D.LGS.
N. 276/2003 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - IMPRESE COLLEGATE - MINISTERO
DEL LAVORO - INTERPELLO N. 11/2010
Il Ministero del Lavoro con interpello n. 11/2010 del 2
aprile 2010 si é pronunciato sulla corretta interpretazione dell’art. 47, comma
2, del D.lgs. n. 276/2003 in base al quale “il numero complessivo di
apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato
non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate
in servizio presso il datore di lavoro stesso”.
Nello specifico, il Dicastero chiarisce che il numero massimo
di apprendisti da assumere - introdotto al fine di garantire un’adeguata
formazione del lavoratore - può essere individuato anche con riferimento alle
maestranze specializzate e qualificate dipendenti dell’impresa principale, alla
quale altre imprese sono legate “da uno stretto collegamento, funzionale e
produttivo”.
Pur trattandosi di soggetti giuridici differenti, é comunque
rilevante l’identico assetto proprietario nonché il legame funzionale,
organizzativo e commerciale esistente tra le imprese interessate.
Il Ministero rammenta, peraltro, che secondo la normativa
vigente il rapporto tra apprendisti e lavoratori specializzati e qualificati
deve essere verificato non più “presso l’azienda”, come contemplato dall’art. 2
della legge n. 25/1955, ma “presso il datore di lavoro”, consentendo dunque il
computo di lavoratori rientranti nella medesima realtà imprenditoriale anche se
operanti in unità produttive o sedi diverse da quelle in cui é in servizio
l’apprendista.
Inoltre, allo scopo di assicurare un’idonea erogazione della
formazione é rimessa alla stessa contrattazione collettiva (art. 49, comma 5
ter, d.lgs. n. 276/03) la possibilità, al livello aziendale, di disciplinare i
profili formativi dell’apprendistato professionalizzante e quindi di
individuare forme di tutoraggio che tengano conto della fattispecie in esame.