PRINCIPALI MISURE FISCALI DI INTERESSE PER IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI CONTENUTE
NELLA MANOVRA PER IL 2011 - 2012
(DL 78/2010)
Sul Supplemento Ordinario n. 114 alla Gazzetta Ufficiale
n.125 del 31 maggio 2010 è stato pubblicato il Decreto Legge 31 maggio 2010,
n.78 recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica”, in vigore dal 31 maggio 2010.
Si tratta fondamentalmente di una Manovra incentrata sul
risanamento dei conti pubblici, nella quale è prevista una drastica riduzione
della spesa statale, accompagnata dal rafforzamento delle attività di
accertamento tributario e degli strumenti di contrasto all’evasione fiscale,
per un valore complessivo pari a 24,9 miliardi di euro.
Di seguito vengono esaminate le principali misure fiscali
d’interesse per il settore delle costruzioni.
1.
Misure “antievasione” per le imprese che eseguono lavori di recupero
agevolati con la detrazione del “36%” e del “55%” (art.25)
Nella propria attività di verifica, la Guardia di Finanza
ha rilevato una “sacca” di evasione fiscale nelle imprese che eseguono lavori
agevolati con la detrazione del 36% e del 55%.
In particolare, dalla combinazione dei dati relativi alle
comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate dai contribuenti e di quelli
risultanti dai bonifici di pagamento del corrispettivo dei lavori (partita IVA
dell’impresa esecutrice), la Guardia di Finanza ha recuperato, nel 2009, 36
milioni di IVA non versata e 280 milioni di base imponibile di imposte dirette,
non dichiarate dalle imprese che hanno realizzato gli interventi agevolati.
Risulta quindi che, ancorchè il
corrispettivo dei lavori debba essere necessariamente pagato tramite bonifico
bancario o postale (proprio per permettere l’individuazione degli operatori
economici da assoggettare ad eventuale verifica fiscale), alcune imprese non
dichiarano (ai fini delle imposte dirette e dell’IVA) quanto effettivamente
percepito per l’esecuzione dell’intervento edilizio.
Per contrastare tale fenomeno, a decorrere dal 1° luglio
2010, il D.L. 78/2010 stabilisce che le Banche e le Poste italiane s.p.a opereranno una ritenuta del 10% a titolo di acconto
delle imposte sul reddito dovute dai beneficiari, con l’obbligo di rivalsa,
all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai
contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la
detrazione d’imposta.
Le ritenute saranno versate con le modalità di cui
all’art.17 del D.Lgs. 241/2007.
Tale obbligo opererà, di conseguenza, anche con
riferimento ai pagamenti effettuati con bonifico relativi a spese per le quali
sono riconosciute la detrazione IRPEF del 36% per interventi di
ristrutturazione di immobili residenziali (art.2, co. 10, legge 191/2009,
attualmente applicabile fino al 31 dicembre 2012) e la detrazione del 55% per
interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti (art.1, co.
20-24, legge 244/2007, attualmente applicabile fino al periodo d’imposta 2010)
[1].
In altri termini, viene introdotto l’obbligo, per le
banche e le Poste italiane s.p.a., destinatarie dei bonifici di pagamento delle
spese, di operare una ritenuta del 10% a titolo d’acconto delle imposte dovute
dall’impresa destinataria del pagamento.
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate, saranno successivamente individuate nel dettaglio le tipologie di
pagamenti nonchè le modalità di esecuzione degli adempimenti relativi alla
certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate.
Tale misura suscita perplessità, anche tenuto conto
dell’elevata aliquota, in quanto colpisce anche le imprese regolari sotto il
profilo fiscale.
Per queste ultime, la ritenuta del 10% si traduce
unicamente in una minor disponibilità monetaria, che andrebbe ad aggiungersi
alle già ingenti problematiche finanziarie legate all’attuale congiuntura
economica negativa ed alla conseguente “stretta creditizia” che sta vivendo il
settore.
Di contro, gli uffici verificatori, proprio per come sono
state strutturate le agevolazioni (le banche, infatti, hanno l’obbligo di
comunicare annualmente all’Agenzia delle Entrate i dati dei beneficiari delle
detrazioni e dei destinatari dei pagamenti), sono già in condizione di
conoscere tutti i dati delle imprese esecutrici degli interventi e di
procedere, conseguentemente, alla selezione delle posizioni da assoggettare a
controllo, così da incidere solo sugli operatori economici non regolari.
2.
“Sanatoria catastale” per gli immobili non dichiarati (cd. “immobili
fantasma”) (art.19, co. 8-13)
Entro il 31 dicembre 2010 sarà possibile regolarizzare
catastalmente gli immobili, gli ampliamenti o i cambi di destinazione d’uso,
non dichiarati in catasto, mediante la presentazione di una dichiarazione di
aggiornamento catastale. Il Comune, su segnalazione dell’Agenzia del Territorio
effettuerà i relativi controlli urbanistici.
Il successivo accertamento di immobili non dichiarati in
catasto comporterà l’attribuzione di una rendita catastale presunta ed il
pagamento delle imposte dovute sino ai 5 anni precedenti, unitamente
all’applicazione dell’intero importo delle sanzioni, nonchè la verifica della
regolarità urbanistica dell’intervento, con tutte le conseguenze del caso.
Con tale misura (che si stima possa interessare circa 1,4
milioni di unità immobiliari), il Governo intende recuperare il gettito
derivante dai tributi immobiliari (IRPEF, ICI, TARSU) che, sino ad oggi, sono
stati evasi con riferimento agli “immobili fantasma”.
Sotto il profilo della lotta all’evasione, tale misura
appare apprezzabile, tenuto conto del maggior gettito per l’Erario e della
concorrenza sleale rispetto ai fabbricati correttamente censiti ed in regola
con i versamenti dei tributi immobiliari.
È auspicabile, tuttavia, che la regolarizzazione catastale
non sia accompagnata anche da un condono edilizio, che rischia di danneggiare
le imprese che operano all’insegna della trasparenza.
3.
Obbligo di indicazione dei dati catastali per compravendite e locazioni
(art.19, co. 14-16)
Introducendo il comma 1-bis all’art.29 della Legge
52/1985, il D.L. 78/2010 stabilisce che, a decorrere dal 1° luglio 2010, per
tutti gli atti pubblici e le scritture private autenticate inter
vivos, aventi ad oggetto il trasferimento, la
costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati
esistenti, per le unità immobiliari urbane viene introdotto l’obbligo di
indicazione in atto dei dati catastali dell’immobile, oggetto dei medesimi
contratti, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la
dichiarazione degli intestatari sulla conformità dei dati catastali e delle
planimetrie allo stato di fatto.
In caso di irregolarità, previa individuazione degli
intestatari catastali e della loro conformità con le risultanze dei registri
immobiliari, il notaio rogante non potrà procedere alla stipula dell’atto.
A decorrere dalla medesima data, la richiesta di
registrazione dei contratti di locazione (e relative cessioni, risoluzioni e
proroghe, anche tacite) deve contenere le indicazioni dei dati catastali degli
immobili.
Alla mancata od errata indicazione di tali dati viene
applicata una sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell’imposta dovuta per
la registrazione dell’atto.
4.
“Fiscalità di vantaggio” per le Regioni del Sud-Italia
(art.40)
All’art.40 del D.L. 78/2010, viene riconosciuta la
possibilità, per le Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), di intervenire con propria legge
per modificare le aliquote IRAP applicate, fino ad azzerarle, e per disporre
esenzioni, detrazioni e deduzioni con riferimento alle nuove iniziative
produttive.
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
verrà stabilito il periodo d’imposta a decorrere dal quale troveranno
applicazione le leggi regionali.
Con tale misura, limitatamente alle Regioni meridionali e
comunque solo relativamente alle imprese neo-costituite, verrebbe parzialmente
anticipata l’attuazione del federalismo fiscale.
Apprezzabile appare l’utilizzo della leva fiscale per
favorire la nascita di nuove imprese.
Tuttavia, maggiori effetti sulle attività produttive si
conseguirebbero con l’introduzione di analoghi trattamenti di favore anche per
le imprese già esistenti, magari subordinandole all’incremento di capitale, di
occupazione e di investimenti nell’impresa stessa.
Da segnalare, inoltre, che sempre con riferimento alle
zone del Mezzogiorno, viene prevista la possibilità di istituire, con Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, “zone a burocrazia zero” sempre per
le nuove iniziative produttive avviate successivamente al 31 maggio 2010, data
di entrata in vigore del D.L. 78/2010 (art.43).
5.
Modifiche alla disciplina fiscale dei Fondi Immobiliari (art.32)
Il D.L. 78/2010 modifica la definizione di Fondo Comune di
Investimento Immobiliare, contenuta nell’art. 1, comma 1, lett. j, del D.Lgs.
58/1998, variando i requisiti necessari in caso di istituzione del Fondo da
parte di una SGR:
- il patrimonio
autonomo del Fondo deve essere raccolto mediante una o più emissioni di quote
tra una pluralità di investitori;
- la gestione del
patrimonio deve avvenire nell’interesse dei partecipanti ed in autonomia dagli
stessi;
- il Fondo
costituisce un patrimonio autonomo rispetto a quello della SGR e a quello di
ciascun partecipante, nonchè da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima
SGR.
In sostanza, sotto il profilo fiscale, le agevolazioni
oggi esistenti (esclusione dei Fondi da tassazione diretta e applicazione di
un’imposta del 20% sui proventi corrisposti ai partecipanti) vengono
riconosciute ai soli Fondi che rispettano i suddetti requisiti (che gestiscono
in autonomia dai partecipanti risparmio diffuso).
Pertanto, i Fondi familiari o a ristretta base partecipativa
non possono più intendersi Fondi Comuni di Investimento [2].
Le SGR che hanno costituito Fondi comuni immobiliari privi
dei requisiti indicati hanno due opzioni:
- adeguarli alle
nuove regole per lo svolgimento dell’attività immobiliare, mediante il pagamento
di un’imposta sostitutiva del 5% sul valore medio del patrimonio del Fondo,
risultante dalle semestrali relative al triennio 2007-2009;
- metterli in
liquidazione, corrispondendo un’imposta sostitutiva del 7% sulla medesima base
imponibile.
In entrambi i casi, l’imposta deve essere versata per un
importo pari al:
- 40% entro il 31
marzo 2011;
- 30% entro il 31
marzo 2012;
- 30% entro il 31
marzo 2013.
6.
Misure antiriciclaggio e tracciabilità dei pagamenti (artt.20-21)
All’art.20 del citato D.L. 78/2010, viene previsto
l’abbassamento del limite massimo per il pagamento di importi in contanti e
titoli al portatore, che, dagli attuali 12.500 euro, viene ridotto a 5.000
euro.
A tale misura si aggiunge la disposizione contenuta al
successivo art.21, in base alla quale la tracciabilità dei pagamenti è estesa
anche alle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo superiore a 3.000 euro.
Viene previsto, infatti, che con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate siano individuate modalità e termini per la comunicazione telematica di
tali operazioni.
7.
Altre misure fiscali
Tra le altre misure contenute nel D.L.
78/2010, si segnalano:
• la proroga, fino al 15 dicembre 2010, della sospensione
degli adempimenti e versamenti tributari in favore dei soggetti titolari di
reddito d’impresa, o di lavoro autonomo, con volume d’affari non superiore a
200.000 euro che, alla data del 6 aprile 2009, avevano il domicilio fiscale,
ovvero la sede operativa, nei Comuni interessati dal sisma in Abruzzo, come
individuati dall’art.1, co. 2, del D.L. 39/2009. La proroga non riguarda le
ritenute da operare sui redditi diversi da quelli d’impresa e di lavoro
autonomo, ed ai relativi versamenti [3]. Non si fa luogo al rimborso di quanto
già versato (art.39).
• l’introduzione di
ulteriori limitazioni alla compensazione dei crediti relativi a tutte le
imposte statali (Imposte sul reddito ed IVA). A decorrere dal 1° gennaio 2011,
è fatto divieto di compensare crediti d’imposta fino a concorrenza dell’importo
dei debiti tributari iscritti a ruolo, per i quali è scaduto il termine di
pagamento, di ammontare superiore a 1.500 euro. In caso di inosservanza del
divieto, si applica una sanzione pari al 50% dell’importo indebitamente
compensato (art.31);
• l’esecutività dell’avviso
d’accertamento, ai fini IVA e delle imposte sui redditi.
In pratica, l’accertamento notificato avrà natura di
titolo esecutivo e non sarà più seguito dalla cartella di pagamento. In caso di
mancato pagamento entro i termini previsti per il ricorso, sarà avviata la
procedura di riscossione coattiva (art.29);
• la detassazione
dei premi di produttività entro 6.000 euro, per i lavoratori con reddito da
lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro.
La misura della detassazione, che opera per le somme
erogate nel corso del 2011, verrà determinata dal Governo, d’intesa con le
Parti sociali entro il 31 dicembre 2010 (art.53);
• l’introduzione,
per le imprese UE che intraprendono in Italia nuove attività economiche, della
facoltà di applicare, in alternativa alla normativa tributaria italiana, la
disciplina fiscale vigente in uno degli Stati membri UE.
Le disposizioni attuative di tale misura verranno
individuate con Decreto di natura non regolamentare del Ministero delle Finanze
(art.41);
• il differimento
del versamento degli acconti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche,
dovuti per i periodi d’imposta 2011 e 2012.
Tale disposizione troverà attuazione con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia,
che ne stabilirà i limiti (art.55, co.1-2).
----------------------------
[1] Ai fini delle
suddette detrazioni, si ricorda che, a pena di decadenza, v’è obbligo di
pagamento con bonifico bancario (anche on-line) e postale con riferimento alle
spese sostenute per le seguenti fattispecie:
- detrazione IRPEF
del 36%:
o esecuzione di
interventi di recupero dei fabbricati residenziali e delle relative pertinenze,
o acquisto di
parcheggi pertinenziali;
- detrazione del
55%:
o esecuzione di interventi
di riqualificazione energetica da parte di persone fisiche, enti, società
semplici, s.n.s., s.a.s o
imprese familiari, non titolari di reddito d’impresa.
[2] Tra l’altro,
l’art.40, co. 8, del D.L. 78/2010 abroga i co. 17-20, dell’art.82, D.L. 112/2008,
convertito con modificazioni in Legge 133/2008, in base ai quali ai suddetti
Fondi familiari o a ristretta base partecipativa veniva applicata un’imposta
patrimoniale pari all’1% del valore netto del Fondo.
[3] Per effetto di
tale modifica normativa, il termine di sospensione, fissato al 30 giugno 2010,
per gli adempimenti e versamenti tributari (cfr. O.P.C.M.
3837/2009), continua ad operare nei confronti di:
o persone fisiche,
non titolari di reddito d’impresa;
o soggetti titolari
di reddito d’impresa, o di lavoro autonomo, con volume d’affari superiore a
200.000 euro.
Il medesimo termine del 30 giugno 2010 opera, altresì, per
le ritenute, e relativi versamenti, da operare sui redditi diversi da quelli
d’impresa e di lavoro autonomo.