ACCORDO
19 APRILE 2010 DI RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 18 GIUGNO
2008 - PRIMI CHIARIMENTI
In data 19 aprile 2010 tra l’Ance e le Organizzazioni
Sindacali dei lavoratori del settore è stato siglato il verbale di accordo per
il rinnovo del c.c.n.l. 18 giugno 2008.
Di seguito si pubblica la nota esplicativa predisposta
dall’Ance dei contenuti del verbale di accordo con le novità di più diretto
interesse per le imprese.
Articoli 12, 38 e 46 - Elemento variabile della retribuzione
(EVR) e ‘Accordi locali - Allegati 1, 3, 4 e 15
L’elemento variabile della retribuzione (EVR), che
sostituisce il vecchio elemento economico territoriale (EET), ha raffigurato lo
snodo fondamentale nella trattativa sindacale per il rinnovo contrattuale e
rappresenta un importante passo in avanti che le parti sociali dell’edilizia
hanno voluto intraprendere nell’adeguamento del settore medesimo agli altri
comparti dell’industria sugli aspetti della produttività del mercato del
lavoro.
La formulazione adottata trae origine dall’esigenza di dar
vita ad un elemento della retribuzione che sia maggiormente ancorato
all’andamento congiunturale del settore al livello territoriale, tenendo
presente anche lo specifico livello aziendale.
L’EVR è stato normato quale premio variabile che, per
l’appunto, dovrà essere correlato ai risultati conseguiti in termini di
produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà alcuna
incidenza sugli altri istituti retributivi previsti nel contratto, ivi compreso
il trattamento di fine rapporto.
Tale ultima previsione, rispetto all’attuale EET, comporterà
un risparmio, in termini di costo del lavoro delle erogazioni di secondo
livello, di circa il 40%.
L’EVR sarà riconosciuto a consuntivo e potrà anche essere
distribuito su quote mensili.
L’articolato del contratto collettivo nazionale riserva alle
parti sociali nazionali di fissare il tetto massimo di EVR entro il quale le
parti sociali territoriali potranno fissare la percentuale da riconoscersi al
livello locale.
Nello specifico, il tetto dell’EVR è stato determinato, con
decorrenza non anteriore al 1° luglio 2011, nel 6% dei minimi di paga base in
vigore alla data del 1° gennaio 2010, rinviando comunque, per i criteri
strettamente operativi, all’art. 38 del contratto.
Si segnala pertanto che la predetta percentuale è stata
fissata sui minimi non ancora incrementati in base al nuovo contratto, in
quanto la prima tranche, come poi
specificato, decorre dal 1° aprile c.a..
Le parti sociali, comunque, si sono riservate di approfondire
i meccanismi e le iniziative di premialità al fine di migliorare e incentivare
la produttività del settore.
Nell’ambito delle competenze territoriali, sono state
apportate le seguenti modifiche, volte pure a fornire i criteri operativi per
l’adozione del nuovo istituto dell’EVR.
In via preliminare, si sottolinea che, anche per la
contrattazione integrativa territoriale, sono stati applicati i principi
derivanti dal Protocollo confederale firmato il 15 aprile dello scorso anno.
Pertanto, la contrattazione territoriale avrà durata di tre anni.
Le parti hanno stabilito che tale contrattazione non potrà
avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2011, mentre le parti sociali
territoriali dovranno provvedere, con decorrenza non anteriore al 1° luglio
2011, alla determinazione dell’EVR, nei limiti fissati al livello nazionale,
secondo i criteri individuati qui di seguito. Risulta pertanto slittata di
ulteriori sei mesi la decorrenza delle erogazioni di secondo livello, con un
risparmio dell’EVR nel triennio pari a circa il 16%.
Una volta determinata la percentuale territoriale, ai fini
della riconoscibilità o meno dell’erogazione e della sua eventuale diversa
quantità, annualmente le parti sociali territoriali dovranno calcolare l’EVR
mediante una valutazione effettuata sui seguenti cinque indicatori: il numero
dei lavoratori iscritti in Cassa Edile, il monte salari denunciato in Cassa
Edile, le ore denunciate in Cassa Edile, per le quali la valutazione
dell’incidenza delle ore di cassa integrazione per mancanza di lavoro è
demandata alle parti sociali territoriali, il valore aggiunto del settore delle
costruzioni come individuato al livello provinciale dall’Istat. Un ulteriore
indicatore sarà determinato in sede territoriale. Per ciascun indicatore le
parti sociali territoriali dovranno fissare l’incidenza ponderale in termini
percentuali, per passare poi al raffronto annuale dei cinque parametri su base
triennale rispetto al triennio di riferimento, individuato specificamente in
quello avente l’ultimo anno con tutti i dati consolidati dei cinque indicatori.
Ad esempio, nell’ipotesi di quattro indicatori in cui il dato consolidato sia
relativo al 2010 e un indicatore sia disponibile al 2009, il triennio sarà
omogeneizzato sul 2009 e, pertanto, il raffronto dei parametri stessi sarà:
triennio 2009/2008/2007 su triennio 2008/2007/2006, e così di seguito con lo
slittamento di un anno. Effettuato il raffronto, laddove risultino pari o
positivi almeno due dei suddetti parametri, l’EVR sarà comunque riconosciuto
nella misura del 30% della percentuale fissata al livello territoriale; nel
caso in cui però la somma delle incidenze dei due parametri di cui sopra
superasse la soglia del 30%, l’EVR sarà riconosciuto nella misura risultante
dalla somma stessa. Ad esempio: due parametri con incidenza ponderale ciascuno
del 10%, l’EVR è comunque riconosciuto nella misura del 30% di quanto fissato
nella contrattazione territoriale; due parametri con incidenza rispettivamente
del 10% e del 30%, l’EVR è riconosciuto nella percentuale derivante dalla somma
e cioè nella misura del 40%.
L’EVR sarà riconosciuto pertanto sempre in base alla somma
delle singole incidenze ponderali, sino alla soglia del 100%. Ovviamente, il
verificarsi di un solo parametro pari o positivo comporterà per quell’anno il
mancato riconoscimento dell’EVR a livello provinciale.
Dal livello territoriale si passa poi al livello aziendale,
dove ogni impresa, analogamente a quanto avvenuto al livello territoriale,
dovrà procedere annualmente al calcolo di due parametri prefissati, che sono le
ore denunciate in Cassa Edile (secondo le medesime modalità di cui al parametro
territoriale) e il volume di affari Iva, così come rilevabile esclusivamente
dalle dichiarazioni annuali Iva dell’impresa stessa, presentate alla scadenza
prevista per legge; per le imprese con soli impiegati, in sostituzione delle
ore Cassa Edile, il parametro di riferimento sarà le ore lavorate registrate
sul Libro unico del lavoro.
L’impresa provvederà, in presenza dei due parametri pari o
positivi, ad erogare la misura di EVR risultante al livello territoriale.
Nel caso che risulti anche un solo parametro negativo,
scattata la percentuale del 30% a livello territoriale, l’impresa dovrà
comunque erogare l’EVR in tale misura.
Laddove al livello territoriale sia stata stabilita invece
una percentuale di EVR superiore al 30% o comunque nella misura massima
fissata, l’impresa nelle condizioni di cui al periodo precedente procederà ad
erogare, oltre al 30%, solo il 50% della parte eccedente il suddetto 30%,
secondo un’apposita procedura individuata dalle parti sociali. Ad esempio: anno
nel quale l’EVR potrà essere erogato al livello provinciale nella percentuale
del 60% della misura fissata territorialmente. L’impresa che non abbia entrambi
i parametri pari o positivi, dovrà erogare il 45% dell’EVR risultante
territorialmente, e cioè il 30% (che scatta per tutte le imprese) più la metà
del 30% (15%), che è l’eccedenza tra il 30% e il 60%.
In base alla procedura di cui al precedente periodo,
l’impresa dovrà rendere all’Associazione territoriale datoriale e alla Cassa
Edile di riferimento un’autodichiarazione circa il non raggiungimento di uno o
entrambi i parametri aziendali pari o positivi, dandone comunicazione alle RSA
o RSU ove costituite. L’Associazione informerà le Organizzazioni sindacali
territoriali e, se richiesto, attiverà un confronto per la verifica
dell’autodichiarazione da effettuarsi esclusivamente sulla base della
dichiarazione annuale Iva e delle ore denunciate, come risultanti dalla
documentazione della Cassa Edile.
Le parti sociali nazionali hanno determinato che per le
imprese di nuova costituzione vi sarà l’obbligo di erogare l’EVR fissato al
livello territoriale per il primo anno, senza alcuna deroga, per poi procedere, ai fini della deroga
stessa, al calcolo anno su anno, biennio su biennio, per raggiungere, infine,
il triennio di riferimento.
In conformità al citato Protocollo del 15 aprile 2009, sono
stati inoltre modificati tempi e procedure per i rinnovi dei contratti di
secondo livello.
L’ultima novità introdotta nell’art. 38 riguarda la conferma
della proroga, per l’anno 2010, dei contratti integrativi territoriali, ferma
restando la naturale scadenza degli istituti ivi previsti. Inoltre, con la
dichiarazione comune sull’EET, le parti hanno concordato di assorbirne il
valore nell’indennità territoriale di settore e nel premio di produzione, con
decorrenza 1° gennaio 2011.
Articoli 15 e 62 - Ferie - Allegato 2
Le parti sociali hanno previsto la facoltà, per tutti i
lavoratori, di usufruire di due delle quattro settimane di ferie nell’arco dei
24 mesi successivi all’anno di riferimento, durante il quale comunque il
lavoratore ha l’obbligo di usufruire di due settimane di ferie, così come
previsto per legge.
La previsione, volta in particolare a favorire i lavoratori
migranti, fa comunque salve le determinazioni in materia assunte nei contratti
integrativi territoriali e subordina tale possibilità alle necessità tecnico
organizzative dell’azienda.
Articolo 78 - Lavoro a tempo parziale - Allegato 5
Con l’ultimo rinnovo contrattuale del 18 giugno 2008, le
parti sociali nazionali avevano introdotto dei limiti quantitativi ai rapporti
di lavoro a tempo parziale.
Più precisamente, era stata inserita la percentuale del 20%
quale limite massimo di incidenza del costo del lavoro part time ai fini del
raggiungimento degli indici di congruità di incidenza del costo del lavoro
della manodopera sul valore dell’opera, stabilito dalle parti sociali con
l’Avviso comune del 17 maggio 2007.
Le parti avevano inoltre stabilito che, nelle more
dell’entrata in vigore a regime dell’istituto della congruità, le imprese non
potessero assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3%
del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato, ferma restando la
possibilità di impiegare almeno un operaio a tempo parziale laddove non
eccedente il 30% degli operai a tempo pieno nell’azienda.
Con il rinnovo contrattuale è stato sancito che l’eccedenza
dei contratti di lavoro a tempo parziale, oltre alle percentuali suddette e
ferme restando le deroghe previste dal ccnl 18 giugno 2008, impediscono il
rilascio del Durc a decorrere dalla data della delibera di recepimento della
Cnce, che obbligherà l’adozione di tale criterio a tutto il sistema Casse
Edili. Le parti sociali nazionali hanno introdotto tale previsione contrattuale
allo scopo di porre fine alla rilevante elusione della norma contrattuale e per
ripristinare la corretta concorrenzialità tra le imprese stesse.
Articolo 90 - Diritto allo studio - Allegato 6
Al fine di implementare la crescita culturale e professionale
dei lavoratori edili, Ance e Sindacati hanno introdotto la possibilità per le
imprese di concedere i permessi retribuiti riconosciuti per la frequenza di
corsi di studio compresi nell’ordinamento scolastico e universitario, anche per
quei corsi che riguardano specifiche facoltà (architettura, economia e
commercio, giurisprudenza, ingegneria ed altre) che prevedano corsi di studio
attinenti le attività rientranti nella sfera di applicazione del ccnl edile.
Le parti hanno ridotto il limite minimo di durata dei
predetti corsi, precedentemente previsto in 250 ore, stabilendo che gli stessi
non potranno avere una durata inferiore alle 150 ore di insegnamento effettivo.
Articolo 114 - Istituzione della Borsa Lavoro dell’industria
delle costruzioni - Allegato 7
È stato ulteriormente sviluppato l’istituto della Borsa
Lavoro nell’edilizia, già avviato nelle precedenti stipule contrattuali.
In particolare, è stato ribadito il ruolo del Formedil nella
gestione e implementazione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Il
Formedil, attraverso le sue articolazioni, potrà svolgere, in ottemperanza alla
vigente normativa che prevede all’uopo specifiche autorizzazioni, attività di
intermediazione tra domanda e offerta di lavoro.
L’entrata in vigore del sistema Borsa Lavoro è stata prevista
alla scadenza del primo anno di vigenza del presente contratto e sarà
anticipata da un periodo di sperimentazione avviato dal Formedil, in accordo
con le parti sociali, le cui modalità sono state riprese nel presente articolo.
In particolare, tali modalità sono ispirate all’intervento
delle Scuole Edili al fine di salvaguardare le professionalità oggetto di
provvedimenti di licenziamento da parte delle imprese, per creare loro un
supporto sia mediante la proposizione di piani formativi e di qualificazione
sia attraverso l’inserimento dei nominativi degli stessi in un’apposita banca
dati che, attraverso il collegamento al Centro per l’impiego, dia avvio ai processi di ricollocazione.
Potranno essere previsti anche sgravi per le imprese che
assumano i lavoratori coinvolti in tali eventi.
Protocollo sull’intervento delle parti sociali nazionali per
la razionalizzazione della gestione degli enti paritetici nazionali e
territoriale - Allegato 8
Uno degli aspetti qualificanti l’intero rinnovo contrattuale
riguarda il riordino complessivo del sistema bilaterale in edilizia.
Con riguardo agli Enti paritetici, le parti sociali hanno
delineato un sistema finalizzato a renderli più efficaci, efficienti e
trasparenti, sia a livello nazionale che territoriale, anche in considerazione
dei rilevanti compiti ad essi demandati dalla normativa legislativa e
contrattuale.
Per questo, dopo aver sottolineato la validità e la funzione
strategica delle Casse Edili, delle Scuole Edili e dei Comitati paritetici
territoriali per la sicurezza, e dopo aver evidenziato le esigenze di
omogeneità operative e la necessità che
le assunzioni e le consulenze di ciascun
Ente debbano essere correlate alle effettive esigenze, le parti hanno dettato
alcune regole fondamentali in un’ottica, appunto, di sistema.
Anzitutto, per le Casse Edili la percentuale massima dei
costi di gestione, comprensivi del costo del lavoro e delle consulenze, e per
le Scuole Edili e i Cpt, il costo massimo del personale e delle collaborazioni
esterne, non potranno essere superiori alle percentuali che saranno stabilite
dalle parti entro i prossimi tre mesi.
Anche gli Enti paritetici nazionali (Cnce, Formedil e Cncpt)
saranno sottoposti ad analoghi obblighi, con percentuali che saranno definite
dalle parti nazionali.
Tali Enti nazionali hanno ricevuto il compito di monitorare
la situazione esistente e di individuare le aliquote di equilibrio entro 6 mesi
dalla stipula del ccnl.
È stata anche ribadita una norma già contenuta nel contratto
in base alla quale le assunzioni del personale degli Enti deve essere
effettuata, in via esclusiva, sulla base dei criteri informati al principio
della professionalità, secondo procedure che potranno essere stabilite a
livello nazionale.
Sempre in un’ottica di omogeneità, è stata sottolineata
l’esigenza, per gli Enti territoriali, di adeguare il proprio Statuto alle
clausole contenute negli Statuti tipo. Resta ferma la possibilità di inserire
clausole aggiuntive, purchè non in contrasto con quanto stabilito negli Statuti
tipo. Le parti nazionali hanno ribadito l’obbligo per gli Enti paritetici di
adottare il bilancio tipo e l’obbligo che il bilancio - che deve essere
certificato da parte di Società individuate a livello nazionale - sia inviato
telematicamente alle parti sociali territoriali, nonchè a quelle nazionali, e
ai rispettivi Enti paritetici nazionali entro il 31 maggio successivo all’anno
del bilancio di riferimento.
Oltre a queste indicazioni, che sostanzialmente ripropongono
precedenti passaggi contrattuali, in un ambito di ottimizzazione è stato
istituito, a decorrere dall’esercizio 2010, l’obbligo in capo alla Cassa Edile
di affidare alla Società di revisione dei tre Enti l’incarico di redigere,
entro il 30 giugno di ogni anno, un bilancio consolidato con l’intento di
rappresentare le situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie degli Enti
nel loro insieme.
Anche gli Enti nazionali dovranno soddisfare analogo obbligo
che, operativamente, è posto a carico della Cnce.
Sarà la Società di certificazione ad evidenziare eventuali anomalie riscontrate
nei bilanci.
Una ulteriore clausola di rilievo è riferita all’obbligo,
posto in capo agli Enti nazionali, di trasmettere alle parti nazionali l’elenco
degli Enti paritetici territoriali che non provvederanno ad inviare il bilancio
entro i termini stabiliti.
Significativi passaggi contrattuali riguardano poi le
situazioni in cui vengono riscontrati comportamenti difformi degli Enti
territoriali rispetto agli obblighi statuiti a livello nazionale e le azioni di
intervento nei confronti di questi Enti che, con comportamenti, appunto,
palesemente in violazione dei dettati contrattuali, pregiudicano il ruolo
fondamentale riconosciuto al sistema paritetico.
Per questi eventuali casi è stata definita una specifica
procedura che così può essere sintetizzata:
- l’Ente paritetico nazionale intima all’Ente paritetico
territoriale di dare giustificazioni rispetto al proprio operato;
- le giustificazioni devono essere rese entro 15 giorni;
- se l’Ente territoriale non risponde (o se la risposta non
sarà ritenuta in linea con il dettato contrattuale), l’Ente nazionale (previa
delibera assunta in seno al Consiglio di Amministrazione - o Comitato di
Gestione - a maggioranza qualificata di 2/3) deve intimare all’Ente
territoriale di porre rimedio entro 30 giorni alle carenze riscontrate, con
indicazione delle modalità;
- qualora questo periodo si esaurisca senza gli esiti
auspicati, l’Ente nazionale ha l’obbligo di comunicare alle parti nazionali
l’inadempienza;
- le parti nazionali e le parti territoriali esamineranno la
questione assieme, con l’obiettivo di rimuovere i comportamenti difformi;
- le parti nazionali, nel caso in cui il problema rilevato
non trovi soluzione, si riuniranno entro 30 giorni tramite una Commissione
paritetica, al fine di determinare la risoluzione della controversia (con
votazione a maggioranza qualificata di 2/3);
- le determinazioni delle parti nazionali possono anche
essere dirette al commissariamento dell’Ente. In questo caso, in attesa della
nomina da parte delle parti territoriali del nuovo Consiglio di Amministrazione
(o Comitato di Gestione), le parti nazionali nomineranno due Commissari, uno
datoriale, l’altro espressione del sindacato, per la gestione dell’ordinaria e
straordinaria amministrazione.
I casi per i quali sarà attuata la procedura sono specificati
nell’elenco riportato al punto 10 del Protocollo in esame.
Ulteriori compiti sono stati poi attribuiti agli Enti
nazionali che:
- dovranno periodicamente verificare e controllare l’operato
degli Enti territoriali, anche con ispezioni a campione, i cui esiti dovranno
immediatamente essere comunicati sia alle parti territoriali che a quelle
nazionali;
- dovranno inviare ai rispettivi Enti territoriali, copia del
bilancio preventivo e consuntivo, corredato da una relazione sull’attività
svolta e preventivata.
Pertanto, la procedura delineata rispetta autonomia ed
equilibri territoriali, ponendosi l’intervento nazionale quale supporto del
territoriale nel raggiungimento dell’obiettivo di applicazione uniforme delle
regole, tenuto conto che lo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro
prevede che gli Enti paritetici territoriali siano strumento per l’attivazione
degli accordi stipulati al livello nazionale e territoriale.
In merito al Protocollo sulla razionalizzazione degli Enti
paritetici - che entra in vigore entro 3 mesi dalla sottoscrizione del
ccnl - è da sottolineare, inoltre, che
le parti si sono impegnate a verificare gli assetti gestionali della Direzione
degli Enti nazionali e che ritengono necessario che tutte le clausole contenute
nel Protocollo medesimo siano armonizzate nelle clausole degli altri contratti
collettivi nazionali di settore.
Infine, si evidenzia che le parti stesse hanno ritenuto di
confermare quanto convenuto con l’accordo nazionale 31 maggio 2005 (cfr. news
Ance n. 1763/2005) con particolare riferimento all’obbligo di determinazione
delle aliquote di equilibrio.
Protocollo sulle Banche dati per la regolarità contributiva -
Allegato 9
L’obiettivo di questo Protocollo è quello - attraverso il
sistema della bilateralità - di ottenere un quadro sistematico e complessivo di
controllo della regolarità di tutte le imprese coinvolte nell’appalto, che
operano sia nel pubblico che nel privato, attraverso un compiuto incrocio dei
dati con gli enti preposti anche in materia di sicurezza.
In questo ambito, in relazione a quanto disposto dal Testo
Unico per la sicurezza, dall’Avviso Comune del 17 maggio 2007, dalla legge n.
296/2006 e del Codice dei contratti pubblici, le parti hanno assunto decisioni
importanti dirette sia ad attuare una politica di effettiva sinergia tra gli
enti bilaterali, ottimizzandone le risorse e favorendo il raggiungimento degli
obiettivi, sia ad attuare una interazione tra i diversi organi così che, nella
fase preliminare delle opere, vengano individuate linee guida dirette alla
massima garanzia per tutti i soggetti coinvolti nei lavori, anche attraverso
l’automatismo dell’informativa sulla notifica preliminare medesima.
Altra importante decisione assunta è quella di attivare,
attraverso le Casse Edili, la verifica della congruità dell’incidenza del costo
del lavoro della manodopera sul valore dell’opera stessa, sulla base della
tabella sottoscritta dalle parti sociali nell’Avviso Comune del 2007 e recepita
nell’art. 108 del ccnl 18 giugno 2008.
Si sottolinea che le Casse Edili richiamate sono ovviamente
quelle già riconosciute nell’Avviso Comune stesso quali enti adibiti al
rilascio del Durc munito di congruità (quindi le Casse Edili facenti parte del
sistema Cnce).
Proprio alla
Commissione nazionale è attribuito il compito di progettare un sistema
informatico nazionale omogeneo territorialmente, che permetta la creazione di
una Banca Dati territoriale di settore. Il progetto dovrà comunque tenere conto
delle esperienze in materia e dei sistemi applicativi già in essere localmente.
Il nuovo sistema informatico sarà alimentato con tutti i dati
contenuti nelle modifiche preliminari (elencati al punto 1 del Protocollo in
esame) che saranno integrati con le informazioni relative ai singoli cantieri
dell’impresa e all’intera filiera degli eventuali subappalti assegnati,
indicando la provenienza e la situazione afferente tutti i lavoratori
interessati nonché l’importo presuntivo del valore del subappalto e delle
singole prestazioni d’opera.
Inoltre, è importante rimarcare che il committente (o il
responsabile dei lavori) dovrà inserire nella notifica preliminare tutti i dati
relativi alla parte di lavoro che coinvolge i lavoratori autonomi e le imprese
non edili.
Infine, con l’obiettivo di agevolare il controllo sulla
regolarità nonché sulla salute e sicurezza nei lavori, il sistema informatico
dovrà ricevere i dati anagrafici dei
lavoratori coinvolti nei singoli cantieri.
Ovviamente sarà previsto un incrocio dei dati con quelli
derivanti dal sistema del Modulo unico telematico (MUT), che dovrà tenere conto
anche dell’indicazione del livello di inquadramento e della mansione del
lavoratore.
Le imprese integreranno la Banca Dati, attraverso la denuncia
mensile articolata per cantiere, denunciando le ore svolte dai propri
lavoratori, in ogni singolo cantiere attivo nel mese.
Si è già fatto cenno all’importante passaggio relativo alla
congruità della manodopera. Si ricorda
in proposito che alla fine di ogni opera, sia pubblica (all’atto del saldo
finale), che privata (contestualmente alla dichiarazione di cui all’art. 25,
comma 1, lettera b) del DPR 6 giugno 2001 n. 380), sarà richiesto un Durc
finale di congruità.
La Banca Dati, come sopra delineata, consentirà alle Casse
Edili di verificare direttamente la congruità complessiva del valore
dell’opera. A questo riguardo si
evidenzia che, entro i prossimi tre mesi, le parti sociali nazionali
definiranno le procedure tecnico informatiche.
È importante anche sottolineare che:
- l’adozione del criterio della verifica di congruità è
subordinata all’adozione dello stesso criterio da parte di tutte le Casse Edili
del sistema CNCE;
- la verifica inizierà, in via sperimentale, in alcune
province e con le decorrenze che saranno indicate dalle parti sociali nazionali
entro tre mesi della sottoscrizione del ccnl.;
- entro lo stesso termine, sempre le parti nazionali
indicheranno la data di entrata in vigore del nuovo meccanismo sul piano
nazionale.
Il Protocollo in esame affida alla stessa Cnce l’incarico di
realizzare una “Banca Dati nazionale anagrafica”. Ogni Cassa Edile dovrà
inoltrare e aggiornare tale Banca con i seguenti elementi: lavoratori, imprese
e numero Durc emessi per ciascuna impresa.
Sempre all’interno del Protocollo sulla regolarità
contributiva, le parti hanno ritenuto necessario che in ogni provincia, fermo restando l’autonoma attività di
controllo di ogni soggetto interessato, sia istituita una apposita commissione
provinciale di coordinamento (con rappresentanti della Dpl e della Asl,
dell’Inps e dell’Inail nonché ovviamente della Cassa Edile e del Cpt) nell’ambito della quale sia prevista una
seduta concertativa preventiva per definire, nello specifico, un percorso di
interventi, anche programmati, del personale tecnico degli enti all’interno dei
cantieri.
Tali interventi verranno effettuati sulla base dei dati
omogenei forniti dalle Casse Edili. Su questo aspetto è utile rimarcare che
l’adesione delle imprese e la conseguente realizzazione dei programmi di
assistenza sul cantiere proposti dagli Enti bilaterali, saranno considerati elementi
di riferimento per la programmazione dell’attività ispettiva.
Si deve, infine, evidenziare che per l’attuazione di molte
delle indicazioni contenute nel Protocollo sono necessari accordi con le
Istituzioni nonché modifiche legislative che le parti si sono impegnate a
proporre presso le sedi competenti.
I riferimenti sono alla notifica preliminare, al rilascio del
Durc di congruità anche a fine lavori nei lavori privati, compresi quelli in
economia, e alla costituzione della Commissione provinciale di coordinamento.
Dichiarazione comune sugli Enti Paritetici - Allegato 10
Uno specifico allegato al verbale di accordo riguarda ancora
gli Enti paritetici, di cui si è già trattato in commento all’allegato 8.
Le parti hanno comunemente ribadito quanto già contenuto in
un precedente passaggio contrattuale (allegato Q al ccnl 18 giugno 2008).
In sostanza, nelle ipotesi in cui ancora sussistessero a
livello locale casi in cui una persona ricopra contemporaneamente cariche negli
Enti derivanti dal contratto Ance ed in quelli promananti da altra
contrattazione collettiva, l’organizzazione territoriale che ha effettuato la
designazione della persona che si trova in questa situazione è tenuta a farla
cessare.
La rimozione di tale incompatibilità deve avvenire entro 30
giorni dalla sottoscrizione del contratto.
Su questo punto, qualora le Associazioni Territoriali
incontrassero difficoltà operative, sarà opportuno segnalare immediatamente la
questione all’Ance.
Si tenga presente infatti che, entro i successivi 30 giorni,
le parti nazionali effettueranno una verifica congiunta sulla materia.
Avviso comune - Contribuzione e integrazione degli
ammortizzatori sociali nel settore edile - Allegato 11
L’Avviso Comune sugli ammortizzatori sociali nasce
dall’esigenza di fronteggiare la crisi economica che sta colpendo il settore
delle costruzioni, proponendo un sistema a sostegno dei lavoratori attraverso
il supporto degli Enti paritetici.
L’obiettivo è quello di introdurre una nuova prestazione
economica, ad integrazione di quella di disoccupazione, in favore degli operai
licenziati, utilizzando e valorizzando lo strumento della bilateralità per
garantire un sostegno economico in favore dei lavoratori disoccupati, per
favorirne la partecipazione in processi
di formazione e riqualificazione professionale e soprattutto per evitare la
fuoriuscita dal settore stesso di risorse preziose.
Tale sistema potrà essere attuato a condizione che sia
ridotta l’attuale aliquota contributiva della Cigo. Infatti, le parti si danno
atto reciprocamente, a conferma dei
precedenti Avvisi comuni sulla materia, che le imprese del settore edile
attualmente versano per la Cigo un
contributo pari al 5,20%, a fronte dell’1,90% - 2,20% versato dagli altri
settori dell’industria. Tale sproporzione non trova, peraltro, compensazione
nelle norme specifiche per il settore che prevedono, in edilizia, una durata
ridotta e la riduzione di orario nei casi di proroga delle istanze di Cigo,
diversamente dall’industria, dove i periodi sono maggiori e la proroga è
riconosciuta anche a zero ore.
Le parti hanno pertanto concordato ulteriormente di
richiedere al Governo una riduzione di due punti del suddetto contributo, in
modo da utilizzarne una parte quale risparmio per le imprese e una parte per
costituire, successivamente, un apposito Fondo in Cassa Edile per l’erogazione
di un’integrazione alla disoccupazione speciale e alla Cig. Saranno le parti
sociali nazionali a determinare modalità, requisiti e disciplina di tale
istituto.
Protocollo sul RLST ad integrazione dell’art. 87 - Allegato
12
L’integrazione all’art. 87 del ccnl relativa ai
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in ambito territoriale, richiama
gli aspetti principali delle ultime novità legislative intervenute in materia
di sicurezza sul posto di lavoro, contenute nel D.Lgs. n. 81/08, così come
modificato dal D.lgs. n. 106/09 e, in particolare, sancisce il principio che
ogni provincia debba avere un RLST.
Il nuovo articolo, sebbene confermi l’assoluta autonomia del
ruolo del RLST rispetto ai Comitati paritetici territoriali, rafforza i
rapporti di collaborazione tra i due sistemi al fine di garantire una migliore
attuazione delle attribuzioni riconosciute in capo ai Rappresentanti per la
sicurezza dei lavoratori.
Il testo contrattuale, poi, facendo salve le diverse
determinazioni già prese a livello territoriale, statuisce due principi
fondamentali, e cioè che, nell’ipotesi di mutualizzazione dei relativi costi,
le imprese che abbiano eletto internamente il Rappresentante per la sicurezza
dei lavoratori (RLSA) non sono tenute a partecipare al finanziamento
dell’apposito fondo RLST e che tale rappresentante territoriale potrà
esercitare la propria attività esclusivamente nelle realtà produttive in cui
non sia stato eletto il RLSA.
Si evidenzia che, l’RLST, avuto l’incarico, ha diritto ad una
specifica formazione predisposta dai Cpt in collaborazione con l’Ente Scuola.
Il percorso formativo sarà di 120 ore iniziali in materia di sicurezza e
salute, sia di natura teorica che pratica, da effettuarsi entro due mesi dalla
data di elezione o designazione, con verifica finale di apprendimento e otto
ore di aggiornamento annuale.
Nella norma contrattuale trova, inoltre, conferma la
previsione che impegna le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori
ad individuare il RLST tra quei soggetti che siano in possesso di adeguate
cognizioni tecniche/pratiche/operative in materia di sicurezza e prevenzione o
che abbiano maturato un’adeguata esperienza lavorativa nel settore delle
costruzioni.
La norma contrattuale individua anche, nelle opere complesse,
la figura del coordinatore dei RLS e del Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza di sito produttivo.
Protocollo sulla formazione e sicurezza sul lavoro - Allegato
13
Il Protocollo sulla formazione e sicurezza sul lavoro esprime
la volontà delle parti sociali nazionali di migliorare lo strumento della
formazione alla sicurezza, nonché persegue l’obiettivo di consolidare il ruolo
riconosciuto in capo ai Cpt di assistenza alle imprese ed ai lavoratori,
essendo tali Enti, per disposizione statutaria, principalmente deputati a
svolgere funzioni di consulenza in materia di sicurezza.
L’allegato, pur confermando la necessità di una stretta
collaborazione tra Cpt ed Enti Scuola,
mette in risalto,
circoscrivendoli, gli ambiti di operatività dei due Enti, al fine di dirimere
ogni questione relativa alle competenze e alle sovrapposizioni dei ruoli che
comportino inutili dispendi di risorse economiche ed umane.
In via generale, gli interventi formativi, informativi e
l’addestramento in materia di sicurezza, se realizzati sul luogo di lavoro,
dovranno essere effettuati dall’impresa in collaborazione con il Cpt;
diversamente, se realizzati al di fuori del cantiere, dovranno essere attuati
dalle Scuole Edili in collaborazione con l’impresa.
L’elenco delle attività di consulenza prevede, in
particolare, che i Cpt effettuino, con tecnici professionalmente qualificati,
visite nei cantieri edili, attività di formazione ed informazione per
specifiche responsabilità e specifici rischi, trasferimenti di tecnologie e
buone pratiche nelle procedure organizzative dell’impresa, nonché aggiornamenti
dei dirigenti e preposti in materia di sicurezza nei cantieri edili.
Il Protocollo, nell’ottica di dare particolare risalto e di
incentivare ulteriormente la specifica attività del CPT stabilisce che, entro
tre mesi dalla data di sottoscrizione del rinnovo di che trattasi, le parti
sociali nazionali individueranno una percentuale del contributo, fissato
territorialmente, che dovrà essere interamente dedicata alla specifica finalità
di consulenza e assistenza alle imprese all’interno dei cantieri.
Si evidenzia che la durata minima dei corsi di formazione dei
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendale è di 32 ore iniziali,
di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di
prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La durata dei
corsi di aggiornamento periodico non potrà essere inferiore a 4 ore annue per
le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese
con più di 50 lavoratori. Infine, per le necessarie esigenze di
omogeneizzazione dell’attività di tali Enti, il Protocollo ne propone il
Coordinamento regionale, effettuato da ogni singolo Cpt della regione di
riferimento a rotazione, di norma annuale, e senza alcun costo aggiuntivo.
Protocollo sul Prevedi - Allegato 14
Il Fondo di previdenza complementare di settore (Prevedi) sta
attraversando un momento particolarmente delicato in considerazione della
scarsa adesione da parte dei lavoratori (solo 40.000 contribuenti effettivi) e
delle prospettive di ulteriore decremento degli iscritti, anche a fronte della
grave crisi di settore.
Le parti hanno evidenziato quindi preoccupazioni anche in
termini di sostenibilità amministrativa/gestionale, sottolineando che solo
fondi di una certa struttura e consistenza possono operare efficacemente.
Ciò premesso, è stato ritenuto di adottare alcune misure sia
di natura strettamente politica che di natura operativa.
Le parti continueranno un attento monitoraggio della
situazione, studiando la fattibilità tecnico giuridica per l’ipotesi di
fusione/integrazione/accorpamento del Prevedi con altri Fondi di previdenza
complementare di settore. Un’apposita commissione paritetica prospetterà alle
parti sociali, entro un anno dalla firma del ccnl, possibili soluzioni in
materia.
Sul piano operativo, invece, vengono adottate alcune misure
che, nell’intendimento delle parti, potranno stimolare la partecipazione dei
lavoratori al Prevedi.
Tali misure sono:
- attivazione della esplicita delega di adesione volontaria
per prelevare la quota contributiva del lavoratore - che aderisce direttamente
- dagli accantonamenti presso la Cassa Edile. La stessa provvederà a fornire al
lavoratore la necessaria certificazione utile ai fini fiscali;
- rendere praticabile l’adesione al Fondo anche senza il
versamento del TFR, in presenza di possibili novità nelle disposizioni della
Covip;
- sottoscrizione nazionale di un protocollo utile per
garantire certezza e puntualità delle procedure delle Casse Edili sui
versamenti a Prevedi;
- incaricare le Casse Edili, coordinate dalla Cnce, di
promuovere azioni mirate ad incrementare le adesioni al Fondo. Inoltre,
l’allegato in esame richiama una disposizione contenuta nel paragrafo 6
dell’art. 108 del ccnl 18 giugno 2008. Tale clausola prevedeva che entro un
anno dalla sottoscrizione del citato contratto (quindi entro il mese di giugno
del 2009) doveva decorrere a carico delle imprese una specifica contribuzione,
pari allo 0,10% della retribuzione per la costituzione del ‘‘Fondo per lavori usuranti e pesantì’.
In effetti, questo contributo non era stato ancora attivato,
in attesa dello studio affidato, sempre come da precedente contratto
collettivo, ad una Commissione paritetica, per approfondire modalità e criteri
del fondo mutualistico finalizzato alla copertura di eventuali vuoti
contributivi.
Le parti hanno fatto ulteriormente slittare l’entrata in
vigore del predetto contributo al 1° ottobre 2010, modificandone parzialmente
la destinazione per due anni.
Le nuove disposizioni possono così essere sintetizzate. Il
contributo ‘‘Lavoratori usuranti e pesanti” calcolato sullo 0,10% delle
retribuzioni, la cui decorrenza originale era il mese di giugno 2009, è stata
ulteriormente prorogata al 1° ottobre 2010.
Inoltre l’attuale destinazione del contributo risulta essere
ripartita per lo 0,05% quale contributo straordinario Prevedi (*) e per il
restante 0,05% come versamento al Fondo ‘‘Lavori usuranti e pesanti”.
Si segnala che dal 1° ottobre 2012 il contributo
straordinario cessa definitivamente e nella stessa data viene ripristinato
interamente il contributo ‘‘lavori usuranti e pesantì’ nella misura dello
0,10%.
(*) Questo contributo, raccolto dalla singola Cassa Edile
fino al mese di settembre 2011, sarà versato dalla stessa al Prevedi a dicembre
2011; mentre quanto sarà raccolto dalla stessa
fino al mese di settembre 2012 sarà versato entro dicembre 2012. Tali
somme saranno quindi distribuite sulle singole posizioni degli iscritti a
Prevedi.
Art. 120 - decorrenza e durata - Allegato 16
Il nuovo contratto ha validità triennale e si applica dal 1°
aprile 2010 al 31 dicembre 2012.
Aumenti retributivi e minimi di paga base e di stipendio
- Allegato 17
Con l’allegato 17 le parti hanno concordato un incremento
retributivo per la categoria dei lavoratori di secondo livello (parametro 117)
pari, complessivamente, a 106,47 euro, da erogarsi in tre tranches: 35,10 euro
a decorrere dal 1° aprile 2010, 35,10 euro dal 1° gennaio 2011 e 36,27 euro dal
1° gennaio 2012. Conseguentemente, i valori mensili dei minimi retributivi dei
lavoratori del settore sono modificati secondo la tabella allegata al verbale
di accordo.
Per quanto attiene i valori dei minimi di paga base oraria
degli operai e di stipendio mensile per gli impiegati, riferiti anche ai
lavoratori apprendisti, in vigore dal 1° aprile 2010, si rimanda alla News n.
672 del 22 aprile 2010 contenente, le relative tabelle.
Si
sottolinea che la determinazione degli aumenti, di gran lunga inferiore alle
richieste sindacali, è stata effettuata assolutamente in linea con il citato
Protocollo confederale dello scorso anno. Infatti, l’applicazione rigorosa
dell’indice IPCA comportava un aumento pari, al primo livello, a quasi 85 euro.
I 6 euro aggiuntivi, in tre anni, sono stati concessi tenuto conto il mancato
riconoscimento di una tantum o aumenti per il trimestre gennaio-marzo e in
considerazione delle importanti innovazioni relative all’EVR. In sede di
stesura del contratto sarà ribadita l’esclusiva di stampa del testo
contrattuale a favore delle parti stipulanti, alle quali è rimessa la
diffusione della versione definitiva. Nelle more, si ritiene utile suggerire
alle imprese di non utilizzare testi posti in commercio da altri soggetti in
quanto gli stessi possono non essere conformi a quello definitivo, che sarà
sottoscritto nella stesura ufficiale con atto delle parti sociali nazionali.