APPALTI PUBBLICI - NON SI PUO' RICHIEDERE IL CERTIFICATO FALLIMENTARE INSIEME ALLA RELATIVA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

 

(Consiglio di Stato, Sez. IV - Sentenza 29 aprile 1999 n. 611)

 

E' illegittima la clausola contenuta in una lettera d'invito che impone a carico delle società commerciali di produrre sin dal momento dell'ammissione alla gara il certificato della cancelleria della sezione fallimentare del Tribunale in aggiunta alla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, dalla quale risulti l'inesistenza nei confronti della società medesima di procedure concorsuali negli ultimi cinque anni, dichiarazione temporaneamente sostitutiva del certificato d'iscrizione nel registro delle imprese, istituito ai sensi del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581.

La necessità dell'anzidetto certificato della cancelleria fallimentare anche nel momento di ammissione alla gara, quando la società abbia inteso avvalersi della dichiarazione sostitutiva è, infatti, difforme dalla previsione dell'art. 3 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come modificato dall'art. 7 della legge 17 febbraio 1968, n. 93, che abilita appunto le società commerciali a presentare la dichiarazione in parola ai fini della partecipazione, e a rinviare la produzione del certificato stesso al momento della stipulazione del contratto.