ORARIO DI LAVORO - D.LGS. N. 66/2003 - TEMPO IMPIEGATO PER RAGGIUNGERE IL LUOGO DI LAVORO - COMPUTABILITA’ - MINISTERO DEL LAVORO - INTERPELLO N. 13/2010

 

Il Ministero del Lavoro ha fornito, nei giorni scorsi, importanti precisazioni sulla base degli interpelli inoltrati da alcune associazioni di categoria, tra cui l’Ance.

L’interpello proposto dall’Ance riguarda l’orario di lavoro e, più precisamente, l’esatto inquadramento, nell’ambito della disciplina dell’orario di lavoro, del tempo impiegato dai lavoratori per raggiungere il posto di lavoro.

La questione riguarda il tempo di percorrenza verso il “punto di raccolta” al fine di usufruire dei mezzi aziendali per raggiungere il cantiere di appartenenza.

Si chiedeva, infatti, se tale intervallo di tempo dovesse essere computato ai fini dell`orario di lavoro.

La nota, dopo aver evidenziato alcuni punti salienti della disciplina dell`orario di lavoro, così come disciplinata dal D.Lgs. n. 66/2003 e successive modifiche, nel quale si legge che la nuova definizione dell’orario di lavoro è legata alla “messa a disposizione” del lavoratore nei confronti del datore di lavoro, in linea con l’interpretazione della Corte di Giustizia Europea, pone l’attenzione sulla circostanza secondo la quale il tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell’attività lavorativa vera e propria allorché sia funzionale rispetto alla prestazione.

Al fine di risolvere il quesito posto all’esame, diventa pertanto indispensabile approfondire se l`accesso al punto di raccolta sia o meno indispensabile all’esplicazione dell’attività lavorativa; ovvero se l’accesso a tale ritrovo corrisponda o meno ad un’esigenza organizzativa aziendale; se necessita a tal fine il consenso del datore di lavoro; se, nel punto di raccolta, si trovino strumenti o indumenti necessari per il lavoratore al fine dello svolgimento dell’attività lavorativa.

Premesso ciò il dicastero ritiene, quindi, che l’intervallo di tempo da considerare ai fini di cui sopra non è quello che intercorre fino al punto di raccolta, bensì quello intercorrente tra l’accesso al punto di raccolta e il momento in cui l’operaio entra in cantiere.

Il Dicastero ha infatti concluso che laddove l’accesso al “punto di raccolta” rappresenta una semplice comodità per il lavoratore, il quale può determinarsi liberamente se accedervi o meno, l’orario di lavoro inizierà a decorrere dall’entrata in cantiere.

Viceversa, laddove l`accesso al “punto di raccolta” sia necessario per reperire strumenti o per utilizzare particolari mezzi di trasporto, e cioé è il datore di lavoro che richiede al lavoratore di mettersi a disposizione sin da questo momento, allora da tale momento si inizierà a computare l’orario di lavoro.

E` evidente, pertanto, che nel caso in cui i lavoratori non siano obbligati a recarsi nel “punto di raccolta”, avvalendosi per pura comodità del mezzo aziendale e potendosi in alternativa recare direttamente al cantiere di appartenenza, il tragitto non potrà considerarsi orario di lavoro.

 

Ministero del Lavoro

 

Roma, 2 aprile 2010

 

Interpello n. 13/2010

 

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - orario di lavoro - tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro.

L’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ha presentato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito all’esatto inquadramento, nell’ambito della disciplina dell’orario di lavoro, del tempo impiegato dai lavoratori per raggiungere il posto di lavoro.

In particolare l’interpellante riferisce le ipotesi in cui il datore di lavoro consente ai lavoratori occupati in diversi cantieri di recarsi in un “punto di raccolta” (solitamente presso la sede legale o il magazzino dell’azienda) al fine di usufruire dei mezzi aziendali per raggiungere un determinato cantiere e chiede di sapere se il tempo di percorrenza per giungere al punto di raccolta debba essere computato nell’orario di lavoro. L’interpellante precisa, inoltre, che tali lavoratori non sono obbligati a recarsi al punto di raccolta – avvalendosi così, per pura comodità, del mezzo aziendale - potendosi recare direttamente in cantiere con altri mezzi.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

La questione sottoposta rimanda preliminarmente all’esame della disciplina dell’orario di lavoro contenuta nel D.Lgs. n. 66/2003, come modificato dal D.L. n. 112 (conv. da L. n. 133/2008) il quale, nel riprendere la definizione dettata dalla Direttiva 1993/104/CE, stabilisce all’art. 1, comma 2, lett. a) che per orario di lavoro deve intendersi “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni”.

In proposito, con la circ. n. 8/2005, questo Ministero ha sottolineato che la formulazione adottata dal D.Lgs. n. 66/2003 nel definire l’orario di lavoro risulta ampliarne la portata applicativa rispetto alla precedente normativa contenuta nel R.D. n. 1955/1923 che si basava sul concetto di “lavoro effettivo”. La nuova disciplina, infatti, ha spostato l’accento sulla “messa a disposizione”, in linea con l’interpretazione fornita della Corte di Giustizia Europea nella sentenza del 9 settembre 2003, la quale ha ritenuto compresi nell’orario di lavoro i periodi in cui i lavoratori “sono obbligati ad essere fisicamente presenti sul luogo indicato dal datore di lavoro e a tenersi a disposizione di quest’ultimo per poter fornire immediatamente la loro opera in caso di necessità”.

Sull’argomento appare inoltre opportuno ricordare sia la previsione normativa contenuta nell’art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003 - secondo cui il tempo impiegato dal lavoratore per recarsi sul posto di lavoro deve ritenersi escluso dal concetto di orario di lavoro - sia quella giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. lav., n. 5775 del 11 aprile 2003 e Cass., sez. lav., n. 5701 del 22 marzo 2004) secondo cui “il tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell’attività lavorativa vera e propria - e va quindi sommato al normale orario di lavoro come straordinario - allorché sia funzionale rispetto alla prestazione” la quale al contempo ha spiegato che “sussiste il carattere di funzionalità nel caso in cui il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta inviato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa”.

Nelle sentenze ora citate, la giurisprudenza ha ad esempio ritenuto doversi esaminare - ai fini della valutazione del nesso di funzionalità - se l’accesso ad un determinato punto di raccolta fosse o meno indispensabile e quindi connesso alla prestazione da svolgersi presso il cantiere; ovvero se il ritrovo presso un centro di raccolta corrispondesse o meno ad una esigenza organizzativa aziendale; ovvero se la possibilità da parte del lavoratore di recarsi direttamente presso il cantiere fosse o meno subordinata al consenso del datore di lavoro; ovvero se presso il punto di raccolta si trovino strumenti e/o indumenti necessari per lo svolgimento dell’attività lavorativa; ovvero se presso il punto di raccolta (e non presso i singoli cantieri) si trovino locali che, per determinazione contrattuale, il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori (cfr., ad esempio, l’art. 29 CCNL coop. edili e l’art. 86 imprese edili, in base ai quali il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori locali ad uso spogliatoio, locali ad uso refettorio, scaldavivande, servizi igienico-sanitari con acqua corrente).

Fatte queste premesse, nel caso sottoposto all’attenzione della scrivente Direzione generale, pare riguardare non già la computabilità nell’orario di lavoro del tempo impiegato dal lavoratore per recarsi (dalla propria residenza) sul posto di lavoro, quanto – piuttosto – se l’orario di lavoro decorra dal momento in cui il lavoratore accede al “punto di raccolta” (ove sono reperibili i mezzi aziendali per raggiungere i cantieri) ovvero dal momento in cui il lavoratore accede al cantiere.Ai fini della risposta al quesito occorre attribuire rilevanza al principio di funzionalità sopra richiamato. Ove l’accesso al punto di raccolta costituisca una mera comodità per il lavoratore (potendo questi recarsi in cantiere anche con mezzi propri), l’orario di lavoro decorre dal momento in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività presso il cantiere. Viceversa, se è richiesto al lavoratore di recarsi al “punto di raccolta” per utilizzare un particolare mezzo di trasporto o per reperire la strumentazione necessaria o, comunque, di porsi a disposizione del datore di lavoro presso detto “punto di raccolta” entro un determinato momento (ad esempio per esigenze organizzative datoriali), è a partire da quest’ultimo che deve computarsi l’orario di lavoro.