MODELLO
UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE - MUD 2010
Entro il 30 giugno 2010 le imprese sono chiamate a comunicare i dati
relativi ai rifiuti prodotti o gestiti nel 2009.
Di seguito si forniscono alcune indicazioni
per la compilazione e la presentazione del MUD.
CHI
DEVE EFFETTUARE LA DENUNCIA
Ai sensi dell’art. 189, comma 3, del
decreto legislativo n.152/06, l’obbligo di comunicazione interessa:
- le Imprese e gli enti produttori
iniziali di rifiuti pericolosi;
- le Imprese e gli enti che hanno più
di dieci dipendenti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui al
decreto legislativo, n.152/2006, art. 184, comma 3, lettere:
c) rifiuti da lavorazioni industriali,
d) rifiuti da lavorazioni artigianali,
g) rifiuti derivanti dall’attività di
recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e
da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da
abbattimento di fumi;
- le Imprese e gli enti che effettuano
operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti;
- chi effettua a titolo professionale
attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- i commercianti e gli intermediari di
rifiuti senza detenzione;
- i Consorzi istituiti per il recupero
ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
ESCLUSIONI
Sono esonerati dalla presentazione del
MUD
- le Imprese che hanno prodotto
rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di demolizione, costruzione,
nonché rifiuti derivanti dalle attività di scavo (art. 184, comma 3, lettera b,
decreto legislativo, n.152/2006,);
- le Imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non
pericolosi, (art. 212, comma 8, del decreto legislativo, n. 152/2006);
- gli imprenditori agricoli di cui
all’art. 2135 del codice civile con un volume d’affari annuo non superiore ad
ottomila euro;
- le Imprese e gli enti che non hanno
più di dieci dipendenti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui al
decreto legislativo, n. 152/2006, art. 184, comma 3, lettere:
c) rifiuti da lavorazioni industriali,
d) rifiuti da lavorazioni artigianali,
g) rifiuti derivanti dall’attività di
recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e
da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da
abbattimento di fumi.
Dalle esclusioni si evince, pertanto,
che non sono soggette all’obbligo di
presentazione del MUD (né a quello della tenuta dei registri di carico
e scarico) le imprese di costruzione
che producono rifiuti non pericolosi del gruppo 17 del Codice Europeo dei
Rifiuti (CER) come, ad esempio, terre e rocce da scavo, materiali da
costruzione e demolizione.
Resta fermo l’obbligo del MUD a carico
delle imprese edili che svolgono un’attività di recupero autorizzata e per quelle
che producono rifiuti pericolosi
come, ad esempio, i rifiuti contenenti amianto, gli oli esausti per motori, le
batterie esaurite al piombo, ecc..
TERMINE
DI SCADENZA E DESTINATARIO DELLA DENUNCIA
Il MUD deve essere presentato alla
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia in
cui ha sede l’unità locale cui si riferisce la dichiarazione entro il 30 giugno 2010.
Il MUD deve essere presentato o
spedito a mezzo raccomandata senza avviso di ricevimento allegando l’attestazione
di pagamento dei diritti di segreteria (conto
corrente postale n. 330258 intestato alla Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Brescia - Via Einaudi, 23 - 25121 Brescia -
indicando nella causale di versamento il codice fiscale del dichiarante e la
dicitura "diritti di segreteria MUD - Anno 2010".
Gli importi da versare sono:
- euro 10,00 per chi presenta il M.U.D. su supporto magnetico od in via telematica;
- euro 15,00 per chi lo presenta con
modello cartaceo.
Si ricorda che è possibile anche
presentare il MUD per via telematica, tramite il sito www.mudtelematico.it ,
con utilizzo della firma elettronica (smart card).
Per l’invio telematico è richiesto il
pagamento con carta di credito o tramite il servizio Telemaco Pay.
MODALITÀ
DI COMPILAZIONE DELLA DENUNCIA
La modulistica approvata recentemente
(DPCM del 27/4/2010) da utilizzare per la denuncia è sostanzialmente invariata
rispetto a quella degli anni precedenti.
La modulistica per la compilazione su
supporto cartaceo e il software per la compilazione su supporto informatico
(non è possibile utilizzare il medesimo software dello scorso anno) possono
essere scaricati dal sito internet della Camera di Commercio o all’indirizzo www.ecocerved.it.
Si ricorda che possono compilare solo
la “comunicazione semplificata”
le imprese per le quali ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:
- presentano il MUD su supporto
cartaceo;
- producono non più di tre tipi di
rifiuti pericolosi;
- i rifiuti sono prodotti nell’unità
locale cui si riferisce la comunicazione;
- non utilizzano, per ciascun rifiuto
prodotto, più di tre trasportatori, né più di tre destinatari.
SANZIONI
La mancata presentazione del MUD
ovvero la presentazione incompleta o inesatta sono punite con la sanzione
amministrativa pecuniaria da Euro 2.600,00 a Euro 15.500,00 (art. 258, comma 1,
D.Lgs. 152/06).
Se il MUD viene presentato entro il
sessantesimo giorno successivo alla scadenza del termine è prevista una
sanzione pecuniaria da Euro 26,00 a Euro 160,00.
Se i dati contenuti nel MUD risultano
incompleti o inesatti ma sono comunque ricostruibili in base alle informazioni
riportate nei registri di carico e scarico, nei formulari di trasporto o nelle
altre scritture contabili tenute per legge, si applica una sanzione
amministrativa pecuniaria da Euro 260,00 a Euro 1.550,00.