PRIVACY - VIDEOSORVEGLIANZA - PROVVEDIMENTO DEL GARANTE 8 APRILE 2010

 

Si informa che Garante per il trattamento dei dati personali in data 8 aprile 2010 ha emanato un nuovo provvedimento in materia di videosorveglianza pubblicata in G.U. n. 99 del 29 aprile 2010.

Il provvedimento si è reso necessario a causa di un forte incremento dei sistemi di videosorveglianza, nonché di numerosi interventi legislativi in materia sostituendo il provvedimento generale dell’aprile del 2004.

La raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l’utilizzo di immagini configura un trattamento di dati personali (art. 4, comma 1, lett. b del Codice) e a tal fine l’Autorità ha disposto le regole fondamentali a cui deve ispirarsi l’utilizzo di tali sistemi.

Preliminarmente, va sottolineato che i soggetti coinvolti nelle immagini devono essere sempre informati dell’esistenza di sistemi di videosorveglianza, salvo il caso in cui le rilevazioni siano effettuate al fine di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica.

L’informativa circa la presenza dei sistemi di videosorveglianza deve essere effettuata mediante appositi cartelli che rilevano la presenza di telecamere, le cui immagini potranno essere conservate per un tempo massimo di 24 ore, prolungabili nel caso di attività particolarmente rischiose.

Per ciò che concerne l’ambito di applicazione e, in particolar modo i luoghi di lavoro, è stato sottolineato dal Garante ancora una volta che l’eventuale attività di sorveglianza effettuata nei luogo di lavoro deve essere esercitata pur sempre nel rispetto del divieto di controllo a distanza dell’attività lavorativa.

Qualora, infatti, la videosorveglianza dovesse rendersi necessaria per esigenze organizzative e produttive, o comunque per la sicurezza del lavoro, devono essere rispettate le condizioni di cui all’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300/1970) che prevede l’installazione degli impianti previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. Qualora, poi, non venga raggiunto l’accordo, è previsto l’intervento dell’Ispettorato del lavoro.

Il Garante ha specificamente sottolineato che tali garanzie vanno osservate sia all’interno degli edifici, sia in altri contesti in cui è prestata l’attività lavorativa, come ad esempio nei cantieri edili.

Il mancato rispetto di tali prescrizioni comporta la sanzione amministrativa prevista dall’art. 162, comma 2-ter del Codice della Privacy quantificata da trentamila a centottantamila euro e, laddove l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza sia preordinato al controllo a distanza dei lavoratori o ad effettuare indagini sulle loro opinioni, integra la fattispecie di reato prevista dall’art. 38 della Legge n. 300/1970.

Il Garante ha pertanto prescritto di adeguarsi a quanto contenuto nella nota in oggetto e più precisamente:

- entro 12 mesi bisognerà rendere l’informativa visibile anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno, nonché adottare le misure minime di sicurezza a protezione dei dati registrati tramite impianti di videosorveglianza;

- entro sei mesi bisognerà adeguarsi alle prescrizioni indicate nel documento relativo alla verifica preliminare che interessano i trattamenti che presentano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, oltre adottare le misure necessarie per garantire il rispetto delle prescrizioni indicate nel Provvedimento per quanto concerne i sistemi integrati di videosorveglianza.