MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE - MUD 2010 - SCADENZA 30 GIUGNO 2010
Entro il 30 giugno 2010 le imprese sono chiamate a
comunicare i dati relativi ai rifiuti prodotti o gestiti nel 2009.
Di seguito si forniscono alcune indicazioni per la
compilazione e la presentazione del MUD.
CHI DEVE EFFETTUARE LA DENUNCIA
Ai sensi dell’art. 189, comma 3, del decreto
legislativo n.152/06, l’obbligo di comunicazione interessa:
- le Imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti
pericolosi;
- le Imprese e gli enti che hanno più di dieci
dipendenti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui al decreto
legislativo, n.152/2006, art. 184, comma 3, lettere:
c) rifiuti da lavorazioni industriali,
d) rifiuti da lavorazioni artigianali,
g) rifiuti derivanti dall’attività di recupero e
smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri
trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento
di fumi;
- le Imprese e gli enti che effettuano operazioni di
recupero e di smaltimento di rifiuti;
- chi effettua a titolo professionale attività di
raccolta e trasporto di rifiuti;
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza
detenzione;
- i Consorzi istituiti per il recupero ed il
riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
ESCLUSIONI
Sono esonerati dalla presentazione del MUD
- le Imprese che hanno prodotto rifiuti non pericolosi
derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché rifiuti derivanti
dalle attività di scavo (art. 184, comma 3, lettera b, decreto legislativo,
n.152/2006,);
- le Imprese che raccolgono e trasportano i propri
rifiuti non pericolosi, (art. 212, comma 8, del decreto legislativo, n.
152/2006);
- gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del
codice civile con un volume d’affari annuo non superiore ad ottomila euro;
- le Imprese e gli enti che non hanno più di dieci
dipendenti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui al decreto
legislativo, n. 152/2006, art. 184, comma 3, lettere:
c) rifiuti da lavorazioni industriali,
d) rifiuti da lavorazioni artigianali,
g) rifiuti derivanti dall’attività di recupero e
smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri
trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento
di fumi.
Dalle esclusioni si evince, pertanto, che non sono
soggette all’obbligo di presentazione del MUD (né a quello della tenuta dei
registri di carico e scarico) le imprese di costruzione che producono rifiuti
non pericolosi del gruppo 17 del Codice Europeo dei Rifiuti (CER) come, ad
esempio, terre e rocce da scavo, materiali da costruzione e demolizione.
Resta fermo l’obbligo del MUD a carico delle imprese
edili che svolgono un’attività di recupero autorizzata e per quelle che
producono rifiuti pericolosi come, ad esempio, i rifiuti contenenti amianto,
gli oli esausti per motori, le batterie esaurite al piombo, ecc..
TERMINE DI SCADENZA E
DESTINATARIO DELLA DENUNCIA
Quest’anno il MUD dovrà essere presentato alla Camera
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia in cui ha
sede l’unità locale cui si riferisce la dichiarazione entro il 30 giugno 2010.
Il MUD deve essere presentato o spedito a mezzo
raccomandata senza avviso di ricevimento allegando l’attestazione di pagamento
dei diritti di segreteria (conto corrente postale n. 330258 intestato alla
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia - Via
Einaudi, 23 - 25121 Brescia - indicando nella causale di versamento il codice
fiscale del dichiarante e la dicitura “diritti di segreteria MUD - Anno 2010”.
Gli importi da versare sono:
- euro 10,00 per chi presenta il M.U.D.
su supporto magnetico od in via telematica;
- euro 15,00 per chi lo presenta con modello cartaceo.
Si ricorda che è possibile anche presentare il MUD per
via telematica, tramite il sito www.mudtelematico.it , con utilizzo della firma
elettronica (smart card).
Per l’invio telematico è richiesto il pagamento con
carta di credito o tramite il servizio Telemaco Pay.
MODALITÀ DI COMPILAZIONE
DELLA DENUNCIA
La modulistica approvata recentemente (DPCM del
27/4/2010) da utilizzare per la denuncia è sostanzialmente invariata rispetto a
quella degli anni precedenti.
La modulistica per la compilazione su supporto
cartaceo e il software per la compilazione su supporto informatico (non è
possibile utilizzare il medesimo software dello scorso anno) possono essere
scaricati dal sito internet della Camera di Commercio o all’indirizzo
www.ecocerved.it.
Si ricorda che possono compilare solo la
“comunicazione semplificata” le imprese per le quali ricorrono
contemporaneamente le seguenti condizioni:
- presentano il MUD su supporto cartaceo;
- producono non più di tre tipi di rifiuti pericolosi;
- i rifiuti sono prodotti nell’unità locale cui si
riferisce la comunicazione;
- non utilizzano, per ciascun rifiuto prodotto, più di
tre trasportatori, né più di tre destinatari.
SANZIONI
La mancata presentazione del MUD ovvero la
presentazione incompleta o inesatta sono punite con la sanzione amministrativa
pecuniaria da Euro 2.600,00 a Euro 15.500,00 (art. 258, comma 1, D.Lgs.
152/06).
Se il MUD viene presentato entro il sessantesimo
giorno successivo alla scadenza del termine è prevista una sanzione pecuniaria
da Euro 26,00 a Euro 160,00.
Se i dati contenuti nel MUD risultano incompleti o
inesatti ma sono comunque ricostruibili in base alle informazioni riportate nei
registri di carico e scarico, nei formulari di trasporto o nelle altre
scritture contabili tenute per legge, si applica una sanzione amministrativa
pecuniaria da Euro 260,00 a Euro 1.550,00.