MANUTENZIONI STRAORDINARIE - IN GAZZETTA UFFICIALE LA LEGGE PER L’EDILIZIA LIBERA - L. 73 DEL 22 MAGGIO 2010
Sulla Gazzetta ufficiale n. 120 del 25 maggio scorso è
stata pubblicata la legge 22 maggio 2010, n. 73 recante “Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni
urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali
internazionali e nazionali operate, tra l’altro, nella forma dei cosiddetti
«caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della
riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di
destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi
e sostegno della domanda in particolari settori”.
In particolare l’articolo 5 del decreto-legge nel
testo completamente sostituito dalla legge di conversione contiene l’integrale
modifica dell’articolo 6 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 con cui vengono
liberalizzate una serie di attività edilizie.
Nel dettaglio, fatte salve le prescrizioni degli
strumenti urbanistici comunali e, comunque, nel rispetto delle norme
antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative
all’efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei
beni culturali e del paesaggio, non è necessario alcun titolo abilitativo per:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere
architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori
esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel
sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad
esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree
esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti
all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali,
compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture
in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola.
Previa comunicazione di inizio dei lavori, inviata
anche per via telematica da parte dell’interessato all’amministrazione
comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti
interventi:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera b) del DPR n.380/2001, ivi compresa l’apertura
di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino
le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle
unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze
contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della
necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi
esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di
permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa
la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili,
vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza
serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di
fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2
aprile 1968, n. 1444;>7li>
e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi
di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
Nel caso di interventi in cui sia prevista la
comunicazione dell’inizio dei lavori devono essere allegati alla stessa le
autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore.
Per gli interventi di manutenzione straordinaria
devono essere inviati i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende
affidare la realizzazione dei lavori ed una relazione tecnica provvista di data
certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico
abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di
dipendenza con l’impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria
responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati
e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e
regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.
Per ultimo, con il comma 5 del nuovo articolo 6 del
DPR n. 380/2001, viene prescritto che l’interessato deve provvedere alla
presentazione degli atti di aggiornamento catastale e con il comma 6 che le
regioni a statuto ordinario:
- possono estendere la disciplina ivi prevista a
interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli specificatamente indicati;
- possono individuare ulteriori interventi edilizi,
tra quelli indicati per i quali è fatto obbligo all’interessato di trasmettere
la prescritta relazione tecnica;
- possono stabilire ulteriori contenuti per la
prescritta relazione tecnica.
La mancata comunicazione dell’inizio dei lavori ovvero
la mancata trasmissione della relazione tecnica comportano la sanzione
pecuniaria pari a 258 euro ridotta di due terzi se la comunicazione è
effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.
Per ultimo con il comma 8 viene stabilito che al fine
di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione incendi il
certificato stesso, per le attività di cui all’articolo 6 del DPR n. 380/2001,
ove previsto, è rilasciato in via ordinaria con l’esame a vista.