LEGGE 68/1999 - COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO - COMPUTABILITA’ NELLA QUOTA DI RISERVA DEL LAVORATORE DIVENUTO INABILE - MINISTERO DEL LAVORO  - INTERPELLO N. 17/2010

 

Il Ministero del Lavoro ha risposto ad un quesito concernente la computabilità nella quota di riserva aziendale del lavoratore assunto come normodotato e divenuto parzialmente inabile al lavoro nel corso dello svolgimento del rapporto stesso, agli effetti della (ex) certificazione di ottemperanza.

Ai sensi dell’art. 4, co. 4, della L. n. 68/1999 e dell’art. 3, co. 2, del D.P.R. n. 333/2000, recante il relativo Regolamento di esecuzione, i lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia possono essere computati nella quota di riserva di cui all’articolo 3:

- se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%;

- se sia stato riconosciuto un grado di invalidità superiore al 33%, quando l’inabilità sopravvenuta è causata da infortunio o malattia professionale;

salvo che siano divenuti inabili a causa dell`inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

La materia è stata sottoposta al Ministero del Lavoro con istanza di interpello, al fine di chiarire:

- se la computabilità nell’aliquota d’obbligo consegua direttamente alla visita medica svolta presso la ASL, che accerti l’avvenuto raggiungimento o superamento della soglia del 60% della riduzione della capacità lavorativa (l’accertamento è a cura dell’Inail e la soglia minima è del 34%, se l’inabilità consegue a causa lavorativa);

- se, in caso di risposta affermativa al precedente quesito, detto lavoratore sia immediatamente computabile agli effetti della certificazione di ottemperanza, anche qualora non sia stato inserito nel prospetto informativo inviato nel tempo intercorrente tra la visita comprovante l’inabilità ed il rilascio della certificazione.

Con risposta 24 maggio 2010 il Ministero ha rilevato come il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in L. n. 133/2008, abbia semplificato la documentazione attraverso cui attestare l’ottemperanza alla materia del collocamento obbligatorio da parte delle imprese che partecipano a bandi per appalti pubblici o che intrattengono rapporti convenzionali o di concessione con le Pubbliche Amministrazioni. E’ stata infatti, cancellata la necessità di produrre apposita certificazione di ottemperanza rilasciata a cura dei competenti servizi della Provincia, essendo sufficiente la sola dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa che attesti di essere in regola con le norme sul diritto al lavoro dei disabili. Ad avviso del Ministero, agli effetti della computabilità nella quota d’obbligo di un lavoratore assunto come normodotato e divenuto inabile nel corso del rapporto di lavoro, è sufficiente che il soggetto che rilascia l’autocertificazione in parola - cioè il datore di lavoro -  sia in grado di affermare la sussistenza dei presupposti indicati, vale a dire: - la certificazione medica che attesti una percentuale di invalidità in linea con il limite legale; - e la mancanza di una sentenza definitiva che accerti responsabilità datoriali nel determinismo dell’evento infortunistico. Si tratta, infatti, di elementi di fatto, non suscettibili di valutazione di carattere discrezionale.