APPALTI PUBBLICI - DOPO IL CONTRADDITTORIO CON L’IMPRESA LA P.A. PUO’ ISCRIVERE LE ANNOTAZIONI SUL CASELLARIO DELL’AUTORITA’
(Consiglio di Stato, Sezione IV^
del 17 maggio 2010, n. 3125)
Non qualunque pregressa esclusione da gare per
condotte ritenute mendaci dalla stazione appaltante assume rilievo ai fini
dell’interdizione annuale, ma solo gli episodi in cui la falsità delle
dichiarazioni rese in sede di gara sia stata certificata dall’Autorità di
vigilanza attraverso l’annotazione nel Casellario; ciò è oggi confermato anche
dalla previsione, a livello regolamentare, di una articolata procedura in
contraddittorio con l’impresa interessata, solo all’esito della quale è
possibile procedere all’iscrizione delle dichiarazioni false.
FATTO
La A. C. G. S.p.a. ha impugnato la sentenza con la
quale il T.R.G.A. di Trento ha respinto il ricorso
proposto dalla stessa, anche quale capogruppo del costituendo raggruppamento di
imprese che ha partecipato alla gara mediante procedura aperta, indetta dalla
Autostrada del Brennero S.p.a. per l’affidamento di lavori di ordinaria
manutenzione sul viadotto Campodazzo e per la
realizzazione di una pista di servizio, avverso il provvedimento di revoca
dell’aggiudicazione già disposta in favore del medesimo a.t.i. e di contestuale
nuova aggiudicazione a favore della S. S.r.l.
Con unico articolato motivo, la appellante ha dedotto:
error in iudicando; errata
applicazione della norma di cui all’art. 38, comma 1, lettera h), del decreto
legislativo 12 aprile 2006, nr. 163, e s.m.i. (in relazione alla ritenuta effettiva sussistenza,
in capo al r.t.i. con capogruppo l’odierna
appellante, della causa di esclusione da detta disposizione prevista).
Si è costituita l’appellata Autostrada del Brennero
S.p.a., la quale ha controdedotto alle censure
articolate nell’appello e ne ha chiesto la reiezione con la conferma della
sentenza di primo grado.
Alla camera di consiglio del 27 aprile 2010, fissata
per l’esame della domanda incidentale di sospensiva, il Collegio si è riservato
di decidere immediatamente la causa nel merito ai sensi dell’art. 9 della legge
21 luglio 2005, nr. 205, dandone avviso alle parti
presenti.
DIRITTO
L’appello è infondato e va conseguentemente respinto.
La appellante, A. C.G. S.p.a., anche quale capogruppo
di costituendo r.t.i., ha impugnato in primo grado
l’atto con il quale la Autostrade del Brennero S.p.a. ha revocato
l’aggiudicazione già disposta in suo favore della gara mediante procedura
aperta per l’affidamento di “lavori di ordinaria manutenzione per la protezione
delle fondazioni delle pile del viadotto Campodazzo
lungo la sponda sinistra del fiume Isarco e per la
realizzazione di una pista di servizio, tra le progressive km 66+325 e km 68+737”,
avendo accertato la sussistenza in capo ad una delle imprese raggruppate della
causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera h), del decreto
legislativo 12 aprile 2006, nr. 163.
In particolare, la predetta impresa risultava aver
subito un’annotazione, per false dichiarazioni rese in precedente procedura di
gara, nel Casellario informatico istituito presso l’Autorità di vigilanza sui
contratti pubblici.
L’odierna appellante ha assunto l’illegittimità della
condotta della stazione appaltante, ritenendo che alla data di pubblicazione
del bando per cui è causa (21 aprile 2009) fosse già spirato il termine annuale
di durata dell’interdizione dalla partecipazione alle gare di cui al citato
art. 38, comma 1, lett. h), dovendo tale termine farsi decorrere dalla data
dell’effettivo verificarsi della falsità (individuabile al più tardi nel 29
febbraio 2008, coincidente con la scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione alla procedura pregressa nella quale le dichiarazioni
mendaci erano state rese).
Il T.R.G.A. di Trento,
invece, ha ritenuto che il dies a quo dell’interdizione annuale andasse fissato
alla data (28 novembre 2008) in cui l’infrazione è stata annotata nel
Casellario informatico, e che conseguentemente l’interdizione fosse ancora
sussistente alla data di indizione della gara per cui è causa.
La Sezione condivide le conclusioni del primo giudice.
Ed invero, in ordine all’individuazione del termine
iniziale dell’interdizione annuale dalle gare per chi abbia reso false dichiarazioni
ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. h), d.lgs. nr.
163 del 2006, vi sono effettivamente diversificati indirizzi giurisprudenziali.
La disposizione in questione, come noto, sanziona con
l’esclusione dalle gare e con l’impossibilità di stipulare i contratti
d’appalto i concorrenti “che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per
l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio”.
L’orientamento tradizionale, che individua il dies a
quo del termine annuale nella data di commissione dell’illecito (di regola
corrispondente al termine ultimo per la presentazione dell’offerta nella gara
in cui sono state rese le false dichiarazioni, ovvero alla data in cui queste
ultime sono state accertate in sede di verifica e controllo), è suscettibile di
dar luogo a inconvenienti dovuti alla possibile difficoltà di individuare in modo
certo e oggettivo la data di riferimento nei singoli casi, nonché soprattutto
al lasso di tempo, spesso lungo, che intercorre tra la commissione
dell’illecito, il suo accertamento, la trasmissione delle informazioni
all’Osservatorio istituito presso l’Autorità di vigilanza e il loro successivo
inserimento nel casellario: ciò comporta un lungo periodo intermedio di
vacatio, rispetto al quale non è pensabile un’operatività retroattiva
dell’iscrizione, la quale a sua volta determinerebbe effetti ancor più dirompenti,
comportando la caducazione ex post di aggiudicazioni e contratti medio tempore
intervenuti.
Per queste ragioni l’Autorità di vigilanza, con
propria determinazione nr. 1 del 2 marzo 2005
(confermata in parte qua anche dalla recente determinazione nr.
1 del 2010), ha stabilito che gli effetti dell’interdizione annuale decorrono
dalla data di iscrizione nel casellario delle notizie concernenti le false
dichiarazioni, quale unico riferimento temporale certo e non contestabile.
È pur vero che la giurisprudenza non sembra aver
tenuto conto dell’avviso dell’Autorità, seguitando ad agganciare l’accertamento
della preclusione al momento della concreta condotta dell’impresa interessata
(in tal senso è l’unico precedente in materia di questo Consesso: cfr. Cons.
Stato, sez. IV, 31 maggio 2007, nr. 2836).
Tuttavia, melius re perpensa la Sezione reputa che l’orientamento più volte
ribadito dall’Autorità appaia maggiormente in linea con le richiamate esigenze
di certezza e stabilità dei rapporti giuridici, e che per converso non possa
assumere rilievo decisivo lo spatium temporis eventualmente intercorrente tra il momento storico
della falsa dichiarazione e quello dell’iscrizione nel Casellario: ciò in
quanto la lettera della disposizione de qua, pur in apparenza facendo
riferimento al mero fatto storico delle dichiarazioni mendaci (“hanno reso…”), immediatamente precisa che deve trattarsi in ogni
caso di dichiarazioni “risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio”.
Ne discende che non qualunque pregressa esclusione da
gare per condotte ritenute mendaci dalla stazione appaltante assume rilievo ai
fini dell’interdizione annuale, ma solo gli episodi in cui la falsità delle
dichiarazioni rese in sede di gara sia stata “certificata” dall’Autorità di
vigilanza attraverso l’annotazione nel Casellario; ciò è oggi confermato anche
dalla previsione, a livello regolamentare, di una articolata procedura in
contraddittorio con l’impresa interessata, solo all’esito della quale è
possibile procedere all’iscrizione delle dichiarazioni false.
Pertanto, se le condotte in questione assumono un
rilievo condizionante solo nella misura in cui lo stigma dell’effettiva falsità
sia loro conferito dall’attività dell’Autorità culminante nell’annotazione nel
Casellario, allora è più coerente (oltre che – come si è visto – non in
contraddizione con la lettera della disposizione) interpretare l’art. 38, comma
1, lett. h), nel senso che il termine preclusivo di un anno inizi a decorrere
unicamente dalla data dell’annotazione medesima.
Alla luce di quanto fin qui esposto, s’impone la
reiezione dell’appello con l’integrale conferma della sentenza impugnata.
In considerazione dell’oggettiva incertezza della
giurisprudenza sulla questione oggetto di causa, sussistono giusti motivi per
compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, sezione Quarta, respinge
l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata. Compensa tra le
parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita
dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
giorno 27 aprile 2010.