INPS - DECONTRIBUZIONE
ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE - ANNO 2009 - D.M. 17.12.2009 - ADEMPIMENTI A CARICO IMPRESA - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DAL 21 GIUGNO
AL 11 LUGLIO 2010 - CHIARIMENTI ISTITUTO
Con
messaggio n. 16214 del 18 giugno
Nel
sottolineare che a partire dalle ore 15.00 del
21 giugno 2010 e fino alle ore 23.00 del 11 luglio 2010, dovrà essere inoltrata
telematicamente all'Inps la
domanda per poter accedere allo sgravio contributivo in parola, si
illustrano qui di seguito gli aspetti di rilievo per la compilazione e
presentazione della citata richiesta.
Misura dello sgravio
contributivo
Per
l'anno 2009,
il citato Decreto 17 dicembre 2009 prevede la concessione di uno sgravio
contributivo sugli importi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale e
territoriale, ovvero di secondo livello (dunque, come
detto, per l'edilizia a titolo di E.E.T.) entro il
limite del 2,25% della retribuzione contrattuale annua dei lavoratori. L'Inps ha chiarito che per "retribuzione contrattuale
annua" si deve intendere quella imponibile annua
ai fini previdenziali.
Per
determinare il limite dello sgravio spettante, si dovrà pertanto applicare la
percentuale indicata dal Decreto (2,25%) alla retribuzione imponibile annua ai
fini previdenziali a valere per l'anno 2009. Successivamente
si dovrà procedere al confronto tra il tetto stesso e quanto, erogato a
titolo di E.E.T. nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre
2009 e dovrà essere utilizzato il minore tra i due importi.
Si
ritiene che il valore dell’E.E.T. da confrontare con
il tetto debba essere maggiorato della relativa
percentuale CAPE (18,50%), del 4,95% relativo al pagamento dei riposi annui
nonché della quota imponibile del 15% dei contributi alla CAPE medesima (pari all'1,1385%
dal 1° gennaio 2009 al 30 settembre 2009 e all’1,1190% dal 1° ottobre
Entro
il tetto, come sopra individuato, la norma prevede la concessione di uno
sgravio contributivo così articolato:
- per l'impresa: sgravio entro il limite massimo di 25
punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro, al netto
delle riduzioni contributive per assunzioni
agevolate. E' escluso dallo sgravio il contributo dello 0,30%, versato ad
integrazione della contribuzione per la disoccupazione involontaria;
- per il lavoratore: sgravio
totale sulla quota contributiva a carico del lavoratore (che è pari al 9,19%
per la generalità delle aziende e al 9,49% per i datori di lavoro con più di 15
dipendenti soggetti alla contribuzione per la cassa integrazione guadagni
straordinaria; per gli apprendisti la quota è pari al
5,84%. Non costituisce oggetto di sgravio il contributo dell'1%, dovuto sulle
quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione
pensionabile (per l’anno 2009 euro 42.069,00 che, mensilizzato,
è pari a euro 3.506,00).
Per
una più agevole interpretazione si propone l’esempio che segue riportato nella
circolare Inps n. 39/2010 che, per l'anno
In
una azienda industriale con oltre 50 dipendenti, ad un
operaio con una retribuzione per l’anno 2009 pari a euro 25.000,00, è stato
corrisposto un premio di risultato di euro 1.000,00. Ai fini della
quantificazione dello sgravio, dovrà operarsi come segue:
- retribuzione annua del lavoratore euro
26.000,00 (comprensivi del premio);
- sgravio contributivo, sulle erogazioni previste dalla
contrattazione di 2° livello, nei limiti del 2,25%
della retribuzione imponibile annua del lavoratore - pari a 25 punti
percentuali della quota di contribuzione datoriale
dovuta sull’erogazione per la quale si chiede il beneficio e totale per quanto
attiene la quota del lavoratore;
- tetto dell’erogazione per la quale
è possibile richiedere lo sgravio = euro 26.000,00 x 2,25% = euro
585,00;
- sgravio a favore dell’azienda = 25 punti della
percentuale a proprio carico (euro 585,00 x 25% = euro 146,00. Tale importo dovrà essere
determinato al netto delle eventuali misure compensative previste dall’attuale
legislazione);
- sgravio a favore del lavoratore = 9,49%, pari all’intera quota
a suo carico (euro 585,00 x 9,49% = euro
56,00);
- sgravio complessivo richiesto = euro 202,00 (euro
146,00 azienda e euro 56,00 lavoratore).
Requisiti delle imprese per beneficiare dello sgravio
Per
la fruizione della agevolazione le imprese devono
essere in regola con le condizioni previste in materia di regolarità
contributiva (cfr. Not. n. 5/2008). Pertanto le imprese:
- devono applicare integralmente la parte economica e
normativa degli accordi e contratti collettivi;
- devono essere in regola con l'assolvimento degli obblighi
contributivi nei confronti dell'Inps, dell'Inail e delle Casse Edili;
- non devono essere state oggetto
di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi per violazioni
delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro ovvero deve essere
decorso il periodo durante il quale non può essere rilasciato il Durc.
La
concreta fruizione del beneficio resta, inoltre,
subordinata al possesso, accertato dall'Istituto, da parte dei datori di lavoro
del documento unico di regolarità contributiva che verrà accertato
dall'Istituto. A tal fine si rammenta che le imprese sono tenute, tra l'altro,
a trasmettere alla Direzione Provinciale del Lavoro (DPL)
territorialmente competente una apposita
autocertificazione attestante l’inesistenza di provvedimenti amministrativi o
giudiziari in ordine alla violazione delle disposizioni penali e amministrative
in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell’allegato A del
Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 (cfr. da ultimo Not. n.
1/2009).
Presentazione della domanda
di sgravio
Per
ottenere l’ammissione allo sgravio le imprese devono inoltrare all'Inps apposita domanda a partire
dalle ore 15.00 del giorno 21 giugno e fino alle ore 23,00 del 11 luglio 2010
accedendo alla procedura di richiesta dalla Sezione Servizi Online
del sito www.inps.it.
La
domanda dovrà essere trasmessa, esclusivamente per via telematica,
sia direttamente dall’azienda, sia tramite intermediari autorizzati dai datori di
lavoro (ad esempio consulenti del lavoro,
commercialisti).
Contenuto della domanda
La
domanda dovrà contenere tra le altre le seguenti informazioni:
a) il tipo di
contratto in base al quale è da effettuarsi
l'erogazione soggetta a sgravio. Per il settore dell’edilizia della provincia di Brescia poiché lo sgravio riguarda l'E.E.T.
disciplinato dal contratto collettivo provinciale di lavoro - ccpl, il contratto da indicare è quello territoriale;
b) alla voce
"ultra attività del contratto", per il settore dell’edilizia della
provincia di Brescia, si deve indicare "no";
c) la data di adesione al contratto territoriale. Per il settore
dell’edilizia della provincia di Brescia la data da
indicare è 1° luglio 2006;
d) la data di
sottoscrizione del contratto aziendale, territoriale, ovvero
di secondo livello. Per il settore dell’edilizia della provincia di Brescia la data da indicare è 31 luglio 2006, data
di sottoscrizione dell’accordo di rinnovo del ccpl;
e) la validità temporale del predetto contratto. Per il settore
dell’edilizia della provincia di Brescia la data di inizio
validità del ccpl è 1° luglio 2006 mentre
la data di scadenza da indicare è 31 dicembre 2009;
f) la data, il
luogo di deposito presso
g) l’importo annuo complessivo dell'Elemento Economico Territoriale
che può essere ammesso allo sgravio (ossia il minore importo tra l'ammontare
dell'E.E.T. che si è erogato nel periodo 1° gennaio -
31 dicembre 2009 e il tetto massimo dello sgravio, pari per l'anno 2009 al
2,25% della retribuzione imponibile annua dei lavoratori).
h) l’importo dello
sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro (abbattimento
entro il limite massimo del 25% dell’aliquota datoriale)
relativo al periodo per il quale si richiede il beneficio, ossia 1° gennaio -
31 dicembre 2009;
i) l’importo dello sgravio sull’intera quota di contribuzione previdenziale
a carico del lavoratore con riferimento al medesimo periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2009.
Ammissione allo sgravio
Entro
60 giorni successivi a decorrere dal 11 luglio l'Inps
provvederà all'ammissione delle imprese allo sgravio dandone
apposita comunicazione. Pertanto si sottolinea
che al momento non è possibile applicare lo sgravio in commento, ma le
imprese dovranno attendere una apposita comunicazione da parte dell'Inps.
A
differenza di quanto previsto per l'anno 2008 - in cui era stato introdotto il
c.d. "click day" - per l'anno 2009, il
Decreto 17 dicembre 2009 stabilisce che l’ammissione al beneficio riguarderà
tutte le domande trasmesse entro il periodo indicato dall’Istituto. In altri termini tutte le domande correttamente inoltrate
entro i termini previsti saranno accolte.
Nell’ipotesi
in cui le risorse disponibili non consentissero la
concessione dello sgravio nelle misure indicate dalle singole aziende,
l’Istituto provvederà alla riduzione degli importi in percentuale pari al
rapporto tra la quota globalmente eccedente e il tetto di spesa annualmente
stabilito. Tale eventuale ridefinizione delle somme
sarà comunicata ai richiedenti in sede di ammissione
all’incentivo.
Gli
uffici del Collegio sono a disposizione per ogni ulteriore
informazione e/o chiarimento necessari per l’espletamento della procedura di
richiesta dello sgravio in parola.