DURC - ACCESSO AI BENEFICI NORMATIVI E CONTRIBUTIVI - INVIO DELL’AUTOCERTIFICAZIONE ALLE DIREZIONI PROVINCIALI DEL LAVORO -
PRECISAZIONI DEL MINISTERO DEL LAVORO - NOTA N. 8667/2010

 

Con lettera circolare prot. 25/I/0008667 del 12 maggio 2010, che si pubblica in allegato, il Ministero del Lavoro ha diramato precisazioni circa l’autocertificazione necessaria ai fini dell’accesso ai benefici normativi e contributivi dell’inesistenza di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi per gli illeciti penali o amministrativi, commessi dopo il 30 dicembre 2007, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all’Allegato A) del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 dal medesimo Allegato per ciascun illecito.

Si ricorda che, secondo le istruzioni fornite dal menzionato Dicastero nella circolare n. 34/2008 del 15 dicembre 2008 (cfr. Not. N. 1/2009) l’autocertificazione, da redigersi utilizzando il modello allegato alla stessa circolare, deve essere presentata alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente in base alla sede legale dell’impresa e fornita una sola volta (salvo modifiche di quanto dichiarato intervenute successivamente), prima dell’inizio della fruizione dei benefici.

In sede di prima applicazione, per i datori di lavoro che già usufruivano dei benefici contributivi, il termine per l’invio dell’autocertificazione è stato individuato al 30 aprile 2009.

La lettera circolare di che trattasi, pone fra l’altro in rilievo che:

- gli Istituti previdenziali sono tenuti a richiedere alle Direzioni Provinciali del Lavoro la verifica dell’avvenuta presentazione dell’autocertificazione per tutti i datori di lavoro che fruiscono dei benefici. Le predette Direzioni Provinciali devono fornire la risposta in merito all’avvenuto adempimento nel termine di trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, gli Istituti previdenziali possono comunque procedere alla concessione dei benefici;

- qualora venga riscontrata la mancata o incompleta presentazione dell’autocertificazione, il datore di lavoro dovrà essere invitato alla sua presentazione o integrazione. L’inoltro tardivo dell’autocertificazione o la sua integrazione configurano infatti un inadempimento formale che non è di per sé causa ostativa all’accesso ai benefici, purché le condizioni previste nell’Allegato A) del citato decreto ministeriale sussistano alla data di fruizione dei benefici stessi;

- le Direzioni Provinciali del Lavoro, alla cui esclusiva competenza è demandato il controllo di merito sulla veridicità di quanto autocertificato, devono individuare con l’Inps e l’Inail il numero di aziende da sottoporre ad una verifica a campione, tenendo conto, fra l’altro, del numero di autocertificazioni presentate, della tipologia del beneficio e, soprattutto, per i benefici per i quali è prevista la presentazione di una formale istanza, del termine massimo stabilito per la conclusione del procedimento di concessione.

Non è comunque preclusa alle Direzioni Provinciali del Lavoro la possibilità di una verifica, anche successiva, dei presupposti di fatto e di diritto ai fini della fruizione dei benefici ed, eventualmente, all’Inps ed all’Inail, l’attivazione delle procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite, degli interessi e delle sanzioni dovute per legge.