DIFFERIMENTO
DEI TERMINI E CALCOLO DEGLI INTERESSI SUI VERSAMENTI RATEALI
(D.L.
17 /6/99, n.179 e Circ. 22/6/99, n.137)
I
versamenti risultanti dalle dichiarazioni 1999 potranno essere effettuati senza
applicazione della maggiorazione dello 0,40 per cento:
-
fino al 30 giugno (anziché fino al 21 giugno) da parte di tutti i contribuenti;
-
fino al 20 luglio da parte dei contribuenti interessati, direttamente o
indirettamente, dall'applicazione degli studi di settore, cioè:
-
i contribuenti appartenenti alle 45 categorie per le quali sono stati approvati
gli studi;
-
i soci di società di persone e di imprese familiari che fanno parte di tali
categorie.
La
proroga, richiesta dalle organizzazioni professionali e imprenditoriali, è
sancita con il decreto D.L. 17 giugno 1999, n. 179, pubblicato sulla G.U. 18
giugno 1999, n. 141.
E'
stata pubblicata, inoltre, la circolare ministeriale sui versamenti risultanti
dalle dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività
produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, comprese quelle unificate,
relative all'anno 1998, per i quali sono stati stabiliti i casi di inapplicabilità
della maggiorazione dello 0,40 per cento se effettuati entro il 30 giugno
prossimo, o il 20 luglio per i contribuenti interessati dagli studi di settore
(D.L. n. 179/1999).
Il
Ministero delle finanze, nel confermare che restano fermi, in caso di pagamento
rateale, il numero delle rate, i termini di effettuazione dei versamenti ed i
criteri per il calcolo degli interessi dovuti, ha ricordato che le somme dovute
a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi possono essere
versate in rate mensili, di eguale importo, con la maggiorazione degli
interessi nella misura dello 0,50 per cento per mese o frazione di mese, a
condizione che il contribuente eserciti nella dichiarazione opzione in tal
senso.
A
questo proposito sono stati forniti alcuni prospetti illustrativi degli
interessi da applicare in caso di rateazione alle diverse scadenze nei casi di
contribuenti non titolari di partita IVA e di quelli titolari di partita IVA,
interessati (direttamente o indirettamente) o non interessati dagli studi di
settore.
Ministero
delle Finanze
Circolare
22 giugno 1999, n. 137/E
Versamenti
risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle
attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, decreto legge 17/6/99,
n.179
Premessa
L'articolo
12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, prevede che i
termini di decorrenza delle disposizioni contenute nello stesso decreto possono
essere modificati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Il
medesimo articolo, come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 1999, n.
81, prevede che, in caso di differimento dei termini di versamento, alle somme
da versare si applica una maggiorazione, ragguagliata allo 0,40 per cento
mensile, a titolo di interesse corrispettivo e che con lo stesso decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri può essere stabilito che non si fa luogo
alla predetta maggiorazione per un periodo non superiore ai primi venti giorni.
Con
l'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1° aprile 1999, sono stati differiti i termini delle dichiarazioni dei
redditi e di quelle relative all'imposta regionale sulle attività produttive,
comprese quelle unificate, e dei relativi versamenti, tenuto conto delle numerose
attività procedurali connesse in particolare alle nuove norme sull'assistenza
fiscale, all'estensione dell'invio telematico delle dichiarazioni nonché
all'approvazione degli studi di settore.
Per
effetto di tali disposizioni:
a)
i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dalle dichiarazioni
relative all'imposta regionale sulle attività produttive, comprese quelle
unificate, delle persone fisiche e delle società o associazioni di cui
all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, relative all'anno 1998 vanno effettuati:
-
dal 1° maggio al 21 giugno 1999, senza alcuna maggiorazione;
-
dal 22 giugno al 20 luglio 1999, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per
cento a titolo di interessi;
b)
i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dalle dichiarazioni
riguardanti le imposte sostitutive delle imposte dei redditi e l'imposta
regionale sulle attività produttive, comprese quelle unificate, diverse da
quelle di cui alla lettera a), i cui termini di presentazione scadono dal 1°
gennaio al 31 maggio 1999 vanno effettuati:
-
dal 1° maggio al 21 giugno senza alcuna maggiorazione;
-
dal 22 giugno al 20 luglio, maggiorando le somme da versare degli interessi
nella misura dello 0,40 per cento;
c)
i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dalle dichiarazioni
riguardanti le imposte sostitutive delle imposte dei redditi e l'imposta
regionale sulle attività produttive, comprese quelle unificate, diverse da
quelle della lettera a), i cui termini di presentazione scadono dal 1° giugno
al 19 luglio 1999 sono effettuati entro il 20 luglio dello stesso anno. I
versamenti effettuati a decorrere dal ventunesimo giorno successivo a quello di
scadenza dell'ordinario termine di versamento vanno maggiorati degli interessi
nella misura dello 0,40 per cento.
1.
Casi di inapplicabilità della maggiorazione dello 0,40 per cento
Il
decreto legge n. 179 del 1999 ha stabilito che, per l'anno 1999, la
maggiorazione dello 0,40 per cento mensile a titolo di interesse corrispettivo,
prevista dall'articolo 12, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, non si applica:
a)
ai versamenti effettuati entro il 30 giugno 1999, risultanti dalle
dichiarazioni indicate all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 1° aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 77 del 2 aprile 1999;
b)
ai versamenti effettuati entro il 20 luglio 1999 risultanti dalle suddette
dichiarazioni presentate dai contribuenti che svolgono attività per le quali
sono stati elaborati gli studi di settore approvati con decreti del ministro
delle Finanze 30 marzo 1999, pubblicati nei supplementi ordinari nn. 61 e 62
alla Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1999, n. 75, nei confronti dei quali non
operano cause di esclusione o di inapplicabilità.
Tale
disposizione si applica anche ai contribuenti interessati indirettamente
all'applicazione degli studi di settore quali i titolari di redditi derivanti
dalla partecipazione in società di persone e imprese familiari indicate
all'articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero in aziende
coniugali non gestite in forma societaria che svolgono le medesime attività.
In
particolare, la predetta maggiorazione non si applica:
-
per i versamenti effettuati da tutti i contribuenti dal 22 giugno al 30 giugno
1999;
-
per i versamenti effettuati dal 22 giugno (o a decorrere dal 21° giorno
successivo a quello di scadenza dell'ordinario termine di versamento) al 20
luglio dai contribuenti che svolgono in forma individuale o associata attività
per le quali risulta elaborato uno dei 45 studi di settore approvati con
decreti del ministro delle Finanze del 30 marzo 1999. La disposizione trova
quindi applicazione nei confronti dei soggetti IRPEG, delle società di persone
ed equiparate, dei componenti delle stesse, dei collaboratori di impresa
familiare o del coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria.
La
maggiorazione dello 0,40 per cento non si applica anche in relazione agli
acconti dovuti entro gli stessi termini del 30 giugno e del 20 luglio, nonché
ai versamenti a titolo di saldo o di acconto che devono essere effettuati con
le stesse modalità e con gli stessi termini previsti per i versamenti a saldo
delle imposte sui redditi (a esempio, versamento di acconto del 20 per cento
sui redditi soggetti a tassazione separata).
La
predetta maggiorazione è, invece, applicabile ai versamenti effettuati dopo il
30 giugno (o, se posteriore a decorrere dal ventunesimo giorno successivo a
quello di scadenza dell'ordinario termine di versamento) dai contribuenti che
esercitano attività di impresa per le quali non sono stati approvati i relativi
studi di settore ovvero per le quali sono stati approvati gli studi di settore
ma operano le cause di esclusione o di inapplicabilità illustrate nei paragrafi
6.2 e 6.5 della circolare n. 110/E del 21 maggio 1999.
Si
ricorda che sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore i
contribuenti che:
-
dichiarano ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla
lettera c), del Tuir, di ammontare superiore a 10 miliardi di lire;
-
hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta;
-
hanno un periodo di non normale svolgimento dell'attività;
-
hanno un periodo d'imposta di durata superiore o inferiore a dodici mesi;
-
esercitano attività di vendita a domicilio;
-
si avvalgono del regime fiscale sostitutivo previsto dal decreto legge 10
giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994,
n. 489;
-
determinano il reddito con criteri di tipo forftetario.
Costituiscono,
invece, cause di inapplicabilità, in presenza delle quali restano applicabili i
parametri:
1)
l'esercizio dell'attività d'impresa nei settori delle manifatture, dei servizi
e del commercio svolto, rispettivamente, attraverso l'utilizzo di più punti di
produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione, di più
punti di produzione ovvero di più punti di vendita;
2)
l'esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio
di settore, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle
attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo
studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi
dichiarati;
3)
l'attività delle società cooperative, società consortili e consorzi svolta
esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
4)
l'attività delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori
svolta esclusivamente a favore degli utenti stessi.
Con
riferimento alle cause di inapplicabilità di cui ai punti 1 e 2, è stato
precisato che, qualora sia stata tenuta separata contabilizzazione per ciascun
punto di produzione e/o di vendita ovvero per ciascuna attività esercitata, di
tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore,
questi ultimi risultano applicabili.
I
decreti ministeriali 30 marzo 1999, concernenti l'approvazione degli studi di
settore, stabiliscono che la causa di inapplicabilità di cui al punto 1 non si
verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce
una caratteristica dell'attività esercitata.
È
il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore
contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D;
SG68U; SG70U; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D.
In
riferimento alle singole tipologie di esclusione e di inapplicabilità si rinvia
ai chiarimenti forniti con la menzionata circolare n. 110/ E del 1999. Si fa
presente, inoltre, che in sede di risposte ai quesiti formulati dalla stampa
specializzata, sono stati forniti i seguenti chiarimenti:
a)
la condizione di inapplicabilità di cui al punto 1, relativamente ad attività
economiche nel settore delle manifatture, opera quando l'esercizio
dell'attività d'impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di
produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione, per i
quali non è stata tenuta contabilità separata.
Al
riguardo, è stato ulteriormente precisato che la menzionata condizione di
inapplicabilità sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso
l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita)
ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non
contigui a quello di produzione.
Tale
condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia
svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione e di un punto di vendita
in locali non contigui a quello di produzione;
b)
la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2 trova applicazione qualora
dall'attività per la quale è stato approvato lo studio di settore non derivi
almeno l'80 per cento dei ricavi complessivi.
2.
Versamenti rateali
Il
decreto-legge in esame non ha modificato i termini di versamento fissati con il
suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 1999,
ma ha soltanto previsto l'inapplicabilità della maggiorazione dello 0,40 per
cento in taluni casi nei quali la stessa sarebbe risultata dovuta.
Restano,
conseguentemente, fermi, in caso di pagamento rateale, il numero delle rate, i
termini di effettuazione dei versamenti ed i criteri per il calcolo degli
interessi dovuti.
Si
ricorda, al riguardo che le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle
imposte e dei contributi possono essere versate in rate mensili, di eguale
importo, con la maggiorazione degli interessi nella misura dello 0,50 per cento
per mese o frazione di mese, a condizione che il contribuente eserciti nella
dichiarazione opzione in tal senso.
I
contribuenti non titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti entro
la fine di ciascun mese.
I
contribuenti titolari di partita IVA, per effetto delle modifiche introdotte
dal decreto legislativo, n. 422 del 1998, effettuano il versamento rateale
entro il giorno 16 di ogni mese.
Al
riguardo, si forniscono i seguenti chiarimenti.
A)
Pagamento della prima rata entro il 30 giugno
A.1)
I contribuenti non titolari di partita IVA avrebbero dovuto effettuare il
versamento della prima rata entro il 21 giugno e quello della seconda rata,
comprensivo degli interessi calcolati sui 9 giorni, entro il 30 giugno.
Tali
contribuenti possono effettuare il versamento della prima rata tra il 22 ed il
30 giugno senza la maggiorazione dello 0,40% e devono versare la seconda rata
entro la stessa data del 30 giugno applicando gli interessi dello 0,15%
calcolati considerando lo 0,50 % mensile sul lasso temporale di nove giorni
compresi tra il 21 e il 30 giugno.
Si
riporta, di seguito, il prospetto illustrativo degli interessi da applicare in
caso di rateazione alle diverse scadenze:
A.2)
I contribuenti titolari di partita IVA (non interessati direttamente o
indirettamente dagli studi di settore) avrebbero dovuto effettuare il
versamento della prima rata entro il 21 giugno e quello della seconda rata,
comprensivo degli interessi calcolati sui 25 giorni, entro il 16 luglio.
Tali
soggetti possono effettuare il versamento della prima rata tra il 22 ed il 30
giugno senza applicazione della maggiorazione dello 0,40% e devono versare la
seconda rata entro la stessa data del 16 luglio applicando gli interessi dello
0,42% calcolati considerando lo 0,50 % mensile sul lasso temporale di
venticinque giorni compresi tra il 21 giugno e il 16 luglio.
Si
riporta, di seguito, il prospetto illustrativo degli interessi da applicare in
caso di rateazione alle diverse scadenze:
B)
Pagamento della prima rata entro il 20 luglio
B.1)
I contribuenti titolari di partita IVA, direttamente o indirettamente
interessati dall'applicazione degli studi di settore, effettuano il versamento
della prima rata entro il 20 luglio (senza la maggiorazione dello 0,40 per
cento) e quello della seconda rata, comprensivo degli interessi per la
rateazione, entro il 16 agosto.
Si
riporta, di seguito, il prospetto illustrativo degli interessi da applicare in
caso di rateazione alle diverse scadenze:
B.2)
I contribuenti non titolari di partita IVA, indirettamente interessati dagli
studi di settore (cioè titolari di redditi derivanti dalla partecipazione in
società di persone e imprese familiari indicate all'articolo 5 del Tuir, ovvero
in aziende coniugali non gestite in forma societaria), effettuano il versamento
della prima rata entro il 20 luglio (senza la maggiorazione dello 0,40 per
cento) e quello della seconda rata, comprensivo degli interessi per la
rateazione, entro il 2 agosto.
Tali
soggetti, infatti, fruiscono delle disposizioni del decreto legge in commento
e, in quanto non titolari di partita IVA, sono tenuti al versamento delle rate
successive alla prima entro l'ultimo giorno del mese.
Si
riporta, di seguito, il prospetto illustrativo degli interessi da applicare in
caso di rateazione alle diverse scadenze:
B.3)
I contribuenti titolari di partita IVA non interessati, direttamente o
indirettamente, dagli studi di settore, se hanno deciso di fruire della
possibilità di effettuare i versamenti entro il termine del 20 luglio con la
maggiorazione dello 0,40 per cento, devono effettuare il versamento della prima
rata entro il 20 luglio e quello della seconda rata, comprensivo degli
interessi per la rateazione entro il 16 agosto.
Gli
adempimenti di tali contribuenti non sono variati a seguito dell'entrata in
vigore del decreto legge in oggetto.
Si
riporta, di seguito, il prospetto illustrativo degli interessi da applicare in
caso di rateazione alle diverse scadenze.
B.4)
I contribuenti non titolari di partita IVA, diversi da quelli indicati al punto
B.2), se hanno deciso di fruire della possibilità di effettuare i versamenti
entro il termine del 20 luglio con la maggiorazione dello 0,40 per cento devono
effettuare il versamento della prima rata entro il 20 luglio e quello della seconda
rata, comprensivo degli interessi per la rateazione entro il 2 agosto. Gli
adempimenti di tali contribuenti non sono variati a seguito dell'entrata in
vigore del decreto legge in oggetto.
Si
riporta, di seguito, il prospetto illustrativo degli interessi da applicare in
caso di rateazione alle diverse scadenze:
3)
Versamento dell'IVA a saldo per il 1998
Come
è noto, i contribuenti che versano il saldo IVA, anziché entro il 16 marzo,
entro il termine previsto per l'effettuazione dei versamenti risultanti dalla
dichiarazione unificata devono maggiorare l'importo da versare dello 0,40 per
cento per ogni mese o frazione di mese successivi alla predetta data del 16
marzo, dopo aver effettuato l'eventuale compensazione ai sensi del d.lgs. n.
241 del 1997.
Se
i versamenti relativi alle imposte sui redditi e all'IRAP e ai contributi
risultanti dalla dichiarazione unificata sono effettuati con la maggiorazione
dello 0,40 per cento la stessa maggiorazione si applica anche al saldo
dell'IVA, aumentato dell'importo dovuto a titolo di maggiorazione dal 17 marzo
fino al termine ordinario di versamento delle imposte risultanti dal mod. UNICO
senza applicazione dello 0,40 per cento.
Pertanto,
nei casi in cui resta applicabile la maggiorazione dello 0,40 per cento la
stessa si applica a tutte le somme, compresa l'IVA a saldo.
Si
riporta, di seguito, il prospetto illustrativo della maggiorazione dovuta in
caso di differimento del versamento del saldo IVA:
I
contribuenti interessati dagli studi di settore versano tutte le somme,
compresa l'IVA a saldo, entro il 20 luglio 1999, senza applicare ulteriori
maggiorazioni.
I
contribuenti, non interessati direttamente o indirettamente dagli studi di
settore, che eseguono i versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata
successivamente al 30 giugno (o, se posteriore, a decorrere dal 21° giorno
successivo a quello di scadenza dell'ordinario termine di versamento) ed entro
il 20 luglio con la maggiorazione dello 0,40 %, devono applicare la stessa
anche al saldo dell'IVA, aumentato dell'importo dovuto a titolo di
maggiorazione dal 17 marzo al 21 giugno.