DURC -
RESPONSABILITA’ SOLIDALE -SUBAPPALTO – LIMITI MINISTERO DEL LAVORO - INTERPELLO
N. 3/2010
Il Ministero del Lavoro, con nota n. 3 del 2 aprile 2010, che
si pubblica in calce alla presente, in risposta ad un interpello formulato in
tema di rilasco del DURC, ha precisato alcuni punti in materia di
responsabilità solidale.
Preliminarmente è stato ribadito che le obbligazioni solidali
sono da riferirsi ai soli trattamenti retributivi, contributivi e fiscali,
rimanendo comunque escluse le somme dovute ad altro titolo, mentre rimangono
incluse le somme dovute a titolo di interesse sui debiti previdenziali (o
fiscali) e le somme dovute a titolo di sanzioni civili.
Tale solidarietà pare essere giustificata dalla stretta
connessione di tali somme con gli stessi debiti previdenziali o fiscali,
inerenti pertanto la tutela del lavoratore.
Questa previsione non potrà essere altrettanto valida anche
per altri tipi di sanzioni non strettamente connesse alle garanzie per il
lavoratore, alle quali si ispira la normativa sulla responsabilità solidale, in
quanto riconducibili esclusivamente ad un inadempimento nei confronti della
pubblica amministrazione.
Per ciò che concerne poi il documento unico di regolarità
contributiva (Durc), la nota conferma che il mancato rilascio del documento a
causa di un inadempimento dell’impresa coinvolta nell’appalto nei confronti
degli istituti previdenziali e assicurativi, non esclude il rilascio del
medesimo all’impresa solidalmente responsabile con la prima.
Tale interpello stabilisce un principio fondamentale, in base
al quale pertanto non potrà più essere negato il Durc all’impresa a fronte di
debiti contributivi o assicurativi di una delle imprese facenti parte della
filiera con le quali la prima risulta essere responsabile solidale.
Il rapporto di solidarietà, infatti, non può di certo
inficiare l’unicità del rapporto assicurativo e previdenziale instaurato che
c’è tra l’impresa richiedente il Durc e gli istituti di riferimento per i
propri dipendenti.
Ministero del Lavoro
Roma, 2 aprile 2010
Interpello n. 3/2010
Oggetto: art. 9,
D.Lgs. n. 124/2004 - responsabilità solidale in materia di appalto e rilascio
del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
La Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane
(C.L.A.A.I.) ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di
questa Direzione in ordine all’estensione dell’obbligazione solidale tra
committente e appaltatore nonché tra appaltatore e subappaltatore - oltre che
agli oneri retributivi, contributivi e fiscali ai sensi dell’art. 29, comma 2,
del D.Lgs. n. 276/2003 e dell’art. 35, comma 28, del D.L. Il. 223/2006 (conv.
da L. n. 248/2006) - anche alle somme aggiuntive quali interessi, sanzioni
civili e/o oneri accessori ed eventuali sanzioni amministrative connesse
all’inadempimento contributivo o fiscale.
La Confederazione chiede inoltre se la posizione debitoria
accertata a carico dei medesimi soggetti in qualità di responsabili solidali,
possa costituire causa ostativa al rilascio del Documento Unico di Regolarità
Contribuiva (DURC) nei loro confronti.
AI riguardo, acquisito il parere della Direzione generale
della Tutela delle Condizioni di lavoro, della Direzione generale delle
Politiche Previdenziali, dell’INPS e dell’INAIL, si rappresenta quanto segue.
La disciplina delle obbligazioni solidali in materia di
appalti prevista dalle disposizioni normative sopra richiamate, determina
specifiche tutele a favore dei lavoratori interessati circa l’assolvimento, in
capo ai soggetti operanti nella filiera, degli obblighi inerenti alla
corresponsione delle retribuzioni, al versamento di contributi previdenziali,
dei contributi assicurativi, nonché, in caso di rapporto tra appaltatore e
subappaltatore, delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.
In proposito, l’attuale formulazione dell’art. 29, comma 2,
del D.Lgs. n. 276/2003 dispone una particolare garanzia retributiva e
previdenziale in favore dei lavoratori occupati negli appalti o subappalti di
opere o di servizi; garanzia che riguarda, nel termine di decadenza di due anni
dalla cessazione dell’appalto, tutti i soggetti operanti nella filiera, dal
committente all’appaltatore nonché “ciascuno degli eventuali ulteriori
subappaltatori”, escludendo unicamente il committente persona fisica che non
eserciti attività di impresa o professionale (art. 29 comma 3 ter D.Lgs.
n.27612003).
Inoltre, ai sensi dell’art. 35, comma 28, D.L. n. 223/2006
(conv. da L. n. 24812006), fra appaltatore e subappaltatore sussiste un regime
di solidarietà che investe l’effettuazione e versamento delle “ritenute fiscali
sui redditi di lavoro dipendente”, nonché il “versamento dei contributi
previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali”.
Ciò premesso sembra potersi sostenere che le obbligazioni
solidali sopra descritte siano da riferirsi ai soli trattamenti retributivi,
contributivi e fiscali escludendo, in linea di massima, ogni forma di
solidarietà per somme dovute ad altro titolo. Restano in ogni caso incluse le somme
dovute a titolo di interesse sui debiti previdenziali (o fiscali) e le somme
dovute a titolo di sanzioni civili.
Sulle prime, infatti, sembra doversi ritenere sussistente il
regime di solidarietà, in quanto trattasi di somme dovute in stretto rapporto
con gli stessi debiti previdenziali o fiscali, volte a mantenere inalterato il
valore reale di quanto dovuto alle Amministrazioni.
A fronte di tale impostazione la medesima conclusione sembra
doversi raggiungere con riferimento anche alle c.d. sanzioni civili rispetto
alle quali appare evidente la natura risarcitoria.
Per contro, con riferimento ad altre tipologie di sanzioni
e/o oneri accessori non sembra possibile ricostruire un regime di solidarietà
tra i componenti della filiera, se non nei casi espressamente previsti dal
Legislatore (si pensi al regime di solidarietà nell’ambito delle sanzioni
amministrative dettato dalla L. n. 689/1981). Le somme dovute a titolo
sanzionatorio sono inoltre escluse dalla ratio di garanzia del lavoratore che
presiede alla disciplina in esame, là dove le sanzioni sono riconducibili,
invece, ad un inadempimento nei confronti della P.A.
Per quanto attiene al secondo quesito, concernente il
rilascio del Documento Unico di Regolarità Contribuiva (DURC) al debitore in
solido, si precisa che il D.M. 24 ottobre 2007, nell’ Allegato A, elenca le
disposizioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, la cui violazione
è causa ostativa al rilascio del Documento escludendo le ipotesi esaminate.
Pertanto, per quanto dianzi esposto, atteso che il DURC
certifica la regolarità contributiva riconducibile all’unicità del rapporto
assicurativo e previdenziale instaurato tra l’impresa richiedente e gli Enti,
al quale vanno riferiti tutti gli adempimenti connessi, così come peraltro chiarito
da questo Ministero con circo n. 5/2008, si ritiene che la posizione debitoria
nei confronti degli Istituti a carico di un soggetto non impedisca il rilascio
del Documento a chi, con lo stesso soggetto, è solidalmente responsabile.