SOGGETTI ABILITATI ALLA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
LAVORISTICA - CHIARIMENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO - NOTA N. 25/2010
Il Ministero del Lavoro con
la nota
n. 25/2010 del 29 aprile 2010, che si riporta in allegato alla presente,
chiarisce che sono abilitati alla predisposizione e alla trasmissione, anche in
via telematica, della documentazione relativa agli adempimenti in materia di
lavoro, previdenza e assistenza sociale dei lavoratori dipendenti,
esclusivamente i consulenti del lavoro e gli altri professionisti individuati
dall’art. 1, co. 1, della L. n.12/1979, nonché i servizi o centri di assistenza
fiscale istituiti dalle associazioni di categoria delle imprese artigiane e
delle altre piccole imprese secondo le modalità indicate nel Vademecum sul
Libro Unico del Lavoro.
Nella nota in parola il
Dicastero sottolinea come tra i suddetti adempimenti rientrino l’invio della
comunicazione obbligatoria, l’elaborazione e la trasmissione del LUL, dei
prospetti informativi relativi ai disabili e della documentazione di natura
contributiva (DM10, Emens o Uniemens e Com.Unica).
Il Dicastero precisa,
quindi, che non sono abilitati agli adempimenti di cui trattasi né i centri di
elaborazione dati (CED) che, secondo quanto previsto dalla richiamata legge n.
12/79, possono effettuare esclusivamente attività esecutive e di servizio quali
le mere operazioni di calcolo e stampa dei dati retributivi, nonché le attività
strumentali e accessorie, nè quei soggetti che svolgono adempimenti di natura
fiscale (tributaristi, consulenti fiscali, etc.) salvo si tratti di
commercialisti o esperti contabili che abbiano informato preventivamente
Ministero
del Lavoro
Roma,
29 aprile 2010
Prot.
25/Segr/0007867/
Oggetto:
soggetti abilitati alla trasmissione della documentazione lavoristica e
previdenziale.
Come
noto le più recenti modifiche apportate alla disciplina in materia di lavoro
tendono ad informatizzare e quindi a “smaterializzare” l’effettuazione dei
principali adempimenti lavoristici (comunicazioni al Centro per l’impiego,
Libro Unico del Lavoro, inoltro prospetti informativi di cui alla L. n.
68/1999) e previdenziali (Uniemens).
La
modalità di effettuazione di tali adempimenti ha rafforzato il ruolo degli
“intermediari” a ciò abilitati - quali i consulenti del lavoro e gli altri
professionisti individuati dalla L, n. 12/1979 nonché i servizi o i centri di
assistenza fiscale istituiti dalle associazioni di categoria delle imprese
artigiane e delle altre piccole imprese - che sono da ritenersi interlocutori
privilegiati degli organismi pubblici preposti al controllo degli stessi
adempimenti.
Va poi
evidenziato che la crescente “smaterializzazione” delle operazioni relative
agli adempimenti di lavoro e previdenza incide, inevitabilmente, sugli aspetti
operativi legati allo svolgimento degli adempimenti medesimi e sul rispetto delle
prerogative dei soggetti a ciò abilitati o autorizzati in quanto le modalità
gestionali e di comunicazione telematica dei dati lavoristici e previdenziali
possono rendere incerta la reale ed effettiva riconducibilità degli stessi
adempimenti ai soggetti tenuti all’inoltro.
Pertanto,
si ritiene opportuno fornire indicazioni volte ad assicurare la qualità
dell’attività svolta da tali “intermediari” e a prevenire fenomeni di
abusivismo nell’affidamento e nello svolgimento delle procedure.
In tal
senso, deve preliminarmente essere ribadita la centralità della L. n. 12/1979
che, con estrema chiarezza, evidenzia quali sono i soggetti abilitati a
svolgere gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale
dei lavoratori dipendenti.
Fra
tali adempimenti rientrano, senz’altro, l’invio della comunicazione
obbligatoria, l’elaborazione e la trasmissione del Libro Unico del Lavoro e dei
prospetti informativi relativi ai disabili, nonché la trasmissione della
documentazione di natura contributiva (DM10, Emens o più recentemente Uniemens
e Com.Unica).
Eventuali
altre discipline che sembrerebbero “impattare” sulla stessa materia, anche se
riferite a meri adempimenti accessori quale la trasmissione di tale
documentazione (ad esempio la previsione contenuta nell’art. 44, co.
9, della L. n. 326/2003 in materia di dati contributivi) non potranno dunque
che essere lette alla luce o, meglio, in combinato disposto con l’art. 1, commi
1 e 4, della L. n. 12/1979.
Da ciò
deriva quindi, sia pur indirettamente, che la predisposizione e la trasmissione
telematica della documentazione previdenziale (DM10, Emens o Uniemens e
Com.Unica) non può che essere effettuata da coloro che hanno titolo a
legittimare la confomlità dei dati elaborati alle disposizioni di legge.
Inoltre
va evidenziato che il soggetto che effettua la trasmissione della
documentazione lavoristica e contributiva è al contempo “interlocutore” degli
Istituti previdenziali e di questo Ministero nei casi di richieste di
chiarimenti, integrazioni o correzioni della documentazione trasmessa; attività
queste che, evidentemente, non possono che provenire da coloro che sono
responsabili dei dati trasmessi in virtù delle disposizioni della citata L.
n.12/1979.
Da
quanto premesso deriva in primo luogo che non risultano abilitati alla
trasmissione della documentazione lavoristica e previdenziale in via
informatica i centri di elaborazione dati (CED) in quanto gli stessi, ai sensi
dell’art. 1, co. 5 della L. n. 12/1979, possono effettuare “esclusivamente”
attività esecutive e di servizio, quali le mere operazioni di calcolo e stampa
dei dati retributivi nonché le attività strumentali ed accessorie, come più
volte evidenziato da questo Ministero (cfr. Vademecum sul Libro Unico del
Lavoro del 5 dicembre 2008).
Parimenti
non sono da considerarsi abilitati alla predisposizione e trasmissione della
documentazione lavoristica e previdenziale quei soggetti che possono svolgere
solo adempimenti di natura fiscale, quali i tributaristi e gli esperti
tributaristi, i consulenti fiscali, i revisori contabili e i titolari di
iscrizione alla CCIAA, salvo che non si tratti di commercialisti o esperti
contabili che abbiano provveduto ad informare preventivamente
Si
ribadisce pertanto che risultano abilitati alla predisposizione e trasmissione
della documentazione relativa agli adempimenti in materia di lavoro, previdenza
ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, anche mediante strumenti
telematici, solo i consulenti dei lavoro e gli altri professionisti individuati
dall’art. l, comma 1, della L. n. 12/1979, nonché i servizi o centri di
assistenza fiscale istituiti dalle associazioni di categoria delle imprese
artigiane e delle altre piccole imprese secondo le modalità dettate nel già
richiamato Vademecum sul Libro Unico del Lavoro emanato da questo Ministero. Si
invitano pertanto codesti Uffici a voler assicurare il rispetto delle
indicazioni fomite con la presente circolare.