APPALTI
PUBBLICI - NON SI PUO' RICHIEDERE IL CERTIFICATO FALLIMENTARE INSIEME ALLA
RELATIVA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(Consiglio
di Stato, Sez. IV - Sentenza 29 aprile 1999 n. 611)
E'
illegittima la clausola contenuta in una lettera d'invito che impone a carico
delle società commerciali di produrre sin dal momento dell'ammissione alla gara
il certificato della cancelleria della sezione fallimentare del Tribunale in
aggiunta alla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, dalla quale
risulti l'inesistenza nei confronti della società medesima di procedure
concorsuali negli ultimi cinque anni, dichiarazione temporaneamente sostitutiva
del certificato d'iscrizione nel registro delle imprese, istituito ai sensi del
D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581.
La
necessità dell'anzidetto certificato della cancelleria fallimentare anche nel
momento di ammissione alla gara, quando la società abbia inteso avvalersi della
dichiarazione sostitutiva è, infatti, difforme dalla previsione dell'art. 3
della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come modificato dall'art. 7 della legge 17
febbraio 1968, n. 93, che abilita appunto le società commerciali a presentare
la dichiarazione in parola ai fini della partecipazione, e a rinviare la
produzione del certificato stesso al momento della stipulazione del contratto.