SICUREZZA SUL LAVORO - NUOVA DIRETTIVA MACCHINE - D. LGS.
27 GENNAIO 2010 N. 17
È stato pubblicato sul S.O. n. 36 della Gazzetta Ufficiale
n. 41 del 19 febbraio 2010 il D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17 “Attuazione della
direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva
95/16/CE relativa agli ascensori”.
Il decreto in oggetto è entrato in vigore il 6
marzo 2010 ed ha abrogato quasi totalmente il D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459, ma
non ha apportato modifiche alla direttiva ascensori.
In riferimento al D.P.R. 459/96 il legislatore ha
specificato che è fatta salva la residua applicabilità delle disposizioni
transitorie in esso contenute, che riguardano le macchine o componenti di
sicurezza già immessi sul mercato o già in servizio alla data di entrata in
vigore del decreto stesso.
Tutte le macchine propriamente dette (si intende
per macchine un insieme equipaggiato o
destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla
forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno
uno mobile, collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben determinata)
immesse sul mercato o modificate nelle modalità di utilizzo e nelle
prestazioni, dopo il 6 marzo scorso devono soddisfare le pertinenti
disposizioni del D. Lgs. n. 17/2010 e devono conseguentemente riportare su di esse
la marcatura CE ai sensi dell’allegato III. I prodotti non rispondenti ai nuovi
requisiti non possono essere immessi sul mercato.
Le principali novità del decreto
Il decreto legislativo introduce numerose
importanti modifiche che riguardano sia aspetti applicativi che procedurali,
come, ad esempio, le definizioni e il campo di applicazione, mentre le novità
riguardano innanzitutto l’introduzione del concetto di “quasi - macchina” e la
modifica delle procedure di valutazione della conformità ai requisiti
essenziali di sicurezza.
La prima importante modifica sostanziale è
riportata nel campo di applicazione, ora più vasto, nel quale sono stati
inclusi:
- gli accessori di sollevamento (ad esempio le imbracature), la catene, le
funi, le cinghie (destinati ad essere incorporati in prodotti per il
sollevamento);
- gli ascensori da cantiere per il trasporto di persone o di persone e cose
e quelli con velocità non superiore a 0,15 m/s;
- gli apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio e altri apparecchi
a impatto (ad es. le pistole sparachiodi);
- le quasi-macchine.
Per gli apparecchi portatili a carica esplosiva
per il fissaggio e altri apparecchi a impatto è stata concessa una deroga: fino
al 29 giugno 2011 tali macchine possono essere immesse sul mercato e messe in
servizio conformemente alle disposizioni vigenti al 17 maggio 2006.
È opportuno sottolineare che la nuova definizione
di macchine riportata all’art. 2 comma 2 lettera a) del decreto comprende anche
quelle prive di un sistema di azionamento (ad esempio quelle prive di motore).
Gli insiemi citati ai punti 2 e 3 del medesimo comma sono da considerare
macchine anche se non collegati o installati.
D.PR. 459/96 Art. 1 comma 2
MACCHINA:
1) un insieme di
pezzi o di organi, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro, anche mediante
attuatori, con circuiti di comando e di potenza o altri sistemi di
collegamento, connessi solidalmente per un’applicazione ben determinata,
segnatamente per la trasformazione, il trattamento, lo spostamento o il
condizionamento di materiali.
2) un insieme di
macchine e di apparecchi che, per raggiungere un risultato determinato, sono
disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale;
3) un’attrezzatura intercambiabile che modifica la funzione di una
macchina commercializzata per essere montata su una macchina o una serie di
macchine diverse o su un trattore dall’operatore stesso, nei limiti in cui tale
attrezzatura non sia un pezzo di ricambio o un utensile.
D. Lgs. 17/2010 Art. 2 comma 2
MACCHINA:
1) insieme
equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento
diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti,
di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un’applicazione
ben determinata;
2) insieme di
cui al numero 1), al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito
di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento;
3) insieme di
cui ai numeri 1) e 2), pronto per essere installato e che puo’
funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato
in un edificio o in una costruzione;
4) insiemi di
macchine, di cui ai numeri 1), 2) e 3), o di quasi-macchine,
di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti
e comandati in modo da avere un funzionamento solidale;
5) insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati
tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte
di energia è la forza umana diretta.
L’inclusione delle quasi macchine nel campo di
applicazione è un’altra novità degna di nota. Sono definite quasi macchine
quegli insiemi che costituiscono quasi
una macchina ma che da soli non sono in grado di garantire un’applicazione ben
determinata. Un sistema di azionamento è una quasi-macchina.
Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere
incorporate o assemblate in altre macchine o in altre quasi-macchine
o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dal presente decreto.
Esempi: una gru da montare su un
autocarro è da considerare come una macchina (e non come una quasi-macchina). Una gru scarrabile
è invece un’attrezzatura intercambiabile ai sensi della lettera b).
Procedura di immissione ovvero messa in servizio
I principi fondamentali per immettere sul mercato
o per mettere in servizio una macchina (si sottolinea che rispetto al vecchio
regolamento non si parla più di componenti di sicurezza) non sono stati
completamenti stravolti rispetto al D.P.R. n.459/96.
La procedura per l’immissione di una macchina sul
mercato ovvero per la messa in servizio, riportata all’art. 3, prevede che il
fabbricante:
- si accerti che la macchina soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di
sicurezza e di tutela della salute indicati nell’allegato I,
- si accerti la disponibilità del fascicolo tecnico,
- fornisca le istruzioni,
- espleti le appropriate procedure di valutazione della conformità,
- rediga la dichiarazione CE di conformità accertandosi che la stessa
accompagni la macchina,
- apponga la marcatura CE.
Le procedure per l’immissione sul mercato delle
quasi macchine sono diverse da quelle valide per le macchine. Il fabbricante
delle quasi - macchine sarà tenuto ad accompagnarle con un’apposita
dichiarazione d’incorporazione e dalle istruzioni per l’assemblaggio delle
stesse con le altre parti. Le istruzioni per l’assemblaggio e la dichiarazione
di incorporazione accompagnano la quasi-macchina fino
all’incorporazione.
In riferimento al
fascicolo tecnico, il legislatore ha finalmente previsto che in esso sia
documentata la valutazione del rischio delle macchine e non solo la descrizione
delle soluzioni adottate per prevenire i rischi. Perchè questa sia utile è
necessario che venga strutturata e redatta secondo precise modalità che non
possono prescindere dalle indicazioni contenute nelle norme specifiche.
Dichiarazione CE
In merito alla dichiarazione CE il decreto ne
prevede due tipi:
A - la dichiarazione CE di conformità di una
macchina;
B - la dichiarazione d’incorporazione per le
quasi - macchine. Questa dichiarazione contiene obbligatoriamente il preciso
elenco dei RES ottemperati.
Entrambe le dichiarazioni contengono una altra
novità molto importante: l’indicazione esplicita della persona autorizzata a
costituire la Documentazione Tecnica Pertinente o il Fascicolo Tecnico della
Costruzione.
Marcatura CE
La marcatura CE deve essere apposta in modo
visibile, leggibile, indelebile conformemente all’allegato III.
Non possono essere apposti sulla macchina segni
ed iscrizioni che indicono in errore circa il significato o il simbolo grafico,
o entrambi, della marcatura CE.
Qualsiasi altra marcatura apposta sulla macchina
non deve compromettere la visibilità, la leggibilità ed il significato della
marcatura CE.
Il D. Lgs. n. 17/2010 ed il Testo Unico sulla Sicurezza
Alla luce di quanto detto, si ritiene opportuno
leggere il decreto in oggetto in combinato con le disposizioni contenute nel
Titolo III Capo I - Uso delle attrezzature di lavoro - del Testo Unico sulla
sicurezza (TU). Si precisa infatti che qualsiasi macchina destinata ad essere
usata durante il lavoro è una attrezzatura di lavoro, ai sensi dell’art. 69 del
TU.
Si riportano di seguito alcune parti degli
articoli 70 - Requisiti essenziali di sicurezza - e 71 - Obblighi del datore di
lavoro.
Art. 70. - Requisiti di
sicurezza
1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a
disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni
legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di
prodotto.
2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni
legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione
dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e
regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono
essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V.
Art 71 Obblighi del
datore di lavoro
1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature
conformi ai requisiti di cui all’articolo precedente, idonee ai fini della
salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che
devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di
recepimento delle Direttive comunitarie.
2. All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di
lavoro prende in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse;
d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in
uso.
3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi
all’uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature
possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non
sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali
quelle dell’ALLEGATO VI.
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinchè:
a) le attrezzature di lavoro siano:
1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;
2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la
permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate,
ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione;
3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di
sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in
relazione alle prescrizioni di cui all’articolo 18, comma1, lettera z);
b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo
delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.
5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all’articolo 1,
comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459,
per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del
comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3) non configurano immissione
sul mercato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non
comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste
dal costruttore.
***
I datori di lavoro utilizzatori di macchine, si troveranno
dal 6 marzo 2010 in poi davanti a diversi casi per i quali si individuano la
azioni da intraprendere:
a) Macchine o componenti di sicurezza immesse sul
mercato o già in servizio alla data di entrata in vigore del DPR n. 459/96: è
fatta salva la residua applicabilità delle disposizioni transitorie in esso
contenute - verificare la conformità ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato
V del TU.
b) Macchine immesse sul mercato tra il DPR 459/96
ed il D. Lgs. 17/2010: verificare la rispondenza della macchina al DPR n.
459/96 con particolare riguardo alla correttezza della dichiarazione CE, della
marcatura CE e delle istruzioni.
c) Macchine immesse sul mercato dal 6 marzo 2010: verificare la rispondenza
della macchina al D. Lgs. n. 17/2010 con particolare riguardo alla correttezza
della dichiarazione CE, marcatura CE, e delle istruzioni.
d) Quasi macchine: verificare la rispondenza
della quasi macchina al D. Lgs. n. 17/2010 con particolare riguardo alla
correttezza della dichiarazione d’incorporazione e delle istruzioni per l’assemblaggio.
e) Macchine modificate nel rispetto del comma 5
dell’art. 71 del TU: verificare il rispetto della normativa ad esse applicabile.
f) Macchine modificate nelle modalità di utilizzo
e nelle prestazioni previste dal costruttore: verificare il rispetto del D. Lgs.
n. 17/2010.
Si riportano inoltre, per opportuna conoscenza,
le sanzioni di riferimento:
Art. 87. - Sanzioni a
carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente
in uso
2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto
da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione:
a) dell’articolo 70, comma 1.
b) dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6,
5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell’allegato V, parte II;
c) dell’articolo 71, commi 1.
Il datore di lavoro può essere quindi sanzionato,
sia ai sensi dell’art. 70 comma 1 sia ai sensi dell’art. 71 comma 1.
La sanzione riferita alla violazione dell’articolo
70 del TU sembrerebbe essere una sanzione aggiuntiva rispetto a quella riferita
all’articolo 71 sugli obblighi del datore di lavoro. Tanto più che tale
sanzione è stata differenziata dal legislatore, a seconda dei punti dell’allegato
V cui si riferisce.
In merito a questo e ad altri aspetti poco
chiari, si rimane in attesa di indicazioni specifiche da parte del Ministero.
Il comma 1 dell'art. 11 del DPR 459/96 sembra superato dal comma 1
dell'art. 72 che impone a chi vende, noleggia, conceda in uso o locazione
finanziaria le macchine non conformi alle disposizioni delle direttive
comunitarie di prodotto, di attestare la conformità ai requisiti di cui
all'allegato V.
Sembra rimanere invece in vigore il comma 3 dell'art. 11 del DPR 459/96 che
impone all'utilizzatore di denunciare all'ISPESL l'avvenuta installazione della
macchina.