SICUREZZA SUL LAVORO - NUOVA DIRETTIVA MACCHINE - D. LGS. 27 GENNAIO 2010 N. 17

 

È stato pubblicato sul S.O. n. 36 della Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2010 il D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17 “Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori”.

 

Il decreto in oggetto è entrato in vigore il 6 marzo 2010 ed ha abrogato quasi totalmente il D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459, ma non ha apportato modifiche alla direttiva ascensori.

In riferimento al D.P.R. 459/96 il legislatore ha specificato che è fatta salva la residua applicabilità delle disposizioni transitorie in esso contenute, che riguardano le macchine o componenti di sicurezza già immessi sul mercato o già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

 

Tutte le macchine propriamente dette (si intende per macchine un insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben determinata) immesse sul mercato o modificate nelle modalità di utilizzo e nelle prestazioni, dopo il 6 marzo scorso devono soddisfare le pertinenti disposizioni del D. Lgs. n. 17/2010 e devono conseguentemente riportare su di esse la marcatura CE ai sensi dell’allegato III. I prodotti non rispondenti ai nuovi requisiti non possono essere immessi sul mercato.

 

Le principali novità del decreto

Il decreto legislativo introduce numerose importanti modifiche che riguardano sia aspetti applicativi che procedurali, come, ad esempio, le definizioni e il campo di applicazione, mentre le novità riguardano innanzitutto l’introduzione del concetto di “quasi - macchina” e la modifica delle procedure di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza.

 

La prima importante modifica sostanziale è riportata nel campo di applicazione, ora più vasto, nel quale sono stati inclusi:

- gli accessori di sollevamento (ad esempio le imbracature), la catene, le funi, le cinghie (destinati ad essere incorporati in prodotti per il sollevamento);

gli ascensori da cantiere per il trasporto di persone o di persone e cose e quelli con velocità non superiore a 0,15 m/s;

gli apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio e altri apparecchi a impatto (ad es. le pistole sparachiodi);

-  le quasi-macchine.

 

Per gli apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio e altri apparecchi a impatto è stata concessa una deroga: fino al 29 giugno 2011 tali macchine possono essere immesse sul mercato e messe in servizio conformemente alle disposizioni vigenti al 17 maggio 2006.

 

È opportuno sottolineare che la nuova definizione di macchine riportata all’art. 2 comma 2 lettera a) del decreto comprende anche quelle prive di un sistema di azionamento (ad esempio quelle prive di motore). Gli insiemi citati ai punti 2 e 3 del medesimo comma sono da considerare macchine anche se non collegati o installati.

 

D.PR. 459/96 Art. 1 comma 2

MACCHINA:

1) un insieme di pezzi o di organi, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro, anche mediante attuatori, con circuiti di comando e di potenza o altri sistemi di collegamento, connessi solidalmente per un’applicazione ben determinata, segnatamente per la trasformazione, il trattamento, lo spostamento o il condizionamento di materiali.

2) un insieme di macchine e di apparecchi che, per raggiungere un risultato determinato, sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale;

3) un’attrezzatura intercambiabile che modifica la funzione di una macchina commercializzata per essere montata su una macchina o una serie di macchine diverse o su un trattore dall’operatore stesso, nei limiti in cui tale attrezzatura non sia un pezzo di ricambio o un utensile.

 

D. Lgs. 17/2010 Art. 2 comma 2

MACCHINA:

1) insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben determinata;

2) insieme di cui al numero 1), al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento;

3) insieme di cui ai numeri 1) e 2), pronto per essere installato e che puo’ funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione;

4) insiemi di macchine, di cui ai numeri 1), 2) e 3), o di quasi-macchine, di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale;

5) insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta.

 

L’inclusione delle quasi macchine nel campo di applicazione è un’altra novità degna di nota. Sono definite quasi macchine quegli insiemi che costituiscono quasi una macchina ma che da soli non sono in grado di garantire un’applicazione ben determinata. Un sistema di azionamento è una quasi-macchina. Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate in altre macchine o in altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dal presente decreto.

 

Esempi: una gru da montare su un autocarro è da considerare come una macchina (e non come una quasi-macchina). Una gru scarrabile è invece un’attrezzatura intercambiabile ai sensi della lettera b).

 

Procedura di immissione ovvero messa in servizio

I principi fondamentali per immettere sul mercato o per mettere in servizio una macchina (si sottolinea che rispetto al vecchio regolamento non si parla più di componenti di sicurezza) non sono stati completamenti stravolti rispetto al D.P.R. n.459/96.

La procedura per l’immissione di una macchina sul mercato ovvero per la messa in servizio, riportata all’art. 3, prevede che il fabbricante:

-  si accerti che la macchina soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati nell’allegato I,

-  si accerti la disponibilità del fascicolo tecnico,

fornisca le istruzioni,

espleti le appropriate procedure di valutazione della conformità,

rediga la dichiarazione CE di conformità accertandosi che la stessa accompagni la macchina,

-  apponga la marcatura CE.

 

Le procedure per l’immissione sul mercato delle quasi macchine sono diverse da quelle valide per le macchine. Il fabbricante delle quasi - macchine sarà tenuto ad accompagnarle con un’apposita dichiarazione d’incorporazione e dalle istruzioni per l’assemblaggio delle stesse con le altre parti. Le istruzioni per l’assemblaggio e la dichiarazione di incorporazione accompagnano la quasi-macchina fino all’incorporazione.

 

In riferimento al fascicolo tecnico, il legislatore ha finalmente previsto che in esso sia documentata la valutazione del rischio delle macchine e non solo la descrizione delle soluzioni adottate per prevenire i rischi. Perchè questa sia utile è necessario che venga strutturata e redatta secondo precise modalità che non possono prescindere dalle indicazioni contenute nelle norme specifiche.

 

Dichiarazione CE

In merito alla dichiarazione CE il decreto ne prevede due tipi:

A - la dichiarazione CE di conformità di una macchina;

B - la dichiarazione d’incorporazione per le quasi - macchine. Questa dichiarazione contiene obbligatoriamente il preciso elenco dei RES ottemperati.

 

Entrambe le dichiarazioni contengono una altra novità molto importante: l’indicazione esplicita della persona autorizzata a costituire la Documentazione Tecnica Pertinente o il Fascicolo Tecnico della Costruzione.

 

Marcatura CE

La marcatura CE deve essere apposta in modo visibile, leggibile, indelebile conformemente all’allegato III.

Non possono essere apposti sulla macchina segni ed iscrizioni che indicono in errore circa il significato o il simbolo grafico, o entrambi, della marcatura CE.

Qualsiasi altra marcatura apposta sulla macchina non deve compromettere la visibilità, la leggibilità ed il significato della marcatura CE.

 

Il D. Lgs. n. 17/2010 ed il Testo Unico sulla Sicurezza

Alla luce di quanto detto, si ritiene opportuno leggere il decreto in oggetto in combinato con le disposizioni contenute nel Titolo III Capo I - Uso delle attrezzature di lavoro - del Testo Unico sulla sicurezza (TU). Si precisa infatti che qualsiasi macchina destinata ad essere usata durante il lavoro è una attrezzatura di lavoro, ai sensi dell’art. 69 del TU.

 

Si riportano di seguito alcune parti degli articoli 70 - Requisiti essenziali di sicurezza - e 71 - Obblighi del datore di lavoro.

 

Art. 70. - Requisiti di sicurezza

1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.

2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V.

 

Art 71 Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all’articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle Direttive comunitarie.

2. All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:

a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;

b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;

c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse;

d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell’ALLEGATO VI.

4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinchè:

a) le attrezzature di lavoro siano:

1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;

2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione;

3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all’articolo 18, comma1, lettera z);

b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.

5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all’articolo 1, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3) non configurano immissione sul mercato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.

 

***

 

I datori di lavoro utilizzatori di macchine, si troveranno dal 6 marzo 2010 in poi davanti a diversi casi per i quali si individuano la azioni da intraprendere:

 

a) Macchine o componenti di sicurezza immesse sul mercato o già in servizio alla data di entrata in vigore del DPR n. 459/96: è fatta salva la residua applicabilità delle disposizioni transitorie in esso contenute - verificare la conformità ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V del TU.

 

b) Macchine immesse sul mercato tra il DPR 459/96 ed il D. Lgs. 17/2010: verificare la rispondenza della macchina al DPR n. 459/96 con particolare riguardo alla correttezza della dichiarazione CE, della marcatura CE e delle istruzioni.

 

c) Macchine immesse sul mercato dal 6 marzo 2010: verificare la rispondenza della macchina al D. Lgs. n. 17/2010 con particolare riguardo alla correttezza della dichiarazione CE, marcatura CE, e delle istruzioni.

 

d) Quasi macchine: verificare la rispondenza della quasi macchina al D. Lgs. n. 17/2010 con particolare riguardo alla correttezza della dichiarazione d’incorporazione e delle istruzioni per l’assemblaggio.

 

e) Macchine modificate nel rispetto del comma 5 dell’art. 71 del TU: verificare il rispetto della normativa ad esse applicabile.

 

f) Macchine modificate nelle modalità di utilizzo e nelle prestazioni previste dal costruttore: verificare il rispetto del D. Lgs. n. 17/2010.

 

Si riportano inoltre, per opportuna conoscenza, le sanzioni di riferimento:

 

Art. 87. - Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso

2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione:

a) dell’articolo 70, comma 1.

b) dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell’allegato V, parte II;

c) dell’articolo 71, commi 1.

 

Il datore di lavoro può essere quindi sanzionato, sia ai sensi dell’art. 70 comma 1 sia ai sensi dell’art. 71 comma 1.

La sanzione riferita alla violazione dell’articolo 70 del TU sembrerebbe essere una sanzione aggiuntiva rispetto a quella riferita all’articolo 71 sugli obblighi del datore di lavoro. Tanto più che tale sanzione è stata differenziata dal legislatore, a seconda dei punti dell’allegato V cui si riferisce.

 

In merito a questo e ad altri aspetti poco chiari, si rimane in attesa di indicazioni specifiche da parte del Ministero.

 

Il comma 1 dell'art. 11 del DPR 459/96 sembra superato dal comma 1 dell'art. 72 che impone a chi vende, noleggia, conceda in uso o locazione finanziaria le macchine non conformi alle disposizioni delle direttive comunitarie di prodotto, di attestare la conformità ai requisiti di cui all'allegato V.

Sembra rimanere invece in vigore il comma 3 dell'art. 11 del DPR 459/96 che impone all'utilizzatore di denunciare all'ISPESL l'avvenuta installazione della macchina.