DISTACCO NELL’AMBITO DELL’UNIONE EUROPEA - MERCATO
INTERNO - D. LGS. 59/2010 DI RECEMPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE
Sulla Gazzetta Ufficiale n.
94/2010 è stato pubblicato il D.Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010 che recepisce
nell’ordinamento italiano, con quattro mesi di ritardo sul termine indicato
dall’Unione europea (28 dicembre 2009), la direttiva n. 2006/123/CE relativa ai
servizi nel mercato interno.
Obiettivo della direttiva è
quello di favorire la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione di
servizi nell’Unione Europea, assicurando il rafforzamento dei diritti degli
utenti, la promozione della qualità dei servizi, la cooperazione amministrativa
tra gli Stati membri.
Il decreto è in vigore
dall’8 maggio 2010 e, tranne alcuni settori espressamente esclusi dall’ambito
di applicazione, interessa qualunque attività economica di carattere
imprenditoriale o professionale svolta
senza vincolo di subordinazione, finalizzata allo scambio di beni o alla
fornitura di altra prestazione.
Con forte semplificazione
dell’apparato burocratico, il provvedimento abolisce tutti i regimi
autorizzatori non giustificati da “motivi imperativi di interesse generale”
(ordine pubblico, tutela dei consumatori o dei lavoratori).
Previsto, inoltre, il
divieto di imporre requisiti discriminatori in base alla cittadinanza del
prestatore o del destinatario dei servizi o, per le società, in base
all’ubicazione della sede.
Nell’ottica di uno
“snellimento” amministrativo, la direttiva impone l’obbligo di rendere
possibile l’espletamento delle procedure e delle formalità necessarie
all’esercizio dell’attività per via elettronica e di eliminare gli ostacoli
giuridici e amministrativi allo sviluppo del settore dei servizi.
Il D.Lgs. di recepimento ha
provveduto quindi a implementare lo sportello unico delle attività produttive
già introdotto dal legislatore italiano (D.L. n. 112/2008, convertito dalla L.
n. 133/2008). Per i comuni che non hanno istituito lo sportello unico
l’esercizio delle relative funzioni è delegato alle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura.
Si evidenzia, in
particolare, che, eliminato dalla stessa direttiva comunitaria il principio del
paese di origine, il decreto in esame rassicura sull’applicazione delle regole
previste per i prestatori di servizi in Italia, anche quelli provenienti da
altri Stati membri in caso di prestazione
temporanea e occasionale.
Il decreto prescrive
esplicitamente all’art. 22 che esulano dall’applicazione degli articoli 20 e 21
relativi al divieto di subordinare la prestazione di servizi a specifici requisiti:
- le materie disciplinate
dal D.Lgs. n.72/2000 inerente il distacco;
- le materie disciplinate
dal regolamento (CEE) n. 1408/71;
- gli obblighi riguardanti
il visto di ingresso e il permesso di soggiorno di cui al d.lgs. n.286/1998 e
s.m. relativi ai cittadini di Paesi terzi che si spostano in un altro Stato
membro;
- le disposizioni
riguardanti gli obblighi contrattuali e non contrattuali, compresa la forma dei
contratti, determinate in virtù delle norme di diritto internazionale privato.
Il successivo articolo 23
precisa, inoltre, che, in conformità al citato D.Lgs. n. 72/2000, ai lavoratori
distaccati in Italia nell’ambito di una prestazione di servizi da prestatori
stabiliti in un altro Stato membro, si applicano, durante il periodo del
distacco, le medesime condizioni di lavoro previste da disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative, nonchè dai contratti collettivi stipulati
dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative a livello nazionale, applicabili ai
lavoratori subordinati che effettuano prestazioni analoghe nel luogo in cui i
lavoratori distaccati svolgono la loro attività.
Si tratta di una
disposizione importante che conferma la tutela verso le imprese nazionali
rispetto alle possibili distorsioni della concorrenza e impedisce il
verificarsi di fenomeni di dumping sociale che deriverebbero dall’utilizzo di
personale alle condizioni contrattuali dello Stato di origine.