INPS - DECONTRIBUZIONE ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE - ANNO 2009 - D.M. 17.12.2009 - ADEMPIMENTI A CARICO IMPRESA - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DAL 21 GIUGNO AL 11 LUGLIO 2010 - CHIARIMENTI ISTITUTO

 

La Gazzetta Ufficiale n. 58 del 11 marzo 2010 ha pubblicato il testo del Decreto Interministeriale del 17 dicembre 2009 con il quale sono state dettate le modalità di concessione dello sgravio contributivo sulle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2009 (per il settore edile si tratta degli importi riconosciuti a titolo di Elemento Economico Territoriale - E.E.T.). Infatti, con la disciplina introdotta dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 247, è stata abrogata la decontribuzione e, in sostituzione, è stato introdotto, in via sperimentale per il triennio 2008-2010, a domanda delle aziende, uno sgravio contributivo sulle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali che per l'anno 2009 è disciplinato dal Decreto in parola.

Con messaggio n. 16214 del 18 giugno 2010, l'Inps ha fornito le necessarie istruzioni per la presentazione delle richieste per beneficiare di tale sgravio.

Nel sottolineare che a partire dalle ore 15.00 del 21 giugno 2010 e fino alle ore 23.00 del 11 luglio 2010, dovrà essere inoltrata telematicamente all'Inps la domanda per poter accedere allo sgravio contributivo in parola, si illustrano qui di seguito gli aspetti di rilievo per la compilazione e presentazione della citata richiesta.

 

Misura dello sgravio contributivo

Per l'anno 2009, il citato Decreto 17 dicembre 2009 prevede la concessione di uno sgravio contributivo sugli importi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale e territoriale, ovvero di secondo livello (dunque, come detto, per l'edilizia a titolo di E.E.T.) entro il limite del 2,25% della retribuzione contrattuale annua dei lavoratori. L'Inps ha chiarito che per "retribuzione contrattuale annua" si deve intendere quella imponibile annua ai fini previdenziali.

 

Per determinare il limite dello sgravio spettante, si dovrà pertanto applicare la percentuale indicata dal Decreto (2,25%) alla retribuzione imponibile annua ai fini previdenziali a valere per l'anno 2009. Successivamente si dovrà procedere al confronto tra il tetto stesso e quanto, erogato a titolo di E.E.T. nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2009 e dovrà essere utilizzato il minore tra i due importi.

Si ritiene che il valore dell’E.E.T. da confrontare con il tetto debba essere maggiorato della relativa percentuale CAPE (18,50%), del 4,95% relativo al pagamento dei riposi annui nonché della quota imponibile del 15% dei contributi alla CAPE medesima (pari all'1,1385% dal 1° gennaio 2009 al 30 settembre 2009 e all’1,1190% dal 1° ottobre 2009 in poi).

Entro il tetto, come sopra individuato, la norma prevede la concessione di uno sgravio contributivo così articolato:

- per l'impresa:          sgravio entro il limite massimo di 25 punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate. E' escluso dallo sgravio il contributo dello 0,30%, versato ad integrazione della contribuzione per la disoccupazione involontaria;

- per il lavoratore:     sgravio totale sulla quota contributiva a carico del lavoratore (che è pari al 9,19% per la generalità delle aziende e al 9,49% per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti soggetti alla contribuzione per la cassa integrazione guadagni straordinaria; per gli apprendisti la quota è pari al 5,84%. Non costituisce oggetto di sgravio il contributo dell'1%, dovuto sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (per l’anno 2009 euro 42.069,00 che, mensilizzato, è pari a euro 3.506,00).

Per una più agevole interpretazione si propone l’esempio che segue riportato nella circolare Inps n. 39/2010 che, per l'anno 2009, ha fornito i primi chiarimenti in materia.

In una azienda industriale con oltre 50 dipendenti, ad un operaio con una retribuzione per l’anno 2009 pari a euro 25.000,00, è stato corrisposto un premio di risultato di euro 1.000,00. Ai fini della quantificazione dello sgravio, dovrà operarsi come segue:

- retribuzione annua del lavoratore euro 26.000,00 (comprensivi del premio);

- sgravio contributivo, sulle erogazioni previste dalla contrattazione di 2° livello, nei limiti del 2,25% della retribuzione imponibile annua del lavoratore - pari a 25 punti percentuali della quota di contribuzione datoriale dovuta sull’erogazione per la quale si chiede il beneficio e totale per quanto attiene la quota del lavoratore;

- tetto dell’erogazione per la quale è possibile richiedere lo sgravio = euro 26.000,00 x 2,25%  = euro 585,00;

- sgravio a favore dell’azienda = 25 punti della percentuale a proprio carico (euro 585,00 x 25% = euro 146,00. Tale importo dovrà essere determinato al netto delle eventuali misure compensative previste dall’attuale legislazione);

- sgravio a favore del lavoratore = 9,49%, pari all’intera quota a suo carico (euro 585,00 x 9,49% = euro 56,00);

- sgravio complessivo richiesto = euro 202,00 (euro 146,00 azienda e euro 56,00 lavoratore).

 

Requisiti delle imprese per beneficiare dello sgravio

Per la fruizione della agevolazione le imprese devono essere in regola con le condizioni previste in materia di regolarità contributiva (cfr. Not. n. 5/2008). Pertanto le imprese:

- devono applicare integralmente la parte economica e normativa degli accordi e contratti collettivi;

- devono essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi nei confronti dell'Inps, dell'Inail e delle Casse Edili;

- non devono essere state oggetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi per violazioni delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro ovvero deve essere decorso il periodo durante il quale non può essere rilasciato il Durc.

La concreta fruizione del beneficio resta, inoltre, subordinata al possesso, accertato dall'Istituto, da parte dei datori di lavoro del documento unico di regolarità contributiva che verrà accertato dall'Istituto. A tal fine si rammenta che le imprese sono tenute, tra l'altro, a trasmettere alla Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) territorialmente competente una apposita autocertificazione attestante l’inesistenza di provvedimenti amministrativi o giudiziari in ordine alla violazione delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell’allegato A del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 (cfr. da ultimo Not. n. 1/2009).

 

Presentazione della domanda di sgravio

Per ottenere l’ammissione allo sgravio le imprese devono inoltrare all'Inps apposita domanda a partire dalle ore 15.00 del giorno 21 giugno e fino alle ore 23,00 del 11 luglio 2010 accedendo alla procedura di richiesta dalla Sezione Servizi Online del sito www.inps.it.

La domanda dovrà essere trasmessa, esclusivamente per via telematica, sia direttamente dall’azienda, sia tramite intermediari autorizzati dai datori di lavoro (ad esempio consulenti del lavoro, commercialisti).

 

Contenuto della domanda

La domanda dovrà contenere tra le altre le seguenti informazioni:

a)    il tipo di contratto in base al quale è da effettuarsi l'erogazione soggetta a sgravio. Per il settore dell’edilizia della provincia di Brescia poiché lo sgravio riguarda l'E.E.T. disciplinato dal contratto collettivo provinciale di lavoro - ccpl, il contratto da indicare è quello territoriale;

b)    alla voce "ultra attività del contratto", per il settore dell’edilizia della provincia di Brescia, si deve indicare "no";

c)    la data di adesione al contratto territoriale. Per il settore dell’edilizia della provincia di Brescia la data da indicare è 1° luglio 2006;

d)    la data di sottoscrizione del contratto aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello. Per il settore dell’edilizia della provincia di Brescia la data da indicare è 31 luglio 2006, data di sottoscrizione dell’accordo di rinnovo del ccpl;


 

e)    la validità temporale del predetto contratto. Per il settore dell’edilizia della provincia di Brescia la data di inizio validità del ccpl è 1° luglio 2006 mentre la data di scadenza da indicare è 31 dicembre 2009;

f)     la data, il luogo di deposito presso la Direzione Provinciale del Lavoro - DPL - territorialmente competente del contratto di cui alla lett. a), nonché il soggetto depositante. Per il settore dell’edilizia della provincia di Brescia la data da indicare è 2 agosto 2006, data di deposito del ccpl presso la DPL di Brescia; il luogo da indicare è Brescia; mentre il soggetto depositante del ccpl da indicare è Collegio dei Costruttori Edili di Brescia e Provincia;

g)    l’importo annuo complessivo dell'Elemento Economico Territoriale che può essere ammesso allo sgravio (ossia il minore importo tra l'ammontare dell'E.E.T. che si è erogato nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2009 e il tetto massimo dello sgravio, pari per l'anno 2009 al 2,25% della retribuzione imponibile annua dei lavoratori).

h)    l’importo dello sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro (abbattimento entro il limite massimo del 25% dell’aliquota datoriale) relativo al periodo per il quale si richiede il beneficio, ossia 1° gennaio - 31 dicembre 2009;

i)     l’importo dello sgravio sull’intera quota di contribuzione previdenziale a carico del lavoratore con riferimento al medesimo periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2009.

 

Ammissione allo sgravio

Entro 60 giorni successivi a decorrere dal 11 luglio l'Inps provvederà all'ammissione delle imprese allo sgravio dandone apposita comunicazione. Pertanto si sottolinea che al momento non è possibile applicare lo sgravio in commento, ma le imprese dovranno attendere una apposita comunicazione da parte dell'Inps.

A differenza di quanto previsto per l'anno 2008 - in cui era stato introdotto il c.d. "click day" - per l'anno 2009, il Decreto 17 dicembre 2009 stabilisce che l’ammissione al beneficio riguarderà tutte le domande trasmesse entro il periodo indicato dall’Istituto. In altri termini tutte le domande correttamente inoltrate entro i termini previsti saranno accolte.

Nell’ipotesi in cui le risorse disponibili non consentissero la concessione dello sgravio nelle misure indicate dalle singole aziende, l’Istituto provvederà alla riduzione degli importi in percentuale pari al rapporto tra la quota globalmente eccedente e il tetto di spesa annualmente stabilito. Tale eventuale ridefinizione delle somme sarà comunicata ai richiedenti in sede di ammissione all’incentivo.

Gli uffici del Collegio sono a disposizione per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento necessari per l’espletamento della procedura di richiesta dello sgravio in parola.