DETRAZIONE DEL 55% PER IL RISPARMIO
ENERGETICO - CORREZIONE ERRORI
Ai fini della detrazione del 55% per gli interventi di
riqualificazione energetica degli edifici, ed in vista della prossima scadenza
del 31 maggio 2010 per la presentazione del Modello 730/2010 (relativo ai
redditi 2009), i contribuenti possono correggere eventuali errori contenuti
nella scheda informativa inviata all’ENEA, riguardanti l’indicazione delle
spese effettivamente sostenute nel 2009, presentando una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio ai centri di assistenza fiscale (CAF).
Questo quanto chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la
Risoluzione n.44/E del 27 maggio 2010, nella quale viene ulteriormente
specificato che la dichiarazione si rende necessaria a causa del mancato
completamento della procedura informatica, che consentirà l’invio, con modalità
telematiche, della comunicazione correttiva/integrativa della scheda
informativa originariamente inviata.
Tale precisazione giunge a seguito delle istruzioni
fornite dalla C.M. n.21/E del 23 aprile 2010, che, come noto, ha previsto la
possibilità, per il contribuente, di correggere/integrare, esclusivamente con
modalità telematiche, la scheda informativa inviata all’ENEA, entro il termine
di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale viene effettuata
la detrazione.
Pertanto, chiarisce la citata R.M. n.44/E/2010, i
contribuenti che, nel 2009, hanno sostenuto spese agevolabili con la detrazione
del 55%, non riportandone, per errore, l’intero ammontare nella scheda
informativa già inviata all’ENEA, possono comunque calcolare l’agevolazione
spettante, in sede di presentazione del Modello 730/2010, considerando anche
l’importo delle spese originariamente non indicate, purchè:
- presentino ai
soggetti che prestano l’assistenza fiscale una dichiarazione sostitutiva di
atto notorio (art.47 D.P.R. 445/2000), che evidenzi i dati della scheda
informativa precedentemente trasmessa all’ENEA opportunamente modificati;
- provvedano ad
inviare telematicamente la scheda rettificativa,
entro 90 giorni dalla data di attivazione della procedura informatica da parte
dell’ENEA.
Si segnala che tale ultimo adempimento rimane in ogni caso
necessario per fruire della detrazione del 55% sull’intera spesa sostenuta.
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate, infatti, ove il
contribuente non proceda all’invio della scheda rettificativa
entro i 90 giorni successivi all’attivazione della citata procedura, la parte
di detrazione riferita alle spese originariamente non indicate nella scheda
informativa deve ritenersi indebita (e, come tale, suscettibile di recupero da
parte dell’Amministrazione).