APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - AUTISTI -
COMPATIBILTA’ - MINISTERO DEL LAVORO - NOTA 28 APRILE 2010
Il
Ministero del Lavoro, con nota del 28 aprile 2010, che si riproduce in calce
alla presente, si é pronunciato recentemente in merito alla compatibilità della
Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) con la qualifica di apprendista.
La
Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), introdotta dalla Direttiva
Comunitaria n. 2003/59/CE e recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs. n.
286/2005, prevede che per la guida di veicoli impegnati in operazioni di
autotrasporto professionale ove sia richiesta la patente C, C+E, D e D+E, il
conducente sia titolare anche di una carta di qualificazione (CQC) che attesti
la sua particolare formazione professionale.
Al
riguardo, il Ministero ha chiarito che non vi è incompatibilità tra il possesso
della CQC ed il compimento del percorso formativo caratterizzante il contratto
di apprendistato professionalizzante.
La CQC
é stata introdotta, in sostituzione dei certificati di abilitazione
professionale, non allo scopo di limitare l’utilizzo di determinate tipologie
contrattuali, bensì per migliorare la sicurezza stradale.
L’autista
di veicoli impegnati in operazioni di autotrasporto professionale, per poter
svolgere il periodo di apprendistato così come regolato dalla contrattazione
collettiva, deve avere tutti i requisiti previsti dalla normativa di settore,
compreso il possesso della CQC.
L’acquisizione
di un attestato formativo idoneo allo svolgimento di una determinata attività
non preclude quindi il ricorso all’apprendistato, ma può, eventualmente,
consentire alle parti sociali di definire le ipotesi per una modulazione
ridotta del percorso formativo.
Il
contratto di apprendistato professionalizzante - precisa il dicastero - ha una
specifica finalità in quanto non é volto tanto all’acquisizione di una
qualifica professionale ma al conseguimento di una qualificazione, ossia di una
formazione teorica/pratica più completa, attinente non solo lo svolgimento
della mansione assegnata, individuata dalla qualifica contrattuale, ma anche
un’articolata conoscenza del contesto lavorativo e delle relative attività.
Ministero del Lavoro
Roma, 28 aprile 2010
Prot.15/V/0009532/14.01.04.18
Oggetto: obbligo CQC e
apprendistato.
Con riferimento al quesito
rappresentato, relativo al necessario possesso della Carta di Qualificazione
che attesti la formazione professionale per lo svolgimento dell’attività di
conducente professionale e alla sua compatibilità con il contratto di apprendistato
professionalizzante, si fa presente che il possesso del suddetto CQC e il
compimento dei relativi percorsi formativi non sembrano precludere la
conclusione del contratto di apprendistato professionalizzante di cui all’art.
49 del D.lgs. 276/03.
Infatti, in via generale,
si evidenzia che l’acquisizione di un attestato formativo idoneo allo
svolgimento di una determinata attività non è di per sé motivo per escludere il
ricorso al contratto di apprendistato, ma può, eventualmente, consentire alle
parti sociali di definire le ipotesi per una modulazione ridotta del percorso
formativo.
Inoltre, si deve tenere
presente che il CQC, introdotto dalla direttiva Comunitaria n. 2003/59/CE in
sostituzione dei certificati di abilitazione professionale, non è stato
introdotto allo scopo di limitare il ricorso a determinate tipologie
contrattuali, bensì per migliorare la sicurezza stradale.
Pertanto, tale attestato è
un documento abilitativo, insieme alla patente, necessario per l’accesso
all’attività dell’autotrasporto professionale, e la sua funzione è quella di
attestare la particolare formazione professionale del conducente garantito
dallo svolgimento della formazione di base e della formazione periodica
obbligatoria.
Di conseguenza, per poter
svolgere il periodo di apprendistato così come regolato dalla contrattazione
collettiva, l’autista di veicoli impegnati in operazione di autotrasporto
professionale deve possedere tutti i requisiti previsti dalla normativa di
settore compreso il CQC.
Il contrailo di apprendistato
professionalizzante ha, invece, una propria specifica finalità in quanto non è
volto tanto alla acquisizione di una qualifica professionale e non costituisce
necessariamente requisito per lo svolgimento di una professione ma è diretto a
far conseguire una qualificazione, cioè l’acquisizione di un bagaglio formativo
di nozioni di carattere teorico-pratico quanto più completo possibile, legato
non solamente allo svolgimento della mansione assegnata, individuata dalla
qualifica contrattuale, ma ad una più complessa ed articolata conoscenza sia
del contesto lavorativo che delle attività che in esso sono svolte.