APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - AUTISTI - COMPATIBILTA’ - MINISTERO DEL LAVORO - NOTA 28 APRILE 2010

 

Il Ministero del Lavoro, con nota del 28 aprile 2010, che si riproduce in calce alla presente, si é pronunciato recentemente in merito alla compatibilità della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) con la qualifica di apprendista.

La Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), introdotta dalla Direttiva Comunitaria n. 2003/59/CE e recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs. n. 286/2005, prevede che per la guida di veicoli impegnati in operazioni di autotrasporto professionale ove sia richiesta la patente C, C+E, D e D+E, il conducente sia titolare anche di una carta di qualificazione (CQC) che attesti la sua particolare formazione professionale.

Al riguardo, il Ministero ha chiarito che non vi è incompatibilità tra il possesso della CQC ed il compimento del percorso formativo caratterizzante il contratto di apprendistato professionalizzante.

La CQC é stata introdotta, in sostituzione dei certificati di abilitazione professionale, non allo scopo di limitare l’utilizzo di determinate tipologie contrattuali, bensì per migliorare la sicurezza stradale.

L’autista di veicoli impegnati in operazioni di autotrasporto professionale, per poter svolgere il periodo di apprendistato così come regolato dalla contrattazione collettiva, deve avere tutti i requisiti previsti dalla normativa di settore, compreso il possesso della CQC.

L’acquisizione di un attestato formativo idoneo allo svolgimento di una determinata attività non preclude quindi il ricorso all’apprendistato, ma può, eventualmente, consentire alle parti sociali di definire le ipotesi per una modulazione ridotta del percorso formativo.

Il contratto di apprendistato professionalizzante - precisa il dicastero - ha una specifica finalità in quanto non é volto tanto all’acquisizione di una qualifica professionale ma al conseguimento di una qualificazione, ossia di una formazione teorica/pratica più completa, attinente non solo lo svolgimento della mansione assegnata, individuata dalla qualifica contrattuale, ma anche un’articolata conoscenza del contesto lavorativo e delle relative attività.

 

 

Ministero del Lavoro

 

Roma, 28 aprile 2010

 

Prot.15/V/0009532/14.01.04.18

 

Oggetto: obbligo CQC e apprendistato.

Con riferimento al quesito rappresentato, relativo al necessario possesso della Carta di Qualificazione che attesti la formazione professionale per lo svolgimento dell’attività di conducente professionale e alla sua compatibilità con il contratto di apprendistato professionalizzante, si fa presente che il possesso del suddetto CQC e il compimento dei relativi percorsi formativi non sembrano precludere la conclusione del contratto di apprendistato professionalizzante di cui all’art. 49 del D.lgs. 276/03.

Infatti, in via generale, si evidenzia che l’acquisizione di un attestato formativo idoneo allo svolgimento di una determinata attività non è di per sé motivo per escludere il ricorso al contratto di apprendistato, ma può, eventualmente, consentire alle parti sociali di definire le ipotesi per una modulazione ridotta del percorso formativo.

Inoltre, si deve tenere presente che il CQC, introdotto dalla direttiva Comunitaria n. 2003/59/CE in sostituzione dei certificati di abilitazione professionale, non è stato introdotto allo scopo di limitare il ricorso a determinate tipologie contrattuali, bensì per migliorare la sicurezza stradale.

Pertanto, tale attestato è un documento abilitativo, insieme alla patente, necessario per l’accesso all’attività dell’autotrasporto professionale, e la sua funzione è quella di attestare la particolare formazione professionale del conducente garantito dallo svolgimento della formazione di base e della formazione periodica obbligatoria.

Di conseguenza, per poter svolgere il periodo di apprendistato così come regolato dalla contrattazione collettiva, l’autista di veicoli impegnati in operazione di autotrasporto professionale deve possedere tutti i requisiti previsti dalla normativa di settore compreso il CQC.

Il contrailo di apprendistato professionalizzante ha, invece, una propria specifica finalità in quanto non è volto tanto alla acquisizione di una qualifica professionale e non costituisce necessariamente requisito per lo svolgimento di una professione ma è diretto a far conseguire una qualificazione, cioè l’acquisizione di un bagaglio formativo di nozioni di carattere teorico-pratico quanto più completo possibile, legato non solamente allo svolgimento della mansione assegnata, individuata dalla qualifica contrattuale, ma ad una più complessa ed articolata conoscenza sia del contesto lavorativo che delle attività che in esso sono svolte.