DURC - INPS - RESPONSABILITA’ SOLIDALE E REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA - MESSAGGIO N. 12091/2010

 

Con interpello n. 3/2010 del 2 aprile 2010,  il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti sulla responsabilità solidale in materia di appalti e la sua rilevanza ai fini del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC (cfr. da ultimo Not. n. 5/2010).

Nel citato interpello il Dicastero ha rimarcato che fra appaltatore e subappaltatore sussiste un regime di solidarietà, che riguarda l’effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, nonché il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi obbligatori per infortuni sul lavoro e malattie professionali. La responsabilità solidale si estende agli interessi sui debiti previdenziali e fiscali ed alle somme accessorie dovute a titolo di sanzioni civili.

Relativamente, invece, agli effetti che si producono sulla situazione di regolarità contributiva conseguente alla contestazione di un obbligo solidale, il Ministero del Lavoro ha precisato che le verifiche effettuate ai fini del rilascio del DURC sono riconducibili all’unicità del rapporto assicurativo e previdenziale instaurato fra l’impresa richiedente e l’Ente rilasciante, al quale vanno riferiti tutti gli adempimenti connessi.

Pertanto, la posizione debitoria nei confronti degli Istituti a carico di un soggetto non impedisce il rilascio del DURC a chi, con il medesimo soggetto, è solidamente responsabile.

Ciò premesso, si informa ora che, con messaggio n. 12091 del 4 maggio 2010,  l’Inps, tenuto conto del parere espresso dal Ministero del Lavoro, ha confermato che, nelle fattispecie in parola, sussistendo le condizioni richieste dall’art. 5 del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 deve essere sempre attestata la regolarità contributiva dell’impresa.

Ai sensi dell’art. 5 del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007, la regolarità contributiva viene attestata dagli Istituti previdenziali in presenza delle seguenti condizioni: correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici; corrispondenza fra versamenti effettuati e versamenti accertati come dovuti dagli Istituti previdenziali; inesistenza di inadempienze in atto.

Il comma 2 dello stesso articolo precisa inoltre che la regolarità contributiva sussiste anche nelle ipotesi di: richiesta di rateizzazione per la quale il competente Istituto previdenziale abbia espresso parere favorevole; sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni di legge; istanza di compensazione in relazione alla quale sia stato documentato il credito.

L’Istituto ha peraltro segnalato che, al fine di tutelare il proprio credito, fra le annotazioni del certificato di regolarità contributiva dovrà essere indicato che esiste un obbligo solidale con un’altra azienda (specificandone la denominazione sociale ed il numero di posizione contributiva, laddove presente), nonché l’importo della somma contributiva dovuta a titolo di obbligazione solidale e le sanzioni civili maturate sino alla data di rilascio del DURC.