ASSISTENZA
FISCALE SOSTITUTI D'IMPOSTA - CONGUAGLIO
(D.M.
- Finanze - 31/5/99, n. 164, artt. 19 e 20, G.U. 11/6/99, n. 135)
Qualora
dal prospetto di liquidazione risultino somme a debito per il contribuente, i
sostituti d'imposta devono:
-
trattenerle sulla retribuzione corrisposta nel mese di luglio;
-
versarle nel termine previsto per il versamento delle ritenute di acconto del
dichiarante relative allo stesso mese.
Se
la retribuzione o la rata di pensione corrisposta nel mese di luglio risulta
insufficiente per il pagamento dell'importo complessivamente risultante a
debito, il sostituto trattiene la parte residua dalle retribuzioni corrisposte
nei periodi di paga immediatamente successivi dello stesso periodo d'imposta
applicando gli interessi stabiliti per il differito pagamento delle imposte sui
redditi.
Le
somme risultanti a credito sono rimborsate:
-
mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante nel
mese di luglio, ovvero
-
utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle ritenute operate dal
medesimo sostituto.
Qualora
anche l'ammontare complessivo delle ritenute risulti insufficiente a consentire
il rimborso delle somme risultanti a credito, il sostituto rimborsa gli importi
residui operando sulle ritenute d'acconto dei mesi successivi dello stesso
periodo d'imposta.
Le
somme risultanti a credito dalle dichiarazioni integrative sono rimborsate
mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante nel
mese di dicembre, ovvero utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo
delle ritenute operate dal sostituto nello stesso mese.
L'importo
della seconda o unica rata di acconto è trattenuto dalla retribuzione
corrisposta nel mese di novembre. Qualora la retribuzione risulti
insufficiente, la parte residua maggiorata dagli interessi previsti per il
differimento dei pagamenti delle imposte sui redditi, è trattenuta dalla
retribuzione corrisposta nel mese di dicembre.
In
caso di ulteriore incapienza, il sostituto comunica al contribuente l'ammontare
del debito residuo che lo stesso deve versare.
I
contribuenti che intendono versare somme inferiori per acconti d'imposta (art.
4, comma 2, lett. B e c, D.L. n. 69/1989) devono determinare, sotto la propria
responsabilità, l'importo delle somme che ritengono dovute e darne
comunicazione in sede di dichiarazione o, per la seconda o unica rata di
acconto, con apposita comunicazione da presentare al sostituto d'imposta entro
il mese di settembre.
Qualora
prima dell'effettuazione o del completamento delle operazioni sia intervenuta
la cessazione del rapporto, l'aspettativa con assenza di retribuzione o analoga
posizione, il sostituto d'imposta non effettua le operazioni a debito e
comunica agli interessati di provvedere direttamente al versamento delle somme
risultanti dalla dichiarazione presentata.
Nel
caso di decesso del contribuente prima dell'effettuazione del conguaglio, il
sostituto di imposta non deve svolgere tali operazioni e comunica agli eredi
che le somme risultanti dalla dichiarazione devono essere versate dagli stessi
nei termini previsti per questi soggetti (proroga di sei mesi ex art. 65,
D.P.R. n. 600/1973).