DURC - ACCESSO AI BENEFICI NORMATIVI E CONTRIBUTIVI -
INVIO DELL’AUTOCERTIFICAZIONE ALLE DIREZIONI PROVINCIALI DEL LAVORO -
PRECISAZIONI DEL MINISTERO DEL LAVORO - NOTA N. 8667/2010
Con lettera circolare prot. 25/I/0008667 del 12 maggio 2010, che si pubblica
in allegato, il Ministero del Lavoro ha diramato precisazioni circa
l’autocertificazione necessaria ai fini dell’accesso ai benefici normativi e
contributivi dell’inesistenza di provvedimenti, amministrativi o
giurisdizionali, definitivi per gli illeciti penali o
amministrativi, commessi dopo il 30 dicembre
Si ricorda che, secondo le
istruzioni fornite dal menzionato Dicastero nella circolare n. 34/2008 del 15
dicembre 2008 (cfr. Not. N. 1/2009) l’autocertificazione, da redigersi
utilizzando il modello allegato alla stessa circolare, deve essere presentata
alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente in base alla
sede legale dell’impresa e fornita una sola volta (salvo modifiche di quanto dichiarato intervenute successivamente), prima
dell’inizio della fruizione dei benefici.
In sede di prima
applicazione, per i datori di lavoro che già usufruivano dei benefici
contributivi, il termine per l’invio dell’autocertificazione è stato
individuato al 30 aprile 2009.
La lettera circolare di che
trattasi, pone fra l’altro in rilievo che:
- gli Istituti
previdenziali sono tenuti a richiedere alle Direzioni Provinciali del Lavoro la
verifica dell’avvenuta presentazione dell’autocertificazione per tutti i datori
di lavoro che fruiscono dei benefici. Le predette Direzioni Provinciali devono
fornire la risposta in merito all’avvenuto adempimento nel termine di trenta
giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, gli Istituti
previdenziali possono comunque procedere alla
concessione dei benefici;
- qualora venga riscontrata la mancata o incompleta presentazione
dell’autocertificazione, il datore di lavoro dovrà essere invitato alla sua
presentazione o integrazione. L’inoltro tardivo
dell’autocertificazione o la sua integrazione configurano infatti un
inadempimento formale che non è di per sé causa ostativa all’accesso ai
benefici, purché le condizioni previste nell’Allegato A) del citato decreto
ministeriale sussistano alla data di fruizione dei benefici stessi;
- le Direzioni Provinciali
del Lavoro, alla cui esclusiva competenza è demandato
il controllo di merito sulla veridicità di quanto autocertificato, devono
individuare con l’Inps e l’Inail il numero di aziende da sottoporre ad una
verifica a campione, tenendo conto, fra l’altro, del numero di autocertificazioni
presentate, della tipologia del beneficio e, soprattutto, per i benefici per i
quali è prevista la presentazione di una formale istanza, del termine massimo
stabilito per la conclusione del procedimento di concessione.
Non è comunque
preclusa alle Direzioni Provinciali del Lavoro la possibilità di una verifica,
anche successiva, dei presupposti di fatto e di diritto ai fini della fruizione
dei benefici ed, eventualmente, all’Inps ed all’Inail, l’attivazione delle
procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite, degli interessi
e delle sanzioni dovute per legge.