APPALTI
PUBBLICI - L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEL
SUBAPPALTATORE DEVE SUSSISTERE AL MOMENTO DI ESECUZIONE DEI LAVORI E NON ALLA
PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
(Consiglio
di Stato, Sez. V - Sentenza 21 maggio 1999 n. 540)
Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 55/1990
e successive modificazioni, nel caso in cui, all'atto dell'offerta, siano
indicati più subappaltatori, non è necessario che il requisito di iscrizione
all'A.N.C. sia da questi ultimi posseduto fin dalla data di presentazione
dell'offerta.
E'
pertanto illegittima l'esclusione di una r.t.i. dalla gara per mancanza -
all'atto della presentazione dell'offerta - in capo alle imprese designate per
il subappalto del requisito dell'iscrizione all'A.N.C. per le opere scorporabili,
atteso che, ai sensi dell'art. 34 della legge n. 109/1994, è sufficiente che le
imprese subappaltatrici siano iscritte all'A.N.C. nel termine fissato per il
deposito della documentazione.
La
diversa disciplina trova giustificazione in ragioni di economia procedimentale,
giacché, ove siano stati indicati più candidati al subappalto, la
certificazione necessaria è soltanto quella relativa agli effettivi
subappaltatori, ma, in mancanza della esplicita previsione che tutti i
potenziali affidatari del subappalto devono essere iscritti all'A.N.C. fin dal
momento dell'offerta, come è stabilito dall'art. 13 della stessa legge n.
109/1994 per i partecipanti associati e dallo stesso art. 34 per l'unico
candidato, deve ritenersi sufficiente che il requisito sussista al momento del
deposito del contratto di subappalto.