INAIL - LAVORATORI CASSINTEGRATI IMPIEGATI IN PROGETTI DI FORMAZIONE O RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE - OBBLIGO
ASSICURATIVO E PREMIO INAIL - CIRCOLARE N. 18/2010
Il Decreto
interministeriale del 18 dicembre 2009, ha definito le modalità attuative delle
disposizioni introdotte, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010,
dall’art. 1, co. 1, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 (cfr. da ultimo Not.
7/2009), convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, in
tema di utilizzo dei lavoratori percettori di prestazioni di sostegno al
reddito in progetti di formazione e riqualificazione professionale, che
includano anche attività produttiva connessa all’apprendimento.
Si ricorda che, secondo
quanto stabilito dal decreto ministeriale in parola:
- possono essere utilizzati
nei progetti in questione i lavoratori sospesi in Cassa Integrazione Guadagni
ordinaria, straordinaria o in deroga, ovvero sospesi a seguito di stipula di
contratti di solidarietà o ai sensi dell’art. 19, comma 1, della Legge 28
gennaio 2009, n. 2.;
- il datore di lavoro che
intende inserire i lavoratori su indicati nei progetti di formazione o
riqualificazione professionale deve sottoscrivere uno specifico accordo in sede
ministeriale e, “là dove previsto”, con le stesse parti che hanno sottoscritto
l’accordo relativo agli ammortizzatori sociali (sulla base di apposita delega
da parte del Ministero del Lavoro, l’accordo può essere sottoscritto presso la
Direzione Regionale o Provinciale del Lavoro competente in relazione all’unità
produttiva interessata). Qualora si tratti di lavoratori percettori di
trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni in deroga, rientranti nel programma
di interventi di sostegno al reddito e di “politica attiva” del lavoro di cui
all’Accordo del 13 febbraio 2009 fra Stato, Regioni e Province autonome,
l’accordo deve essere sottoscritto anche dalla competente Regione o Provincia
autonoma;
- al lavoratore utilizzato
nei progetti di formazione o riqualificazione è riconosciuta, a titolo
retributivo ed a carico del datore di lavoro, la differenza tra il trattamento
di sostegno al reddito spettante e la retribuzione originaria.
L’Inps provvede comunque ad
accantonare, per ogni lavoratore coinvolto, la contribuzione figurativa
prevista per la tipologia di sostegno al reddito di cui è titolare il
lavoratore medesimo.
Per i lavoratori sospesi ad
orario ridotto, utilizzati nei progetti, si continua ad applicare, ai fini del
premio Inail, il tasso previsto dalla normativa vigente per le ipotesi di
riduzione dell’orario di lavoro.
Relativamente ai lavoratori
sospesi a zero ore, l’importo del premio assicurativo Inail viene calcolato in
base alla retribuzione di ragguaglio, pari al minimale di rendita, ed al tasso
di tariffa pari al 5 per mille. A tale fine, il datore di lavoro, a seguito
della stipula dell’accordo, inoltra apposita comunicazione all’Inail, che
provvede all’applicazione del premio suddetto.
Tutto ciò premesso si
informa che, in riferimento al D. M. 18 dicembre 2009, l’Inail ha diramato le
istruzioni di sua competenza con circolare n. 18 del 30 aprile 2010 che si
riassume di seguito.
In particolare, l’Istituto
ha precisato che, per i lavoratori sospesi ad orario ridotto utilizzati nei
progetti di formazione o riqualificazione professionale, il datore di lavoro
deve continuare ad applicare il tasso di premio calcolato in base alla voce
tariffaria corrispondente alla lavorazione normalmente esercitata ed alla base
imponibile rapportata alle ore complessive da retribuire a carico del datore di
lavoro medesimo, in base alle vigenti disposizioni.
In questa ipotesi,
pertanto, la competente Sede Inail non dovrà effettuare alcuna variazione e
procederà secondo le regole generali.
Per i lavoratori sospesi a
zero ore, il premio deve essere invece calcolato in base alla retribuzione di
ragguaglio, pari al minimale di rendita, con applicazione del criterio della
retribuzione convenzionale annuale divisibile in trecento giorni lavorativi, ed
alla voce tariffaria “0611” della “Gestione Artigianato” (pari al 5 per mille),
che trova attuazione a prescindere dall’inquadramento settoriale dell’azienda.
Per tali lavoratori:
- il datore di lavoro è
tenuto ad effettuare, nei termini previsti dalla vigente normativa e mediante
la modulistica reperibile nel sito Internet dell’Inail, la denuncia di
variazione e la comunicazione all’Istituto del cognome, nome e codice fiscale
dei lavoratori utilizzati nel progetto di formazione o riqualificazione, nonché
della durata di quest’ultimo;
- la Sede Inail:
- in caso di datore di
lavoro inquadrato nella “Gestione Artigianato” ed avente una polizza dipendenti
già in essere, dovrà limitarsi ad istituire una voce di tariffa “0611”
nell’ambito della polizza dipendenti con settore attività artigianato;
- nell’ipotesi di datore di
lavoro inquadrato in una Gestione diversa dall’ “Artigianato” (e cioè
“Industria”, “Terziario” ovvero “Altre Attività”), avente posizione
assicurativa territoriale (PAT) e polizza dipendenti con settore attività non
artigiano, atteso che nella stessa PAT può sussistere solo una polizza
dipendenti, dovrà istituire una nuova PAT con settore attività e polizza
dipendenti “Artigianato” e voce di tariffa “0611”.
Si fa riserva di comunicare
i chiarimenti operativi che, in merito al decreto in argomento, dovessero
essere forniti a livello ministeriale o da parte dell’Inps.