SICUREZZA SUL LAVORO - D. LGS. 81/08 - RADIAZIONI OTTICHE
ARTIFICIALI - OBBLIGO DI VALUTAZIONE NEL DVR
Il 26 aprile 2010 sono
entrate in vigore le disposizioni di cui al Capo V del Titolo VIII AGENTI
FISICI del D. lgs. n. 81/08 e s.m.i..
Pertanto da tale data la
valutazione dei rischi ricomprende anche le ROA - radiazioni ottiche
artificiali (e non quelle naturali), con particolare riguardo ai rischi dovuti
agli effetti nocivi su occhi e cute. Il documento di valutazione dei rischi
(DVR) di cui all’articolo 28 del TU deve essere quindi aggiornato dal datore di
lavoro laddove ritenga che sussista la presenza di radiazioni ottiche
artificiali cui possono essere esposti i lavoratori.
Le radiazioni artificiali
vengono classificate, ai sensi dell’art. 214, in coerenti (radiazione laser) e
non coerenti. Le prime emettono radiazioni in fase tra loro, le seconde
radiazioni sfasate.
Ai sensi dell’articolo 216
il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura e/o calcola i livelli
delle radiazioni ottiche cui possono essere esposti i lavoratori.
La metodologia deve
rispettare le norme della Commissione elettrotecnica internazionale (IEC) per
le radiazioni laser, e le raccomandazioni della commissione internazionale per
l’illuminazione (CIE) e del Comitato europeo di normazione (CEN) per le
radiazioni incoerenti. Nel caso di non esistenza di tali norme, fin quando
l’Unione Europea non ne adotterà di specifiche, il datore di lavoro potrà
applicare le buone prassi che verranno individuate o emanate dalla Commissione
consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del
lavoro o, in subordine, linee guida nazionali o internazionali scientificamente
fondate.
Nel settore edile le
possibili, e maggiormente diffuse, sorgenti di esposizione sono le saldatrici
(principalmente quelle elettriche ad arco) ed i laser da cantiere (laser per
edilizia, per interni, per movimento terra, per fognature, ecc.) oppure, per le
attività fisse d’ufficio, i monitor dei computer, i display, le fotocopiatrici,
ecc..
Per effettuare la
valutazione del rischio di esposizione alle ROA il datore di lavoro deve
svolgere un’analisi preliminare della situazione: deve censire le sorgenti, le
tipologie di sorgenti, le modalità di impiego, le distanze, i luoghi in cui
sono operanti (acquisendo eventuali planimetrie riportanti la loro
installazione), e stabilire i tempi di esposizione.
Il Legislatore all’articolo
181 comma 3 consente al datore di lavoro di includere nel documento di
valutazione dei rischi una giustificazione in cui si riportano i motivi per cui
la natura e l’entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione più
dettagliata.
Tornando agli esempi del
nostro settore, le ‘‘Indicazioni operative” del Coordinamento Tecnico per la
sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e Province autonome in
collaborazione con ISPESL e ISS, suggeriscono di poter ‘‘giustificare” i laser
classificati in classe 1 e 2 secondo lo standard IEC 60825-1 e le
apparecchiature da ufficio.
Laddove le sorgenti non
siano ‘‘giustificabili” si dovrà procedere con la valutazione e, se necessario,
con le misure e/o calcoli.
La valutazione senza
misurazione può essere effettuata quando sono a disposizione i dati forniti dal
fabbricante, oppure dati di letteratura o valori misurati. Mediante appositi
calcoli si ottengono i valori da confrontare con i valori limite di cui
all’allegato XXXVII.
Nel caso in cui tali dati non
siano disponibili, è necessario ricorrere alle misure strumentali, seguendo le
indicazioni di norme tecniche specifiche sempre al fine di confrontare i dati
elaborati con i valori limite di cui all’allegato XXXVII.
Le ‘‘Indicazioni operative”
summenzionate suggeriscono che nel caso delle saldatrici ad arco, pur essendo
il rischio estremamente elevato, l’effettuazione delle misure e l’acquisizione
dei tempi è superflua per l’operatore addetto se i tempi risultano dell’ordine
della decina di secondi.
Quando, a seguito della
valutazione dei rischi, il datore di lavoro verifica che i valori limite
possono essere effettivamente superati, definisce ed attua un programma
d’azione che comprende misure tecniche e/o organizzative, secondo quanto
previsto dall’art. 217, destinate ad evitare che l’esposizione a questi fattori
di rischio superi i valori limite.
Il datore di lavoro dovrà
tener conto quindi della possibilità di utilizzare altri metodi di lavoro che
comportano una minore esposizione, di introdurre misure tecniche che riducano
l’emissione di radiazioni ottiche, di utilizzare dispositivi di sicurezza (es.
schermatura), di limitare il livello e la durata dell’esposizione, di rendere
disponibili adeguati dispositivi di protezione individuale, di far riferimento
alle istruzioni del fabbricante, etc.
Il legislatore ha inserito
tra gli obblighi del datore di lavoro quello di identificare con apposita
segnaletica i luoghi di lavoro in cui i lavoratori possono essere esposti a
radiazioni che superino i valori limite di esposizione, e, se possibile,
limitare l’accesso alle aree stesse.
Il datore di lavoro tenuto
conto della valutazione dei rischi, identifica i lavoratori particolarmente
sensibili a questo tipo di rischio che vanno sottoposti a sorveglianza sanitaria
di norma annuale o con periodicità inferiore decisa dal medico competente.
Sono tempestivamente
sottoposti a controllo medico i lavoratori per i quali è rilevata
un’esposizione superiore ai valori limite.
Gli articoli 219 e 220
riportano le sanzioni previste a carico del datore di lavoro, per la mancata
identificazione dell’esposizione, valutazione dei rischi ed adozione di misure
miranti ad eliminare o ridurre i rischi, e quelle a carico del dirigente e del
medico competente.