DURC - RESPONSABILITA’ SOLIDALE -SUBAPPALTO – LIMITI MINISTERO DEL LAVORO - INTERPELLO N. 3/2010

 

Il Ministero del Lavoro, con nota n. 3 del 2 aprile 2010, che si pubblica in calce alla presente, in risposta ad un interpello formulato in tema di rilasco del DURC, ha precisato alcuni punti in materia di responsabilità solidale.

Preliminarmente è stato ribadito che le obbligazioni solidali sono da riferirsi ai soli trattamenti retributivi, contributivi e fiscali, rimanendo comunque escluse le somme dovute ad altro titolo, mentre rimangono incluse le somme dovute a titolo di interesse sui debiti previdenziali (o fiscali) e le somme dovute a titolo di sanzioni civili.

Tale solidarietà pare essere giustificata dalla stretta connessione di tali somme con gli stessi debiti previdenziali o fiscali, inerenti pertanto la tutela del lavoratore.

Questa previsione non potrà essere altrettanto valida anche per altri tipi di sanzioni non strettamente connesse alle garanzie per il lavoratore, alle quali si ispira la normativa sulla responsabilità solidale, in quanto riconducibili esclusivamente ad un inadempimento nei confronti della pubblica amministrazione.

Per ciò che concerne poi il documento unico di regolarità contributiva (Durc), la nota conferma che il mancato rilascio del documento a causa di un inadempimento dell’impresa coinvolta nell’appalto nei confronti degli istituti previdenziali e assicurativi, non esclude il rilascio del medesimo all’impresa solidalmente responsabile con la prima.

Tale interpello stabilisce un principio fondamentale, in base al quale pertanto non potrà più essere negato il Durc all’impresa a fronte di debiti contributivi o assicurativi di una delle imprese facenti parte della filiera con le quali la prima risulta essere responsabile solidale.

Il rapporto di solidarietà, infatti, non può di certo inficiare l’unicità del rapporto assicurativo e previdenziale instaurato che c’è tra l’impresa richiedente il Durc e gli istituti di riferimento per i propri dipendenti.

 

Ministero del Lavoro

 

Roma, 2 aprile 2010

 

Interpello n. 3/2010

 

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - responsabilità solidale in materia di appalto e rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

La Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane (C.L.A.A.I.) ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in ordine all’estensione dell’obbligazione solidale tra committente e appaltatore nonché tra appaltatore e subappaltatore - oltre che agli oneri retributivi, contributivi e fiscali ai sensi dell’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 e dell’art. 35, comma 28, del D.L. Il. 223/2006 (conv. da L. n. 248/2006) - anche alle somme aggiuntive quali interessi, sanzioni civili e/o oneri accessori ed eventuali sanzioni amministrative connesse all’inadempimento contributivo o fiscale.

La Confederazione chiede inoltre se la posizione debitoria accertata a carico dei medesimi soggetti in qualità di responsabili solidali, possa costituire causa ostativa al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contribuiva (DURC) nei loro confronti.

AI riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di lavoro, della Direzione generale delle Politiche Previdenziali, dell’INPS e dell’INAIL, si rappresenta quanto segue.

La disciplina delle obbligazioni solidali in materia di appalti prevista dalle disposizioni normative sopra richiamate, determina specifiche tutele a favore dei lavoratori interessati circa l’assolvimento, in capo ai soggetti operanti nella filiera, degli obblighi inerenti alla corresponsione delle retribuzioni, al versamento di contributi previdenziali, dei contributi assicurativi, nonché, in caso di rapporto tra appaltatore e subappaltatore, delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.

In proposito, l’attuale formulazione dell’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 dispone una particolare garanzia retributiva e previdenziale in favore dei lavoratori occupati negli appalti o subappalti di opere o di servizi; garanzia che riguarda, nel termine di decadenza di due anni dalla cessazione dell’appalto, tutti i soggetti operanti nella filiera, dal committente all’appaltatore nonché “ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori”, escludendo unicamente il committente persona fisica che non eserciti attività di impresa o professionale (art. 29 comma 3 ter D.Lgs. n.27612003).

Inoltre, ai sensi dell’art. 35, comma 28, D.L. n. 223/2006 (conv. da L. n. 24812006), fra appaltatore e subappaltatore sussiste un regime di solidarietà che investe l’effettuazione e versamento delle “ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente”, nonché il “versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.

Ciò premesso sembra potersi sostenere che le obbligazioni solidali sopra descritte siano da riferirsi ai soli trattamenti retributivi, contributivi e fiscali escludendo, in linea di massima, ogni forma di solidarietà per somme dovute ad altro titolo. Restano in ogni caso incluse le somme dovute a titolo di interesse sui debiti previdenziali (o fiscali) e le somme dovute a titolo di sanzioni civili.

Sulle prime, infatti, sembra doversi ritenere sussistente il regime di solidarietà, in quanto trattasi di somme dovute in stretto rapporto con gli stessi debiti previdenziali o fiscali, volte a mantenere inalterato il valore reale di quanto dovuto alle Amministrazioni.

A fronte di tale impostazione la medesima conclusione sembra doversi raggiungere con riferimento anche alle c.d. sanzioni civili rispetto alle quali appare evidente la natura risarcitoria.

Per contro, con riferimento ad altre tipologie di sanzioni e/o oneri accessori non sembra possibile ricostruire un regime di solidarietà tra i componenti della filiera, se non nei casi espressamente previsti dal Legislatore (si pensi al regime di solidarietà nell’ambito delle sanzioni amministrative dettato dalla L. n. 689/1981). Le somme dovute a titolo sanzionatorio sono inoltre escluse dalla ratio di garanzia del lavoratore che presiede alla disciplina in esame, là dove le sanzioni sono riconducibili, invece, ad un inadempimento nei confronti della P.A.

Per quanto attiene al secondo quesito, concernente il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contribuiva (DURC) al debitore in solido, si precisa che il D.M. 24 ottobre 2007, nell’ Allegato A, elenca le disposizioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, la cui violazione è causa ostativa al rilascio del Documento escludendo le ipotesi esaminate.

Pertanto, per quanto dianzi esposto, atteso che il DURC certifica la regolarità contributiva riconducibile all’unicità del rapporto assicurativo e previdenziale instaurato tra l’impresa richiedente e gli Enti, al quale vanno riferiti tutti gli adempimenti connessi, così come peraltro chiarito da questo Ministero con circo n. 5/2008, si ritiene che la posizione debitoria nei confronti degli Istituti a carico di un soggetto non impedisca il rilascio del Documento a chi, con lo stesso soggetto, è solidalmente responsabile.