TRASPORTI - CHIARIMENTI SULL’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO E DI CERTIFICATO DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE
Al fine di fornire agli operatori un chiarimento sulla
corretta applicazione della normativa in materia di autotrasporto il Ministero
dell’Interno dietro sollecitazione di alcune associazioni di categoria ha
diramato una Nota (n. 300/A/8616/10/108/13/1 del 15 giugno 2010) con cui ha
fornito una serie di risposte riguardanti: tempi di guida e riposo, carta di
qualificazione e scheda di trasporto.
Le indicazioni espresse nella Nota non sembrano
fornire elementi di particolare novità per l’autotrasporto in edilizia. Nel
dettaglio essa fornisce indicazioni in merito ai seguenti aspetti:
1. Circolazione
veicoli all’interno di aree private (cantieri o cave) e utilizzo del
cronotachigrafo
La guida di veicoli, anche se effettuata in aree
private, si qualifica pur sempre come attività lavorativa e pertanto essa deve
essere conteggiata o attraverso annotazioni manuali sui fogli di registrazione
(in caso di utilizzo di tachigrafo analogico) ovvero selezionando l’opzione
“out of scope” sull’apparecchio digitale.
2. Attestazione
del riposo settimanale
Il riposo settimanale del conducente non deve essere
dimostrato mediante compilazione del modulo assenze. Esso, infatti, in sede di
controllo, potrà esser provato mediante la verifica del tachigrafo analogico o
digitale
3. Modulo
assenze conducenti
Innanzitutto si ribadisce che se il lavoratore guida
sempre e soltanto veicoli esenti dall’obbligo del cronotachigrafo non è tenuto
a compilare il modulo al fine di giustificare le altre mansioni svolte. Se il
conducente alterna la guida di veicoli esenti con veicoli per cui il predetto
obbligo sussiste allora dovrà, all’occorrenza, avere con sè
il modulo assenze debitamente compilato.
Per quanto riguarda la sottoscrizione del modulo
assenze si precisa che essa può essere effettuata o dal legale rappresentante
dell’impresa o da altro soggetto da questi delegato (ad eccezione però del
conducente).
Infine, se il conducente alla ripresa del servizio
abbia la necessità di farsi sottoscrivere dal proprio datore di lavoro il
modulo per le assenze ma non ha la materiale possibilità di avere il documento
in originale può portare con sè una copia dello
stesso trasmessa via fax o telematicamente.
4. Computo
attività diverse dalla guida
Qualora l’attività di guida di veicoli sia
intervallata da periodi di svolgimento di mansioni diverse queste ultime non
devono essere calcolate nelle ore di guida ai fini dell’applicazione del
Regolamento 561/2006. In ogni caso la parte di attività lavorativa diversa
dalla guida sarà presa in considerazione per la verifica del rispetto
dell’orario di lavoro ai sensi del D. Lgs 243/2007.
5. Decurtazione
punti sulla Carta di qualificazione dei conducenti nel trasporto in conto
proprio
Premesso che, come chiarito anche dalla circolare del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 10 agosto 2007, la carta di
qualificazione è sempre obbligatoria per il trasporto in conto terzi, per il
conto proprio detto obbligo sussiste solo se il conducente è assunto con la
qualifica di autista, viene ora ulteriormente precisato che se il dipendente
non è quindi inquadrato con mansioni di autista, in caso di violazioni al
codice della strada l’eventuale decurtazione dei punti verrà effettuata sulla
patente di guida anche se il dipendente possiede la CQC.
Per i dipendenti delle imprese edili che svolgono
quindi, in base alle mansioni attribuite, anche attività di guida, si
suggerisce di tenere a bordo del veicolo una copia del proprio contratto di
lavoro al fine di poter dimostrare, in sede di controllo, l’inquadramento anche
come autista.
6. Scheda di
trasporto e documenti equipollenti
Il DDT è considerato documento equipollente alla
scheda di trasporto a condizione che contenga tutti gli elementi essenziali per
la sua validità. La sottoscrizione in originale del DDT non è da considerarsi
elemento essenziale a condizione che, anche attraverso l’apposizione di timbri,
sia possibile risalire al soggetti che ha compilato il documento.
Allegato:
Nota 15 giugno 2010 del
Ministero dell’Interno
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