzano.
L’art. 9 del Decreto-Legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito
con modificazioni dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40, ai commi 1 e 2, dispone
che, ai fini dell’avvio dell’attività d’impresa, i soggetti interessati
presentino all’ufficio del Registro delle imprese, per via telematica o su
supporto informatico, una comunicazione unica, valida ove sussistano i
presupposti di legge anche ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali,
nonché per l’ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.
Ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, la procedura
delineata per la comunicazione unica per la nascita dell’impresa si applica
anche in caso di variazione o cessazione dell’attività.
Il comma 7 stabilisce che:
- con decreto adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico,
di concerto con i Ministri per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica
Amministrazione, dell’Economia e delle Finanze e del Lavoro, viene individuato
il modello di comunicazione unica;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
ovvero del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica
Amministrazione, di concerto con i Ministri dello Sviluppo Economico,
dell’Economia e delle Finanze e del Lavoro, sono indicate le regole tecniche,
le modalità di presentazione e quelle per l’immediato trasferimento telematico
dei dati fra le Amministrazioni interessate, anche ai fini dei necessari
controlli.
Secondo quanto precisato dal comma 8, la nuova disciplina si
applica a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore del decreto che approva la modulistica da utilizzare per la
comunicazione unica.
Il comma 9 prevede, tuttavia, che dalla data sopra richiamata
decorre un periodo transitorio della durata di sei mesi, nel corso del quale
resta ferma la facoltà di presentare alle competenti Amministrazioni le
comunicazioni secondo la previgente normativa.
Il modello di comunicazione unica per la nascita dell’impresa
è stato approvato con il D. M. 2 novembre 2007. Pur in assenza del decreto
relativo alle regole tecniche, le Amministrazioni interessate hanno avviato, in
via sperimentale e facoltativa, la comunicazione unica a partire dal 19
febbraio 2008 (sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del D.M. 2
novembre 2007).
Le regole tecniche per le modalità di presentazione della
comunicazione unica e per l’immediato trasferimento dei dati fra le
Amministrazioni interessate sono state definite dal D.p.c.m. 6 maggio 2009.
Nella materia in esame è inoltre intervenuto l’art. 23, co.
13, del Decreto-Legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla Legge 3 agosto
2009, n. 102.
Quest’ultima disposizione ha modificato l’art. 9, comma 8,
del Decreto-Legge n. 7/2007, stabilendo che la disciplina relativa alla
comunicazione unica si applica a decorrere dal 1° ottobre 2009.
Ai sensi del disposto del co. 9 del citato art. 9, dalla
predetta data decorre il periodo transitorio di sei mesi (1° ottobre 2009 - 31
marzo 2010) durante il quale i soggetti interessati hanno la facoltà di
effettuare le comunicazioni secondo la normativa previgente.
Infine, il Decreto 19 novembre 2009, del Direttore Generale
per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa
Tecnica ha modificato il modello di comunicazione unica, inserendo, fra le
amministrazioni destinatarie della stessa, il Ministero del Lavoro e l’Albo
delle Imprese Artigiane ed introducendo il paragrafo “Compilazione delle
informazioni sul domicilio elettronico PEC”.
Tutto ciò premesso, si segnala che, in vista dell’avvio
obbligatorio, il 1° aprile 2010, della comunicazione unica, l’Istituto ha
fornito le istruzioni di propria competenza di seguito sintetizzate.
Al punto 2) della circolare in parola, l’Istituto ricorda
che, ai sensi dell’art. 5 del D.p.c.m 6 maggio 2009, attraverso la comunicazione
unica vengono assolti i seguenti adempimenti:
- dichiarazione di inizio dell’attività, variazione dei dati
o cessazione dell’attività ai fini IVA;
- domanda d’iscrizione di nuove imprese, modifica, cessazione
nel Registro delle imprese e nel REA (repertorio delle notizie economiche e
amministrative di cui all’art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 7
dicembre 1995, n. 581), con esclusione dell’adempimento del deposito del
bilancio;
- domanda d’iscrizione, variazione, cessazione dell’impresa
ai fini INAIL;
- domanda d’iscrizione, variazione, cessazione al Registro
delle imprese con effetto per l’Inps relativamente alle imprese artigiane ed
esercenti attività commerciali;
- domanda di iscrizione e cessazione d’impresa con dipendenti
ai fini Inps;
- variazione dei dati d’impresa con dipendenti ai fini Inps
in relazione a:
- attività esercitata;
- cessazione attività;
- modifica della denominazione dell’impresa individuale;
- modifica della ragione sociale;
- riattivazione dell’attività;
- sospensione dell’attività;
- modifica della sede legale;
- modifica della sede operativa;
- domanda d’iscrizione, variazione e cessazione di impresa
agricola ai fini Inps;
- domanda d’iscrizione, variazione e cessazione di impresa
artigiana nell’albo delle imprese artigiane.
I suddetti adempimenti possono essere espletati dai
titolari/legali rappresentanti dell’impresa e dagli intermediari istituzionali
di cui alla Legge 11 gennaio 1979, n. 12.
L’Istituto sottolinea che, in conseguenza di quanto disposto
dalla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3616/C del 15
febbraio 2008, è inoltre consentita la trasmissione di una pratica di
comunicazione unica anche quando il titolare dell’impresa attribuisce al
soggetto designato (intermediario generico) il potere di sottoscrizione
digitale e presentazione telematica di tale comunicazione all’ufficio del
Registro delle imprese competente per territorio, sulla base del codice univoco
di identificazione della pratica.
Il documento ha pertanto il valore di procura speciale
(limitata all’espletamento della formalità identificata dal codice univoco
della pratica), in forma scritta non autenticata.
La predetta procura speciale costituisce uno degli allegati
della pratica di comunicazione unica ed è trasmessa agli Enti interessati.
Circa gli adempimenti che attengono alle attività
istituzionali dell’Inps, la circolare in commento fornisce, relativamente alle
imprese che operano con il sistema DM-UNIEMENS, le direttive in appresso
sintetizzate.
A decorrere dal 1° aprile 2010, nei casi di avvio
dell’attività d’impresa con contemporanea assunzione di personale dipendente
(da cui discende l’obbligatorietà dell’imposizione contributiva ed
assicurativa), per effetto della quale si rende necessaria l’attribuzione di
una posizione aziendale (matricola aziendale per nuova iscrizione), gli utenti
sono tenuti ad utilizzare esclusivamente il canale telematico di comunicazione
unica (valorizzando l’apposita sezione della pratica DM).
Non dovrà quindi più essere utilizzata la procedura
telematica di iscrizione presente nei servizi on-line del sito internet
dell’INPS né, tanto meno, il formulario “DM68” (contraddistinto dalla sigla
“SC06”). L’INPS ha di recente predisposto una nuova versione del modello di domanda
di iscrizione “DM68”, inserendo nella Sezione dei dati aziendali e degli
intermediari il campo “Indirizzo PEC”.
Nelle ipotesi di assunzione di lavoratori dipendenti in
momento diverso dall’inizio dell’attività dell’impresa, da cui discende la
necessità dell’assegnazione di una posizione aziendale (iscrizione di una
azienda già operante, ma senza matricola), gli utenti potranno invece
utilizzare facoltativamente uno dei canali telematici messi a loro disposizione
dalla piattaforma web di comunicazione unica ovvero dei servizi on-line
dell’Inps.
La stessa facoltà può essere esercitata anche nei casi di
sospensione, riattivazione o cessazione dell’attività con dipendenti; in
presenza di tali fattispecie potrà quindi essere utilizzato uno dei suddetti canali
telematici.
In ordine alla gestione delle informazioni concernenti la
sede operativa dell’impresa, resta facoltà degli utenti utilizzare una delle
citate modalità. Per quanto concerne la modifica delle informazioni riguardanti
la sede legale, la ragione sociale e/o la denominazione dell’impresa e
l’attività economica dell’impresa, considerata la rilevanza delle stesse ai
fini degli adempimenti che le imprese sono tenute ad assolvere nei confronti
del Registro delle imprese, gli utenti dovranno utilizzare soltanto il canale
telematico di comunicazione unica, valorizzando l’apposita sezione della
pratica DM.