INAIL - LAVORATORI CASSINTEGRATI IMPIEGATI IN PROGETTI DI FORMAZIONE O RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE - OBBLIGO ASSICURATIVO E PREMIO INAIL - CIRCOLARE N. 18/2010

 

Il Decreto interministeriale del 18 dicembre 2009, ha definito le modalità attuative delle disposizioni introdotte, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, dall’art. 1, co. 1, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 (cfr. da ultimo Not. 7/2009), convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, in tema di utilizzo dei lavoratori percettori di prestazioni di sostegno al reddito in progetti di formazione e riqualificazione professionale, che includano anche attività produttiva connessa all’apprendimento.

Si ricorda che, secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale in parola:

- possono essere utilizzati nei progetti in questione i lavoratori sospesi in Cassa Integrazione Guadagni ordinaria, straordinaria o in deroga, ovvero sospesi a seguito di stipula di contratti di solidarietà o ai sensi dell’art. 19, comma 1, della Legge 28 gennaio 2009, n. 2.;

- il datore di lavoro che intende inserire i lavoratori su indicati nei progetti di formazione o riqualificazione professionale deve sottoscrivere uno specifico accordo in sede ministeriale e, “là dove previsto”, con le stesse parti che hanno sottoscritto l’accordo relativo agli ammortizzatori sociali (sulla base di apposita delega da parte del Ministero del Lavoro, l’accordo può essere sottoscritto presso la Direzione Regionale o Provinciale del Lavoro competente in relazione all’unità produttiva interessata). Qualora si tratti di lavoratori percettori di trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni in deroga, rientranti nel programma di interventi di sostegno al reddito e di “politica attiva” del lavoro di cui all’Accordo del 13 febbraio 2009 fra Stato, Regioni e Province autonome, l’accordo deve essere sottoscritto anche dalla competente Regione o Provincia autonoma;

- al lavoratore utilizzato nei progetti di formazione o riqualificazione è riconosciuta, a titolo retributivo ed a carico del datore di lavoro, la differenza tra il trattamento di sostegno al reddito spettante e la retribuzione originaria.

L’Inps provvede comunque ad accantonare, per ogni lavoratore coinvolto, la contribuzione figurativa prevista per la tipologia di sostegno al reddito di cui è titolare il lavoratore medesimo.

Per i lavoratori sospesi ad orario ridotto, utilizzati nei progetti, si continua ad applicare, ai fini del premio Inail, il tasso previsto dalla normativa vigente per le ipotesi di riduzione dell’orario di lavoro.

Relativamente ai lavoratori sospesi a zero ore, l’importo del premio assicurativo Inail viene calcolato in base alla retribuzione di ragguaglio, pari al minimale di rendita, ed al tasso di tariffa pari al 5 per mille. A tale fine, il datore di lavoro, a seguito della stipula dell’accordo, inoltra apposita comunicazione all’Inail, che provvede all’applicazione del premio suddetto.

Tutto ciò premesso si informa che, in riferimento al D. M. 18 dicembre 2009, l’Inail ha diramato le istruzioni di sua competenza con circolare n. 18 del 30 aprile 2010 che si riassume di seguito.

In particolare, l’Istituto ha precisato che, per i lavoratori sospesi ad orario ridotto utilizzati nei progetti di formazione o riqualificazione professionale, il datore di lavoro deve continuare ad applicare il tasso di premio calcolato in base alla voce tariffaria corrispondente alla lavorazione normalmente esercitata ed alla base imponibile rapportata alle ore complessive da retribuire a carico del datore di lavoro medesimo, in base alle vigenti disposizioni.

In questa ipotesi, pertanto, la competente Sede Inail non dovrà effettuare alcuna variazione e procederà secondo le regole generali.

Per i lavoratori sospesi a zero ore, il premio deve essere invece calcolato in base alla retribuzione di ragguaglio, pari al minimale di rendita, con applicazione del criterio della retribuzione convenzionale annuale divisibile in trecento giorni lavorativi, ed alla voce tariffaria “0611” della “Gestione Artigianato” (pari al 5 per mille), che trova attuazione a prescindere dall’inquadramento settoriale dell’azienda. Per tali lavoratori:

- il datore di lavoro è tenuto ad effettuare, nei termini previsti dalla vigente normativa e mediante la modulistica reperibile nel sito Internet dell’Inail, la denuncia di variazione e la comunicazione all’Istituto del cognome, nome e codice fiscale dei lavoratori utilizzati nel progetto di formazione o riqualificazione, nonché della durata di quest’ultimo;

- la Sede Inail:

- in caso di datore di lavoro inquadrato nella “Gestione Artigianato” ed avente una polizza dipendenti già in essere, dovrà limitarsi ad istituire una voce di tariffa “0611” nell’ambito della polizza dipendenti con settore attività artigianato;

- nell’ipotesi di datore di lavoro inquadrato in una Gestione diversa dall’ “Artigianato” (e cioè “Industria”, “Terziario” ovvero “Altre Attività”), avente posizione assicurativa territoriale (PAT) e polizza dipendenti con settore attività non artigiano, atteso che nella stessa PAT può sussistere solo una polizza dipendenti, dovrà istituire una nuova PAT con settore attività e polizza dipendenti “Artigianato” e voce di tariffa “0611”.

Si fa riserva di comunicare i chiarimenti operativi che, in merito al decreto in argomento, dovessero essere forniti a livello ministeriale o da parte dell’Inps.