SICUREZZA SUL LAVORO - D. LGS. 81/08 - RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI - OBBLIGO DI VALUTAZIONE NEL DVR

 

Il 26 aprile 2010 sono entrate in vigore le disposizioni di cui al Capo V del Titolo VIII AGENTI FISICI del D. lgs. n. 81/08 e s.m.i..

Pertanto da tale data la valutazione dei rischi ricomprende anche le ROA - radiazioni ottiche artificiali (e non quelle naturali), con particolare riguardo ai rischi dovuti agli effetti nocivi su occhi e cute. Il documento di valutazione dei rischi (DVR) di cui all’articolo 28 del TU deve essere quindi aggiornato dal datore di lavoro laddove ritenga che sussista la presenza di radiazioni ottiche artificiali cui possono essere esposti i lavoratori.

Le radiazioni artificiali vengono classificate, ai sensi dell’art. 214, in coerenti (radiazione laser) e non coerenti. Le prime emettono radiazioni in fase tra loro, le seconde radiazioni sfasate.

Ai sensi dell’articolo 216 il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura e/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche cui possono essere esposti i lavoratori.

La metodologia deve rispettare le norme della Commissione elettrotecnica internazionale (IEC) per le radiazioni laser, e le raccomandazioni della commissione internazionale per l’illuminazione (CIE) e del Comitato europeo di normazione (CEN) per le radiazioni incoerenti. Nel caso di non esistenza di tali norme, fin quando l’Unione Europea non ne adotterà di specifiche, il datore di lavoro potrà applicare le buone prassi che verranno individuate o emanate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro o, in subordine, linee guida nazionali o internazionali scientificamente fondate.

Nel settore edile le possibili, e maggiormente diffuse, sorgenti di esposizione sono le saldatrici (principalmente quelle elettriche ad arco) ed i laser da cantiere (laser per edilizia, per interni, per movimento terra, per fognature, ecc.) oppure, per le attività fisse d’ufficio, i monitor dei computer, i display, le fotocopiatrici, ecc..

Per effettuare la valutazione del rischio di esposizione alle ROA il datore di lavoro deve svolgere un’analisi preliminare della situazione: deve censire le sorgenti, le tipologie di sorgenti, le modalità di impiego, le distanze, i luoghi in cui sono operanti (acquisendo eventuali planimetrie riportanti la loro installazione), e stabilire i tempi di esposizione.

Il Legislatore all’articolo 181 comma 3 consente al datore di lavoro di includere nel documento di valutazione dei rischi una giustificazione in cui si riportano i motivi per cui la natura e l’entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione più dettagliata.

Tornando agli esempi del nostro settore, le ‘‘Indicazioni operative” del Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e Province autonome in collaborazione con ISPESL e ISS, suggeriscono di poter ‘‘giustificare” i laser classificati in classe 1 e 2 secondo lo standard IEC 60825-1 e le apparecchiature da ufficio.

Laddove le sorgenti non siano ‘‘giustificabili” si dovrà procedere con la valutazione e, se necessario, con le misure e/o calcoli.

La valutazione senza misurazione può essere effettuata quando sono a disposizione i dati forniti dal fabbricante, oppure dati di letteratura o valori misurati. Mediante appositi calcoli si ottengono i valori da confrontare con i valori limite di cui all’allegato XXXVII.

Nel caso in cui tali dati non siano disponibili, è necessario ricorrere alle misure strumentali, seguendo le indicazioni di norme tecniche specifiche sempre al fine di confrontare i dati elaborati con i valori limite di cui all’allegato XXXVII.

Le ‘‘Indicazioni operative” summenzionate suggeriscono che nel caso delle saldatrici ad arco, pur essendo il rischio estremamente elevato, l’effettuazione delle misure e l’acquisizione dei tempi è superflua per l’operatore addetto se i tempi risultano dell’ordine della decina di secondi.

Quando, a seguito della valutazione dei rischi, il datore di lavoro verifica che i valori limite possono essere effettivamente superati, definisce ed attua un programma d’azione che comprende misure tecniche e/o organizzative, secondo quanto previsto dall’art. 217, destinate ad evitare che l’esposizione a questi fattori di rischio superi i valori limite.

Il datore di lavoro dovrà tener conto quindi della possibilità di utilizzare altri metodi di lavoro che comportano una minore esposizione, di introdurre misure tecniche che riducano l’emissione di radiazioni ottiche, di utilizzare dispositivi di sicurezza (es. schermatura), di limitare il livello e la durata dell’esposizione, di rendere disponibili adeguati dispositivi di protezione individuale, di far riferimento alle istruzioni del fabbricante, etc.

Il legislatore ha inserito tra gli obblighi del datore di lavoro quello di identificare con apposita segnaletica i luoghi di lavoro in cui i lavoratori possono essere esposti a radiazioni che superino i valori limite di esposizione, e, se possibile, limitare l’accesso alle aree stesse.

Il datore di lavoro tenuto conto della valutazione dei rischi, identifica i lavoratori particolarmente sensibili a questo tipo di rischio che vanno sottoposti a sorveglianza sanitaria di norma annuale o con periodicità inferiore decisa dal medico competente.

Sono tempestivamente sottoposti a controllo medico i lavoratori per i quali è rilevata un’esposizione superiore ai valori limite.

Gli articoli 219 e 220 riportano le sanzioni previste a carico del datore di lavoro, per la mancata identificazione dell’esposizione, valutazione dei rischi ed adozione di misure miranti ad eliminare o ridurre i rischi, e quelle a carico del dirigente e del medico competente.