PRIVACY - VIDEOSORVEGLIANZA - PROVVEDIMENTO DEL GARANTE 8
APRILE 2010
Si informa che Garante per
il trattamento dei dati personali in data 8 aprile 2010 ha emanato un nuovo
provvedimento in materia di videosorveglianza pubblicata in G.U. n. 99 del 29
aprile 2010.
Il provvedimento si è reso
necessario a causa di un forte incremento dei sistemi di videosorveglianza,
nonché di numerosi interventi legislativi in materia sostituendo il
provvedimento generale dell’aprile del 2004.
La raccolta, la
registrazione, la conservazione e, in generale, l’utilizzo di immagini
configura un trattamento di dati personali (art. 4, comma 1, lett. b del Codice)
e a tal fine l’Autorità ha disposto le regole fondamentali a cui deve ispirarsi
l’utilizzo di tali sistemi.
Preliminarmente, va
sottolineato che i soggetti coinvolti nelle immagini devono essere sempre
informati dell’esistenza di sistemi di videosorveglianza, salvo il caso in cui
le rilevazioni siano effettuate al fine di tutelare l’ordine e la sicurezza
pubblica.
L’informativa circa la
presenza dei sistemi di videosorveglianza deve essere effettuata mediante
appositi cartelli che rilevano la presenza di telecamere, le cui immagini
potranno essere conservate per un tempo massimo di 24 ore, prolungabili nel
caso di attività particolarmente rischiose.
Per ciò che concerne
l’ambito di applicazione e, in particolar modo i luoghi di lavoro, è stato
sottolineato dal Garante ancora una volta che l’eventuale attività di
sorveglianza effettuata nei luogo di lavoro deve essere esercitata pur sempre
nel rispetto del divieto di controllo a distanza dell’attività lavorativa.
Qualora, infatti, la
videosorveglianza dovesse rendersi necessaria per esigenze organizzative e
produttive, o comunque per la sicurezza del lavoro, devono essere rispettate le
condizioni di cui all’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300/1970)
che prevede l’installazione degli impianti previo accordo con le rappresentanze
sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna.
Qualora, poi, non venga raggiunto l’accordo, è previsto l’intervento
dell’Ispettorato del lavoro.
Il Garante ha
specificamente sottolineato che tali garanzie vanno osservate sia all’interno
degli edifici, sia in altri contesti in cui è prestata l’attività lavorativa,
come ad esempio nei cantieri edili.
Il mancato rispetto di tali
prescrizioni comporta la sanzione amministrativa prevista dall’art. 162, comma
2-ter del Codice della Privacy quantificata da trentamila a centottantamila
euro e, laddove l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza sia preordinato al
controllo a distanza dei lavoratori o ad effettuare indagini sulle loro
opinioni, integra la fattispecie di reato prevista dall’art. 38 della Legge n.
300/1970.
Il Garante ha pertanto
prescritto di adeguarsi a quanto contenuto nella nota in oggetto e più
precisamente:
- entro 12 mesi bisognerà
rendere l’informativa visibile anche quando il sistema di videosorveglianza sia
eventualmente attivo in orario notturno, nonché adottare le misure minime di
sicurezza a protezione dei dati registrati tramite impianti di
videosorveglianza;
- entro sei mesi bisognerà
adeguarsi alle prescrizioni indicate nel documento relativo alla verifica
preliminare che interessano i trattamenti che presentano rischi specifici per i
diritti e le libertà fondamentali degli interessati, oltre adottare le misure
necessarie per garantire il rispetto delle prescrizioni indicate nel
Provvedimento per quanto concerne i sistemi integrati di videosorveglianza.