ORARIO
DI LAVORO - D.LGS. N. 66/2003 - TEMPO IMPIEGATO PER RAGGIUNGERE IL LUOGO DI
LAVORO - COMPUTABILITA’ - MINISTERO DEL LAVORO - INTERPELLO N. 13/2010
Il Ministero del Lavoro ha fornito, nei giorni scorsi,
importanti precisazioni sulla base degli interpelli inoltrati da alcune
associazioni di categoria, tra cui l’Ance.
L’interpello proposto dall’Ance riguarda l’orario di lavoro
e, più precisamente, l’esatto inquadramento, nell’ambito della disciplina
dell’orario di lavoro, del tempo impiegato dai lavoratori per raggiungere il
posto di lavoro.
La questione riguarda il tempo di percorrenza verso il “punto
di raccolta” al fine di usufruire dei mezzi aziendali per raggiungere il
cantiere di appartenenza.
Si chiedeva, infatti, se tale intervallo di tempo dovesse
essere computato ai fini dell`orario di lavoro.
La nota, dopo aver evidenziato alcuni punti salienti della
disciplina dell`orario di lavoro, così come disciplinata dal D.Lgs. n. 66/2003
e successive modifiche, nel quale si legge che la nuova definizione dell’orario
di lavoro è legata alla “messa a disposizione” del lavoratore nei confronti del
datore di lavoro, in linea con l’interpretazione della Corte di Giustizia
Europea, pone l’attenzione sulla circostanza secondo la quale il tempo
impiegato per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell’attività lavorativa
vera e propria allorché sia funzionale rispetto alla prestazione.
Al fine di risolvere il quesito posto all’esame, diventa
pertanto indispensabile approfondire se l`accesso al punto di raccolta sia o
meno indispensabile all’esplicazione dell’attività lavorativa; ovvero se
l’accesso a tale ritrovo corrisponda o meno ad un’esigenza organizzativa
aziendale; se necessita a tal fine il consenso del datore di lavoro; se, nel
punto di raccolta, si trovino strumenti o indumenti necessari per il lavoratore
al fine dello svolgimento dell’attività lavorativa.
Premesso ciò il dicastero ritiene, quindi, che l’intervallo
di tempo da considerare ai fini di cui sopra non è quello che intercorre fino
al punto di raccolta, bensì quello intercorrente tra l’accesso al punto di
raccolta e il momento in cui l’operaio entra in cantiere.
Il Dicastero ha infatti concluso che laddove l’accesso al
“punto di raccolta” rappresenta una semplice comodità per il lavoratore, il
quale può determinarsi liberamente se accedervi o meno, l’orario di lavoro
inizierà a decorrere dall’entrata in cantiere.
Viceversa, laddove l`accesso al “punto di raccolta” sia
necessario per reperire strumenti o per utilizzare particolari mezzi di
trasporto, e cioé è il datore di lavoro che richiede al lavoratore di mettersi
a disposizione sin da questo momento, allora da tale momento si inizierà a
computare l’orario di lavoro.
E` evidente, pertanto, che nel caso in cui i lavoratori non
siano obbligati a recarsi nel “punto di raccolta”, avvalendosi per pura
comodità del mezzo aziendale e potendosi in alternativa recare direttamente al
cantiere di appartenenza, il tragitto non potrà considerarsi orario di lavoro.
Ministero del Lavoro
Roma, 2 aprile 2010
Interpello n. 13/2010
Oggetto: art. 9,
D.Lgs. n. 124/2004 - orario di lavoro - tempo impiegato per raggiungere il
luogo di lavoro.
L’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ha
presentato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in
merito all’esatto inquadramento, nell’ambito della disciplina dell’orario di
lavoro, del tempo impiegato dai lavoratori per raggiungere il posto di lavoro.
In particolare l’interpellante riferisce le ipotesi in cui il
datore di lavoro consente ai lavoratori occupati in diversi cantieri di recarsi
in un “punto di raccolta” (solitamente presso la sede legale o il magazzino
dell’azienda) al fine di usufruire dei mezzi aziendali per raggiungere un
determinato cantiere e chiede di sapere se il tempo di percorrenza per giungere
al punto di raccolta debba essere computato nell’orario di lavoro.
L’interpellante precisa, inoltre, che tali lavoratori non sono obbligati a
recarsi al punto di raccolta – avvalendosi così, per pura comodità, del mezzo
aziendale - potendosi recare direttamente in cantiere con altri mezzi.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale
della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.
La questione sottoposta rimanda preliminarmente all’esame
della disciplina dell’orario di lavoro contenuta nel D.Lgs. n. 66/2003, come
modificato dal D.L. n. 112 (conv. da L. n. 133/2008) il quale, nel riprendere
la definizione dettata dalla Direttiva 1993/104/CE, stabilisce all’art. 1,
comma 2, lett. a) che per orario di lavoro deve intendersi “qualsiasi periodo
in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e
nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni”.
In proposito, con la circ. n. 8/2005, questo Ministero ha
sottolineato che la formulazione adottata dal D.Lgs. n. 66/2003 nel definire
l’orario di lavoro risulta ampliarne la portata applicativa rispetto alla
precedente normativa contenuta nel R.D. n. 1955/1923 che si basava sul concetto
di “lavoro effettivo”. La nuova disciplina, infatti, ha spostato l’accento sulla
“messa a disposizione”, in linea con l’interpretazione fornita della Corte di
Giustizia Europea nella sentenza del 9 settembre 2003, la quale ha ritenuto
compresi nell’orario di lavoro i periodi in cui i lavoratori “sono obbligati ad
essere fisicamente presenti sul luogo indicato dal datore di lavoro e a tenersi
a disposizione di quest’ultimo per poter fornire immediatamente la loro opera
in caso di necessità”.
Sull’argomento appare inoltre opportuno ricordare sia la
previsione normativa contenuta nell’art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003 - secondo cui
il tempo impiegato dal lavoratore per recarsi sul posto di lavoro deve
ritenersi escluso dal concetto di orario di lavoro - sia quella giurisprudenza
di legittimità (Cass., sez. lav., n. 5775 del 11 aprile 2003 e Cass., sez.
lav., n. 5701 del 22 marzo 2004) secondo cui “il tempo impiegato per
raggiungere il luogo di lavoro rientra nell’attività lavorativa vera e propria
- e va quindi sommato al normale orario di lavoro come straordinario - allorché
sia funzionale rispetto alla prestazione” la quale al contempo ha spiegato che
“sussiste il carattere di funzionalità nel caso in cui il dipendente, obbligato
a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta inviato in
diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa”.
Nelle sentenze ora citate, la giurisprudenza ha ad esempio
ritenuto doversi esaminare - ai fini della valutazione del nesso di
funzionalità - se l’accesso ad un determinato punto di raccolta fosse o meno
indispensabile e quindi connesso alla prestazione da svolgersi presso il
cantiere; ovvero se il ritrovo presso un centro di raccolta corrispondesse o
meno ad una esigenza organizzativa aziendale; ovvero se la possibilità da parte
del lavoratore di recarsi direttamente presso il cantiere fosse o meno
subordinata al consenso del datore di lavoro; ovvero se presso il punto di
raccolta si trovino strumenti e/o indumenti necessari per lo svolgimento
dell’attività lavorativa; ovvero se presso il punto di raccolta (e non presso i
singoli cantieri) si trovino locali che, per determinazione contrattuale, il
datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori (cfr., ad esempio,
l’art. 29 CCNL coop. edili e l’art. 86 imprese edili, in base ai quali il
datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori locali ad uso
spogliatoio, locali ad uso refettorio, scaldavivande, servizi igienico-sanitari
con acqua corrente).
Fatte queste premesse, nel caso sottoposto all’attenzione
della scrivente Direzione generale, pare riguardare non già la computabilità
nell’orario di lavoro del tempo impiegato dal lavoratore per recarsi (dalla
propria residenza) sul posto di lavoro, quanto – piuttosto – se l’orario di
lavoro decorra dal momento in cui il lavoratore accede al “punto di raccolta”
(ove sono reperibili i mezzi aziendali per raggiungere i cantieri) ovvero dal
momento in cui il lavoratore accede al cantiere.Ai fini della risposta al
quesito occorre attribuire rilevanza al principio di funzionalità sopra
richiamato. Ove l’accesso al punto di raccolta costituisca una mera comodità
per il lavoratore (potendo questi recarsi in cantiere anche con mezzi propri),
l’orario di lavoro decorre dal momento in cui il lavoratore è a disposizione
del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività presso il cantiere.
Viceversa, se è richiesto al lavoratore di recarsi al “punto di raccolta” per
utilizzare un particolare mezzo di trasporto o per reperire la strumentazione
necessaria o, comunque, di porsi a disposizione del datore di lavoro presso
detto “punto di raccolta” entro un determinato momento (ad esempio per esigenze
organizzative datoriali), è a partire da quest’ultimo che deve computarsi
l’orario di lavoro.