DETRAZIONE DEL 55% PER IL RISPARMIO ENERGETICO - CORREZIONE ERRORI

 

Ai fini della detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, ed in vista della prossima scadenza del 31 maggio 2010 per la presentazione del Modello 730/2010 (relativo ai redditi 2009), i contribuenti possono correggere eventuali errori contenuti nella scheda informativa inviata all’ENEA, riguardanti l’indicazione delle spese effettivamente sostenute nel 2009, presentando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai centri di assistenza fiscale (CAF).

Questo quanto chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.44/E del 27 maggio 2010, nella quale viene ulteriormente specificato che la dichiarazione si rende necessaria a causa del mancato completamento della procedura informatica, che consentirà l’invio, con modalità telematiche, della comunicazione correttiva/integrativa della scheda informativa originariamente inviata.

Tale precisazione giunge a seguito delle istruzioni fornite dalla C.M. n.21/E del 23 aprile 2010, che, come noto, ha previsto la possibilità, per il contribuente, di correggere/integrare, esclusivamente con modalità telematiche, la scheda informativa inviata all’ENEA, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale viene effettuata la detrazione.

Pertanto, chiarisce la citata R.M. n.44/E/2010, i contribuenti che, nel 2009, hanno sostenuto spese agevolabili con la detrazione del 55%, non riportandone, per errore, l’intero ammontare nella scheda informativa già inviata all’ENEA, possono comunque calcolare l’agevolazione spettante, in sede di presentazione del Modello 730/2010, considerando anche l’importo delle spese originariamente non indicate, purchè:

-   presentino ai soggetti che prestano l’assistenza fiscale una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art.47 D.P.R. 445/2000), che evidenzi i dati della scheda informativa precedentemente trasmessa all’ENEA opportunamente modificati;

-   provvedano ad inviare telematicamente la scheda rettificativa, entro 90 giorni dalla data di attivazione della procedura informatica da parte dell’ENEA.

Si segnala che tale ultimo adempimento rimane in ogni caso necessario per fruire della detrazione del 55% sull’intera spesa sostenuta.

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate, infatti, ove il contribuente non proceda all’invio della scheda rettificativa entro i 90 giorni successivi all’attivazione della citata procedura, la parte di detrazione riferita alle spese originariamente non indicate nella scheda informativa deve ritenersi indebita (e, come tale, suscettibile di recupero da parte dell’Amministrazione).