TRASPORTI - CHIARIMENTI SULL’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO E DI CERTIFICATO DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE

 

Al fine di fornire agli operatori un chiarimento sulla corretta applicazione della normativa in materia di autotrasporto il Ministero dell’Interno dietro sollecitazione di alcune associazioni di categoria ha diramato una Nota (n. 300/A/8616/10/108/13/1 del 15 giugno 2010) con cui ha fornito una serie di risposte riguardanti: tempi di guida e riposo, carta di qualificazione e scheda di trasporto.

Le indicazioni espresse nella Nota non sembrano fornire elementi di particolare novità per l’autotrasporto in edilizia. Nel dettaglio essa fornisce indicazioni in merito ai seguenti aspetti:

 

1.  Circolazione veicoli all’interno di aree private (cantieri o cave) e utilizzo del cronotachigrafo

La guida di veicoli, anche se effettuata in aree private, si qualifica pur sempre come attività lavorativa e pertanto essa deve essere conteggiata o attraverso annotazioni manuali sui fogli di registrazione (in caso di utilizzo di tachigrafo analogico) ovvero selezionando l’opzione “out of scope” sull’apparecchio digitale.

 

2.  Attestazione del riposo settimanale

Il riposo settimanale del conducente non deve essere dimostrato mediante compilazione del modulo assenze. Esso, infatti, in sede di controllo, potrà esser provato mediante la verifica del tachigrafo analogico o digitale

 

3.  Modulo assenze conducenti

Innanzitutto si ribadisce che se il lavoratore guida sempre e soltanto veicoli esenti dall’obbligo del cronotachigrafo non è tenuto a compilare il modulo al fine di giustificare le altre mansioni svolte. Se il conducente alterna la guida di veicoli esenti con veicoli per cui il predetto obbligo sussiste allora dovrà, all’occorrenza, avere con il modulo assenze debitamente compilato.

Per quanto riguarda la sottoscrizione del modulo assenze si precisa che essa può essere effettuata o dal legale rappresentante dell’impresa o da altro soggetto da questi delegato (ad eccezione però del conducente).

Infine, se il conducente alla ripresa del servizio abbia la necessità di farsi sottoscrivere dal proprio datore di lavoro il modulo per le assenze ma non ha la materiale possibilità di avere il documento in originale può portare con una copia dello stesso trasmessa via fax o telematicamente.

 

4.  Computo attività diverse dalla guida

Qualora l’attività di guida di veicoli sia intervallata da periodi di svolgimento di mansioni diverse queste ultime non devono essere calcolate nelle ore di guida ai fini dell’applicazione del Regolamento 561/2006. In ogni caso la parte di attività lavorativa diversa dalla guida sarà presa in considerazione per la verifica del rispetto dell’orario di lavoro ai sensi del D. Lgs 243/2007.

 

5.  Decurtazione punti sulla Carta di qualificazione dei conducenti nel trasporto in conto proprio

Premesso che, come chiarito anche dalla circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 10 agosto 2007, la carta di qualificazione è sempre obbligatoria per il trasporto in conto terzi, per il conto proprio detto obbligo sussiste solo se il conducente è assunto con la qualifica di autista, viene ora ulteriormente precisato che se il dipendente non è quindi inquadrato con mansioni di autista, in caso di violazioni al codice della strada l’eventuale decurtazione dei punti verrà effettuata sulla patente di guida anche se il dipendente possiede la CQC.

Per i dipendenti delle imprese edili che svolgono quindi, in base alle mansioni attribuite, anche attività di guida, si suggerisce di tenere a bordo del veicolo una copia del proprio contratto di lavoro al fine di poter dimostrare, in sede di controllo, l’inquadramento anche come autista.

 

6.  Scheda di trasporto e documenti equipollenti

Il DDT è considerato documento equipollente alla scheda di trasporto a condizione che contenga tutti gli elementi essenziali per la sua validità. La sottoscrizione in originale del DDT non è da considerarsi elemento essenziale a condizione che, anche attraverso l’apposizione di timbri, sia possibile risalire al soggetti che ha compilato il documento.

 

Allegato: Nota 15 giugno 2010 del Ministero dell’Interno

 

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