DISTACCO NELL’AMBITO DELL’UNIONE EUROPEA - MERCATO INTERNO - D. LGS. 59/2010 DI RECEMPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 94/2010 è stato pubblicato il D.Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010 che recepisce nell’ordinamento italiano, con quattro mesi di ritardo sul termine indicato dall’Unione europea (28 dicembre 2009), la direttiva n. 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

Obiettivo della direttiva è quello di favorire la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione di servizi nell’Unione Europea, assicurando il rafforzamento dei diritti degli utenti, la promozione della qualità dei servizi, la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri.

Il decreto è in vigore dall’8 maggio 2010 e, tranne alcuni settori espressamente esclusi dall’ambito di applicazione, interessa qualunque attività economica di carattere imprenditoriale o professionale  svolta senza vincolo di subordinazione, finalizzata allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione.

Con forte semplificazione dell’apparato burocratico, il provvedimento abolisce tutti i regimi autorizzatori non giustificati da “motivi imperativi di interesse generale” (ordine pubblico, tutela dei consumatori o dei lavoratori).

Previsto, inoltre, il divieto di imporre requisiti discriminatori in base alla cittadinanza del prestatore o del destinatario dei servizi o, per le società, in base all’ubicazione della sede.

Nell’ottica di uno “snellimento” amministrativo, la direttiva impone l’obbligo di rendere possibile l’espletamento delle procedure e delle formalità necessarie all’esercizio dell’attività per via elettronica e di eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi allo sviluppo del settore dei servizi.

Il D.Lgs. di recepimento ha provveduto quindi a implementare lo sportello unico delle attività produttive già introdotto dal legislatore italiano (D.L. n. 112/2008, convertito dalla L. n. 133/2008). Per i comuni che non hanno istituito lo sportello unico l’esercizio delle relative funzioni è delegato alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Si evidenzia, in particolare, che, eliminato dalla stessa direttiva comunitaria il principio del paese di origine, il decreto in esame rassicura sull’applicazione delle regole previste per i prestatori di servizi in Italia, anche quelli provenienti da altri Stati membri in caso di prestazione  temporanea e occasionale.

Il decreto prescrive esplicitamente all’art. 22 che esulano dall’applicazione degli articoli 20 e 21 relativi al divieto di subordinare la prestazione di servizi a specifici requisiti:

- le materie disciplinate dal D.Lgs. n.72/2000 inerente il distacco;

- le materie disciplinate dal regolamento (CEE) n. 1408/71;

- gli obblighi riguardanti il visto di ingresso e il permesso di soggiorno di cui al d.lgs. n.286/1998 e s.m. relativi ai cittadini di Paesi terzi che si spostano in un altro Stato membro;

- le disposizioni riguardanti gli obblighi contrattuali e non contrattuali, compresa la forma dei contratti, determinate in virtù delle norme di diritto internazionale privato.

Il successivo articolo 23 precisa, inoltre, che, in conformità al citato D.Lgs. n. 72/2000, ai lavoratori distaccati in Italia nell’ambito di una prestazione di servizi da prestatori stabiliti in un altro Stato membro, si applicano, durante il periodo del distacco, le medesime condizioni di lavoro previste da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, nonchè dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, applicabili ai lavoratori subordinati che effettuano prestazioni analoghe nel luogo in cui i lavoratori distaccati svolgono la loro attività.

Si tratta di una disposizione importante che conferma la tutela verso le imprese nazionali rispetto alle possibili distorsioni della concorrenza e impedisce il verificarsi di fenomeni di dumping sociale che deriverebbero dall’utilizzo di personale alle condizioni contrattuali dello Stato di origine.