D.LGS. N. 276/2003 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - IMPRESE COLLEGATE - MINISTERO DEL LAVORO - INTERPELLO N. 11/2010

 

Il Ministero del Lavoro con interpello n. 11/2010 del 2 aprile 2010 si é pronunciato sulla corretta interpretazione dell’art. 47, comma 2, del D.lgs. n. 276/2003 in base al quale “il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso”.

Nello specifico, il Dicastero chiarisce che il numero massimo di apprendisti da assumere - introdotto al fine di garantire un’adeguata formazione del lavoratore - può essere individuato anche con riferimento alle maestranze specializzate e qualificate dipendenti dell’impresa principale, alla quale altre imprese sono legate “da uno stretto collegamento, funzionale e produttivo”.

Pur trattandosi di soggetti giuridici differenti, é comunque rilevante l’identico assetto proprietario nonché il legame funzionale, organizzativo e commerciale esistente tra le imprese interessate.

Il Ministero rammenta, peraltro, che secondo la normativa vigente il rapporto tra apprendisti e lavoratori specializzati e qualificati deve essere verificato non più “presso l’azienda”, come contemplato dall’art. 2 della legge n. 25/1955, ma “presso il datore di lavoro”, consentendo dunque il computo di lavoratori rientranti nella medesima realtà imprenditoriale anche se operanti in unità produttive o sedi diverse da quelle in cui é in servizio l’apprendista.

Inoltre, allo scopo di assicurare un’idonea erogazione della formazione é rimessa alla stessa contrattazione collettiva (art. 49, comma 5 ter, d.lgs. n. 276/03) la possibilità, al livello aziendale, di disciplinare i profili formativi dell’apprendistato professionalizzante e quindi di individuare forme di tutoraggio che tengano conto della fattispecie in esame.