DURC - INPS - RESPONSABILITA’ SOLIDALE E REGOLARITA’
CONTRIBUTIVA - MESSAGGIO N. 12091/2010
Con interpello n. 3/2010
del 2 aprile 2010, il Ministero del
Lavoro ha fornito chiarimenti sulla responsabilità solidale in materia di
appalti e la sua rilevanza ai fini del rilascio del Documento Unico di
Regolarità Contributiva - DURC (cfr. da ultimo Not. n. 5/2010).
Nel citato interpello il
Dicastero ha rimarcato che fra appaltatore e subappaltatore sussiste un regime
di solidarietà, che riguarda l’effettuazione ed il versamento delle ritenute
fiscali sui redditi di lavoro dipendente, nonché il versamento dei contributi
previdenziali e dei contributi obbligatori per infortuni sul lavoro e malattie
professionali. La responsabilità solidale si estende agli interessi sui debiti
previdenziali e fiscali ed alle somme accessorie dovute a titolo di sanzioni
civili.
Relativamente, invece, agli
effetti che si producono sulla situazione di regolarità contributiva
conseguente alla contestazione di un obbligo solidale, il Ministero del Lavoro
ha precisato che le verifiche effettuate ai fini del rilascio del DURC sono
riconducibili all’unicità del rapporto assicurativo e previdenziale instaurato
fra l’impresa richiedente e l’Ente rilasciante, al quale vanno riferiti tutti
gli adempimenti connessi.
Pertanto, la posizione
debitoria nei confronti degli Istituti a carico di un soggetto non impedisce il
rilascio del DURC a chi, con il medesimo soggetto, è solidamente responsabile.
Ciò premesso, si informa
ora che, con messaggio n. 12091 del 4 maggio 2010, l’Inps, tenuto conto del parere espresso dal
Ministero del Lavoro, ha confermato che, nelle fattispecie in parola,
sussistendo le condizioni richieste dall’art. 5 del Decreto Ministeriale 24
ottobre 2007 deve essere sempre attestata la regolarità contributiva
dell’impresa.
Ai sensi dell’art. 5 del
Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007, la regolarità contributiva viene
attestata dagli Istituti previdenziali in presenza delle seguenti condizioni:
correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici; corrispondenza
fra versamenti effettuati e versamenti accertati come dovuti dagli Istituti
previdenziali; inesistenza di inadempienze in atto.
Il comma 2 dello stesso
articolo precisa inoltre che la regolarità contributiva sussiste anche nelle
ipotesi di: richiesta di rateizzazione per la quale il competente Istituto
previdenziale abbia espresso parere favorevole; sospensioni dei pagamenti a
seguito di disposizioni di legge; istanza di compensazione in relazione alla
quale sia stato documentato il credito.
L’Istituto ha peraltro
segnalato che, al fine di tutelare il proprio credito, fra le annotazioni del
certificato di regolarità contributiva dovrà essere indicato che esiste un
obbligo solidale con un’altra azienda (specificandone la denominazione sociale
ed il numero di posizione contributiva, laddove presente), nonché l’importo
della somma contributiva dovuta a titolo di obbligazione solidale e le sanzioni
civili maturate sino alla data di rilascio del DURC.