RIMBORSO CARENZA INFORTUNI
Si ricorda alle imprese associate che per ottenere il
rimborso del 60% della retribuzione erogata agli operai nei primi tre giorni di
carenza in infortunio è necessario allegare all’apposita domanda le copie del
certificato medico e della denuncia all’Inail relativa ad ogni evento. Si rammenta
inoltre che le richieste di rimborso devono pervenire al Collegio entro sei
mesi dalla data dell’infortunio e che pertanto le domande pervenute dopo tale
termine non potranno essere esaminate.
Gli uffici del Collegio sono a disposizione per eventuali
chiarimenti e per la consegna della documentazione illustrativa.