LEGGE 68/1999 - COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO -
COMPUTABILITA’ NELLA QUOTA DI RISERVA DEL LAVORATORE
DIVENUTO INABILE - MINISTERO DEL LAVORO
- INTERPELLO N. 17/2010
Il Ministero del Lavoro ha
risposto ad un quesito concernente la computabilità nella quota di riserva
aziendale del lavoratore assunto come normodotato e divenuto parzialmente
inabile al lavoro nel corso dello svolgimento del rapporto stesso, agli effetti
della (ex) certificazione di ottemperanza.
Ai sensi dell’art. 4, co.
4, della L. n. 68/1999 e dell’art. 3, co. 2, del D.P.R. n. 333/2000, recante il
relativo Regolamento di esecuzione, i lavoratori che divengono inabili allo
svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia
possono essere computati nella quota di riserva di cui all’articolo 3:
- se hanno subito una
riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%;
- se sia stato riconosciuto
un grado di invalidità superiore al 33%, quando l’inabilità sopravvenuta è
causata da infortunio o malattia professionale;
salvo che siano divenuti
inabili a causa dell`inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in
sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
La materia è stata
sottoposta al Ministero del Lavoro con istanza di interpello, al fine di
chiarire:
- se la computabilità
nell’aliquota d’obbligo consegua direttamente alla visita medica svolta presso
la ASL, che accerti l’avvenuto raggiungimento o superamento della soglia del
60% della riduzione della capacità lavorativa (l’accertamento è a cura
dell’Inail e la soglia minima è del 34%, se l’inabilità consegue a causa
lavorativa);
- se, in caso di risposta
affermativa al precedente quesito, detto lavoratore sia immediatamente
computabile agli effetti della certificazione di ottemperanza, anche qualora
non sia stato inserito nel prospetto informativo inviato nel tempo
intercorrente tra la visita comprovante l’inabilità ed il rilascio della
certificazione.
Con risposta 24 maggio 2010
il Ministero ha rilevato come il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in L.
n. 133/2008, abbia semplificato la documentazione attraverso cui attestare
l’ottemperanza alla materia del collocamento obbligatorio da parte delle
imprese che partecipano a bandi per appalti pubblici o che intrattengono
rapporti convenzionali o di concessione con le Pubbliche Amministrazioni. E’
stata infatti, cancellata la necessità di produrre apposita certificazione di
ottemperanza rilasciata a cura dei competenti servizi della Provincia, essendo
sufficiente la sola dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa che
attesti di essere in regola con le norme sul diritto al lavoro dei disabili. Ad
avviso del Ministero, agli effetti della computabilità nella quota d’obbligo di
un lavoratore assunto come normodotato e divenuto inabile nel corso del
rapporto di lavoro, è sufficiente che il soggetto che rilascia
l’autocertificazione in parola - cioè il datore di lavoro - sia in grado di affermare la sussistenza dei
presupposti indicati, vale a dire: - la certificazione medica che attesti una
percentuale di invalidità in linea con il limite legale; - e la mancanza di una
sentenza definitiva che accerti responsabilità datoriali nel determinismo
dell’evento infortunistico. Si tratta, infatti, di elementi di fatto, non
suscettibili di valutazione di carattere discrezionale.