APPALTI PUBBLICI -  L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEL SUBAPPALTATORE DEVE SUSSISTERE AL MOMENTO DI ESECUZIONE DEI LAVORI E NON ALLA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

 

(Consiglio di Stato, Sez. V - Sentenza 21 maggio 1999 n. 540)

 

 Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 55/1990 e successive modificazioni, nel caso in cui, all'atto dell'offerta, siano indicati più subappaltatori, non è necessario che il requisito di iscrizione all'A.N.C. sia da questi ultimi posseduto fin dalla data di presentazione dell'offerta.

E' pertanto illegittima l'esclusione di una r.t.i. dalla gara per mancanza - all'atto della presentazione dell'offerta - in capo alle imprese designate per il subappalto del requisito dell'iscrizione all'A.N.C. per le opere scorporabili, atteso che, ai sensi dell'art. 34 della legge n. 109/1994, è sufficiente che le imprese subappaltatrici siano iscritte all'A.N.C. nel termine fissato per il deposito della documentazione.

La diversa disciplina trova giustificazione in ragioni di economia procedimentale, giacché, ove siano stati indicati più candidati al subappalto, la certificazione necessaria è soltanto quella relativa agli effettivi subappaltatori, ma, in mancanza della esplicita previsione che tutti i potenziali affidatari del subappalto devono essere iscritti all'A.N.C. fin dal momento dell'offerta, come è stabilito dall'art. 13 della stessa legge n. 109/1994 per i partecipanti associati e dallo stesso art. 34 per l'unico candidato, deve ritenersi sufficiente che il requisito sussista al momento del deposito del contratto di subappalto.