INPS - COMUNICAZIONE UNICA AL REGISTRO DELLE IMPRESE - ADEMPIMENTI PER LE IMPRESE - CIRCOLARE DELL’ISTITUTO N. 41/2010

 

L’Inps con circolare 41 del 26 marzo 2010 ha impartito istruzioni sugli adempimenti di propria competenza in seguito all’introduzione, a partire dal 1° aprile del 2010, della comunicazione unica per la nascita di impresa istituita con la promulgazione di una serie di disposizioni legislative che di seguito si sintetizzano.

L’art. 9 del Decreto-Legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40, ai commi 1 e 2, dispone che, ai fini dell’avvio dell’attività d’impresa, i soggetti interessati presentino all’ufficio del Registro delle imprese, per via telematica o su supporto informatico, una comunicazione unica, valida ove sussistano i presupposti di legge anche ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali, nonché per l’ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.

Ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, la procedura delineata per la comunicazione unica per la nascita dell’impresa si applica anche in caso di variazione o cessazione dell’attività.

Il comma 7 stabilisce che:

- con decreto adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, dell’Economia e delle Finanze e del Lavoro, viene individuato il modello di comunicazione unica;

- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, di concerto con i Ministri dello Sviluppo Economico, dell’Economia e delle Finanze e del Lavoro, sono indicate le regole tecniche, le modalità di presentazione e quelle per l’immediato trasferimento telematico dei dati fra le Amministrazioni interessate, anche ai fini dei necessari controlli.

Secondo quanto precisato dal comma 8, la nuova disciplina si applica a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto che approva la modulistica da utilizzare per la comunicazione unica.

Il comma 9 prevede, tuttavia, che dalla data sopra richiamata decorre un periodo transitorio della durata di sei mesi, nel corso del quale resta ferma la facoltà di presentare alle competenti Amministrazioni le comunicazioni secondo la previgente normativa.

Il modello di comunicazione unica per la nascita dell’impresa è stato approvato con il D. M. 2 novembre 2007. Pur in assenza del decreto relativo alle regole tecniche, le Amministrazioni interessate hanno avviato, in via sperimentale e facoltativa, la comunicazione unica a partire dal 19 febbraio 2008 (sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del D.M. 2 novembre 2007).

Le regole tecniche per le modalità di presentazione della comunicazione unica e per l’immediato trasferimento dei dati fra le Amministrazioni interessate sono state definite dal D.p.c.m. 6 maggio 2009.

Nella materia in esame è inoltre intervenuto l’art. 23, co. 13, del Decreto-Legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102.

Quest’ultima disposizione ha modificato l’art. 9, comma 8, del Decreto-Legge n. 7/2007, stabilendo che la disciplina relativa alla comunicazione unica si applica a decorrere dal 1° ottobre 2009.

Ai sensi del disposto del co. 9 del citato art. 9, dalla predetta data decorre il periodo transitorio di sei mesi (1° ottobre 2009 - 31 marzo 2010) durante il quale i soggetti interessati hanno la facoltà di effettuare le comunicazioni secondo la normativa previgente.

Infine, il Decreto 19 novembre 2009, del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica ha modificato il modello di comunicazione unica, inserendo, fra le amministrazioni destinatarie della stessa, il Ministero del Lavoro e l’Albo delle Imprese Artigiane ed introducendo il paragrafo “Compilazione delle informazioni sul domicilio elettronico PEC”.

Tutto ciò premesso, si segnala che, in vista dell’avvio obbligatorio, il 1° aprile 2010, della comunicazione unica, l’Istituto ha fornito le istruzioni di propria competenza di seguito sintetizzate.

Al punto 2) della circolare in parola, l’Istituto ricorda che, ai sensi dell’art. 5 del D.p.c.m 6 maggio 2009, attraverso la comunicazione unica vengono assolti i seguenti adempimenti:

- dichiarazione di inizio dell’attività, variazione dei dati o cessazione dell’attività ai fini IVA;

- domanda d’iscrizione di nuove imprese, modifica, cessazione nel Registro delle imprese e nel REA (repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui all’art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581), con esclusione dell’adempimento del deposito del bilancio;

- domanda d’iscrizione, variazione, cessazione dell’impresa ai fini INAIL;

- domanda d’iscrizione, variazione, cessazione al Registro delle imprese con effetto per l’Inps relativamente alle imprese artigiane ed esercenti attività commerciali;

- domanda di iscrizione e cessazione d’impresa con dipendenti ai fini Inps;

- variazione dei dati d’impresa con dipendenti ai fini Inps in relazione a:

- attività esercitata;

- cessazione attività;

- modifica della denominazione dell’impresa individuale;

- modifica della ragione sociale;

- riattivazione dell’attività;

- sospensione dell’attività;

- modifica della sede legale;

- modifica della sede operativa;

- domanda d’iscrizione, variazione e cessazione di impresa agricola ai fini Inps;

- domanda d’iscrizione, variazione e cessazione di impresa artigiana nell’albo delle imprese artigiane.

I suddetti adempimenti possono essere espletati dai titolari/legali rappresentanti dell’impresa e dagli intermediari istituzionali di cui alla Legge 11 gennaio 1979, n. 12.

L’Istituto sottolinea che, in conseguenza di quanto disposto dalla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3616/C del 15 febbraio 2008, è inoltre consentita la trasmissione di una pratica di comunicazione unica anche quando il titolare dell’impresa attribuisce al soggetto designato (intermediario generico) il potere di sottoscrizione digitale e presentazione telematica di tale comunicazione all’ufficio del Registro delle imprese competente per territorio, sulla base del codice univoco di identificazione della pratica.

Il documento ha pertanto il valore di procura speciale (limitata all’espletamento della formalità identificata dal codice univoco della pratica), in forma scritta non autenticata.

La predetta procura speciale costituisce uno degli allegati della pratica di comunicazione unica ed è trasmessa agli Enti interessati.

Circa gli adempimenti che attengono alle attività istituzionali dell’Inps, la circolare in commento fornisce, relativamente alle imprese che operano con il sistema DM-UNIEMENS, le direttive in appresso sintetizzate.

A decorrere dal 1° aprile 2010, nei casi di avvio dell’attività d’impresa con contemporanea assunzione di personale dipendente (da cui discende l’obbligatorietà dell’imposizione contributiva ed assicurativa), per effetto della quale si rende necessaria l’attribuzione di una posizione aziendale (matricola aziendale per nuova iscrizione), gli utenti sono tenuti ad utilizzare esclusivamente il canale telematico di comunicazione unica (valorizzando l’apposita sezione della pratica DM).

Non dovrà quindi più essere utilizzata la procedura telematica di iscrizione presente nei servizi on-line del sito internet dell’INPS né, tanto meno, il formulario “DM68” (contraddistinto dalla sigla “SC06”). L’INPS ha di recente predisposto una nuova versione del modello di domanda di iscrizione “DM68”, inserendo nella Sezione dei dati aziendali e degli intermediari il campo “Indirizzo PEC”.

Nelle ipotesi di assunzione di lavoratori dipendenti in momento diverso dall’inizio dell’attività dell’impresa, da cui discende la necessità dell’assegnazione di una posizione aziendale (iscrizione di una azienda già operante, ma senza matricola), gli utenti potranno invece utilizzare facoltativamente uno dei canali telematici messi a loro disposizione dalla piattaforma web di comunicazione unica ovvero dei servizi on-line dell’Inps.

La stessa facoltà può essere esercitata anche nei casi di sospensione, riattivazione o cessazione dell’attività con dipendenti; in presenza di tali fattispecie potrà quindi essere utilizzato uno dei suddetti canali telematici.

In ordine alla gestione delle informazioni concernenti la sede operativa dell’impresa, resta facoltà degli utenti utilizzare una delle citate modalità. Per quanto concerne la modifica delle informazioni riguardanti la sede legale, la ragione sociale e/o la denominazione dell’impresa e l’attività economica dell’impresa, considerata la rilevanza delle stesse ai fini degli adempimenti che le imprese sono tenute ad assolvere nei confronti del Registro delle imprese, gli utenti dovranno utilizzare soltanto il canale telematico di comunicazione unica, valorizzando l’apposita sezione della pratica DM.