RITENUTA
D'ACCONTO SUI BONIFICI EFFETTUATI A FAVORE DELLE IMPRESE CHE ESEGUONO LAVORI DI
RECUPERO AGEVOLATI CON LA DETRAZIONE DEL 36% E DEL 55%
Per contrastare il fenomeno
dell'evasione fiscale, a decorrere dal 1° luglio 2010, il Decreto Legge n.78/2010
ha stabilito che le Banche e le Poste italiane s.p.a devono operare una
ritenuta del 10% a titolo di acconto delle imposte sul reddito dovute dai
beneficiari, con l’obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti
relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri
deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta.
Tale obbligo opera, di conseguenza,
anche con riferimento ai pagamenti effettuati con bonifico relativi a spese per
le quali sono riconosciute la detrazione IRPEF del 36% per interventi di
ristrutturazione di immobili residenziali e la detrazione del 55% per
interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti.
In altri termini, viene introdotto
l’obbligo, per le banche e le Poste italiane s.p.a., destinatarie dei bonifici
di pagamento delle spese, di operare una ritenuta del 10% a titolo d’acconto
delle imposte dovute dall’impresa destinataria del pagamento.
Con Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2010 sono state individuate nel
dettaglio le tipologie di pagamenti nonchè le modalità di esecuzione degli
adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute
operate.
Con la Risoluzione n. 65/E del 30
giugno 2010 è stato istituito il codice tributo 1039, che gli operatori
finanziari dovranno utilizzare per versare la ritenuta.
Gli stessi operatori dovranno,
inoltre, certificare la ritenuta al beneficiario del bonifico entro il 28
febbraio dell’anno successivo e riportarla nella dichiarazione dei sostituti
d’imposta.
Tale misura suscita perplessità, anche
tenuto conto dell’elevata aliquota, in quanto colpisce anche le imprese
regolari sotto il profilo fiscale.
Per queste ultime, infatti, la
ritenuta del 10% si traduce unicamente in una minor disponibilità monetaria,
che andrebbe ad aggiungersi alle già ingenti problematiche finanziarie legate
all’attuale congiuntura economica negativa ed alla conseguente “stretta
creditizia” che sta vivendo il settore.
Allegati:
Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate, del 30 giugno 2010