SOGGETTI ABILITATI ALLA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE LAVORISTICA - CHIARIMENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO - NOTA N. 25/2010

 

Il Ministero del Lavoro con la nota n. 25/2010 del 29 aprile 2010, che si riporta in allegato alla presente, chiarisce che sono abilitati alla predisposizione e alla trasmissione, anche in via telematica, della documentazione relativa agli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, esclusivamente i consulenti del lavoro e gli altri professionisti individuati dall’art. 1, co. 1, della L. n.12/1979, nonché i servizi o centri di assistenza fiscale istituiti dalle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese secondo le modalità indicate nel Vademecum sul Libro Unico del Lavoro.

Nella nota in parola il Dicastero sottolinea come tra i suddetti adempimenti rientrino l’invio della comunicazione obbligatoria, l’elaborazione e la trasmissione del LUL, dei prospetti informativi relativi ai disabili e della documentazione di natura contributiva (DM10, Emens o Uniemens e Com.Unica).

Il Dicastero precisa, quindi, che non sono abilitati agli adempimenti di cui trattasi né i centri di elaborazione dati (CED) che, secondo quanto previsto dalla richiamata legge n. 12/79, possono effettuare esclusivamente attività esecutive e di servizio quali le mere operazioni di calcolo e stampa dei dati retributivi, nonché le attività strumentali e accessorie, nè quei soggetti che svolgono adempimenti di natura fiscale (tributaristi, consulenti fiscali, etc.) salvo si tratti di commercialisti o esperti contabili che abbiano informato preventivamente la DPL competente territorialmente dello svolgimento dell’attività di consulenza del lavoro, ai sensi della legge predetta.

 

Ministero del Lavoro

 

Roma, 29 aprile 2010

 

Prot. 25/Segr/0007867/

 

Oggetto: soggetti abilitati alla trasmissione della documentazione lavoristica e previdenziale.

Come noto le più recenti modifiche apportate alla disciplina in materia di lavoro tendono ad informatizzare e quindi a “smaterializzare” l’effettuazione dei principali adempimenti lavoristici (comunicazioni al Centro per l’impiego, Libro Unico del Lavoro, inoltro prospetti informativi di cui alla L. n. 68/1999) e previdenziali (Uniemens).

La modalità di effettuazione di tali adempimenti ha rafforzato il ruolo degli “intermediari” a ciò abilitati - quali i consulenti del lavoro e gli altri professionisti individuati dalla L, n. 12/1979 nonché i servizi o i centri di assistenza fiscale istituiti dalle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese - che sono da ritenersi interlocutori privilegiati degli organismi pubblici preposti al controllo degli stessi adempimenti.

Va poi evidenziato che la crescente “smaterializzazione” delle operazioni relative agli adempimenti di lavoro e previdenza incide, inevitabilmente, sugli aspetti operativi legati allo svolgimento degli adempimenti medesimi e sul rispetto delle prerogative dei soggetti a ciò abilitati o autorizzati in quanto le modalità gestionali e di comunicazione telematica dei dati lavoristici e previdenziali possono rendere incerta la reale ed effettiva riconducibilità degli stessi adempimenti ai soggetti tenuti all’inoltro.

Pertanto, si ritiene opportuno fornire indicazioni volte ad assicurare la qualità dell’attività svolta da tali “intermediari” e a prevenire fenomeni di abusivismo nell’affidamento e nello svolgimento delle procedure.

In tal senso, deve preliminarmente essere ribadita la centralità della L. n. 12/1979 che, con estrema chiarezza, evidenzia quali sono i soggetti abilitati a svolgere gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti.

Fra tali adempimenti rientrano, senz’altro, l’invio della comunicazione obbligatoria, l’elaborazione e la trasmissione del Libro Unico del Lavoro e dei prospetti informativi relativi ai disabili, nonché la trasmissione della documentazione di natura contributiva (DM10, Emens o più recentemente Uniemens e Com.Unica).

Eventuali altre discipline che sembrerebbero “impattare” sulla stessa materia, anche se riferite a meri adempimenti accessori quale la trasmissione di tale documentazione (ad esempio la previsione contenuta nell’art. 44, co. 9, della L. n. 326/2003 in materia di dati contributivi) non potranno dunque che essere lette alla luce o, meglio, in combinato disposto con l’art. 1, commi 1 e 4, della L. n. 12/1979.

Da ciò deriva quindi, sia pur indirettamente, che la predisposizione e la trasmissione telematica della documentazione previdenziale (DM10, Emens o Uniemens e Com.Unica) non può che essere effettuata da coloro che hanno titolo a legittimare la confomlità dei dati elaborati alle disposizioni di legge.

Inoltre va evidenziato che il soggetto che effettua la trasmissione della documentazione lavoristica e contributiva è al contempo “interlocutore” degli Istituti previdenziali e di questo Ministero nei casi di richieste di chiarimenti, integrazioni o correzioni della documentazione trasmessa; attività queste che, evidentemente, non possono che provenire da coloro che sono responsabili dei dati trasmessi in virtù delle disposizioni della citata L. n.12/1979.

Da quanto premesso deriva in primo luogo che non risultano abilitati alla trasmissione della documentazione lavoristica e previdenziale in via informatica i centri di elaborazione dati (CED) in quanto gli stessi, ai sensi dell’art. 1, co. 5 della L. n. 12/1979, possono effettuare “esclusivamente” attività esecutive e di servizio, quali le mere operazioni di calcolo e stampa dei dati retributivi nonché le attività strumentali ed accessorie, come più volte evidenziato da questo Ministero (cfr. Vademecum sul Libro Unico del Lavoro del 5 dicembre 2008).

Parimenti non sono da considerarsi abilitati alla predisposizione e trasmissione della documentazione lavoristica e previdenziale quei soggetti che possono svolgere solo adempimenti di natura fiscale, quali i tributaristi e gli esperti tributaristi, i consulenti fiscali, i revisori contabili e i titolari di iscrizione alla CCIAA, salvo che non si tratti di commercialisti o esperti contabili che abbiano provveduto ad informare preventivamente la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio dello svolgimento dell’attività di consulenza del lavoro ai sensi della citata L. n. 12/1979.

Si ribadisce pertanto che risultano abilitati alla predisposizione e trasmissione della documentazione relativa agli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, anche mediante strumenti telematici, solo i consulenti dei lavoro e gli altri professionisti individuati dall’art. l, comma 1, della L. n. 12/1979, nonché i servizi o centri di assistenza fiscale istituiti dalle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese secondo le modalità dettate nel già richiamato Vademecum sul Libro Unico del Lavoro emanato da questo Ministero. Si invitano pertanto codesti Uffici a voler assicurare il rispetto delle indicazioni fomite con la presente circolare.