DISTACCO
NELL’AMBITO DELL’UNIONE EUROPEA - NUOVA PROCEDURA IN MATERIA DI ESONERO
CONTRIBUTIVO - ISTRUZIONI DEL MINISTERO DEL LAVORO
Si segnala che a partire dal 1° maggio 2010 sono entrate in
vigore nuove disposizioni in materia di legislazione applicabile ai lavoratori
che si spostano all’interno dell’Unione Europea, contenute nel titolo II del
Regolamento (CE) n. 883/2004 (articoli da 11 a 16) e nel titolo II del
Regolamento di applicazione n.987/2009 (articoli da 14 a 21).
Si informa che a seguito delle novità introdotte dalle
disposizioni citate, il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul proprio sito
internet (www.lavoro.gov.it/lavoro/) la nuova procedura in materia di esonero
contributivo per i lavoratori distaccati negli Stati membri dell’Unione Europea
.
Alla luce di quanto disposto dall’art. 12 del Regolamento
(CE) n. 883/2004, che ha esteso la durata massima del distacco transnazionale
da 12 a 24 mesi, il formulario E 101, attestante il mantenimento
dell’iscrizione del lavoratore al regime previdenziale del paese di invio, è
stato sostituito dal formulario A1, che può avere la durata di ventiquattro
mesi, mentre il formulario E 102, utilizzato finora per prolungare il distacco
oltre i 12 mesi, è abolito.
Qualora la durata del distacco, prevista in ventiquattro
mesi, debba essere prorogata per particolari esigenze, si potrà comunque
richiedere l’applicazione dell’art. 16 del Regolamento (CE) n.883/2004, il cui
contenuto è analogo a quello dell’art. 17 del Regolamento (CE) n.1408/1971.
Nulla è variato per quanto attiene la competenza, che per l’Italia
rimane in capo alle Direzioni Regionali Inps, secondo l’articolazione
territoriale individuata in base allo Stato membro in cui il lavoratore viene
inviato.
La nota diffusa dal Dicastero riporta, per maggiore
chiarezza, una serie di casi esemplificativi che possono verificarsi alla
predetta data di entrata in vigore della normativa comunitaria di cui trattasi.
Si rammenta che nell’ipotesi in cui una persona eserciti
abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri, l’art. 13 del
Regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce:
a) l’applicazione della legislazione dello Stato membro di
residenza se la persona medesima esercita una parte sostanziale della sua
attività in tale Stato membro o se dipende da più imprese o da più datori di
lavoro aventi la propria sede o domicilio in diversi Stati membri;
b) l’applicazione della legislazione dello Stato membro in
cui l’impresa o il datore di lavoro che la occupa ha la sua sede o domicilio,
qualora non eserciti una parte sostanziale della sua attività nello Stato
membro di residenza.
Nel caso in cui una persona eserciti abitualmente un’attività
subordinata e un’attività autonoma in vari Stati membri, si applica la
legislazione dello Stato membro in cui la persona stessa esercita abitualmente
l’attività subordinata.
Per stabilire se una parte sostanziale dell’attività sia
svolta in uno Stato membro, valgono, ai sensi del Regolamento di applicazione
n.987/2009, i seguenti criteri indicativi:
- per l’attività subordinata, l’orario di lavoro e/o la
retribuzione,
- per l’attività autonoma, il fatturato, l’orario di lavoro,
il numero dei servizi prestati e/o il reddito.
Una quota inferiore del 25% di detti criteri è un indicatore
del fatto che una parte sostanziale delle attività non è svolta nello Stato
membro in questione.
Si evidenzia, infine, che i nuovi regolamenti non si
applicano a Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, paesi per i quali
continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nei regolamenti
(CE) numeri 1408/71 e 574/72 e ad essere utilizzati i formulari E 101 ed E 102.