URBANISTICA
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(CORTE DI CASSAZIONE Sez. II 27 novembre 2009 n.
25040)
(Conferma App. Catania 7 ottobre 2004 n. 938)
La mancata consegna del certificato di agibilità
dell’immobile oggetto del contratto, avente destinazione non abitativa,
legittima il promissario acquirente a rifiutare la stipula dell’atto pubblico
di trasferimento..
(Omissis). - Con il primo motivo di ricorso si
denunzia, in riferimento all’art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.,
violazione e falsa applicazione dell’art. 1453 c.c. (risolubilità del contratto
per inadempimento) e dell’art. 1455 stesso codice (importanza
dell’inadempimento).
Osserva il ricorrente che per un immobile di nuova
costruzione, per il quale si attendeva il normale decorso dei tempi tecnici per
il rilascio del certificato di agibilità, la semplice omessa produzione di
detto documento al momento fissato per la stipula dell’atto pubblico di
acquisto non poteva essere inquadrata dal giudice d’appello come fattispecie di
mancato o tardivo rilascio del certificato stesso. Trattavasi
nella specie di provvisoria indisponibilità del documento che non corrispondeva
al « mancato rilascio» (diniego scritto motivato) né al « tardivo rilascio»
(rinvio del rilascio per determinati adempimenti).
Richiama in proposito statuizioni di questa Suprema
Corte secondo le quali la sola omessa consegna del certificato non integra la
risolubilità del contratto a danno del venditore, atteso che ciò è ammissibile
solo nella ipotesi di impossibilità di ottenere il documento, mentre nella
fattispecie in esame vi era la certezza dell’imminente suo rilascio, come
provato dalle dichiarazioni del teste notaio D.
L’indisponibilità provvisoria del certificato
risultava poi di scarsa importanza perché non diminuiva la commerciabilità del
box-garage né gli impediva di assolvere alla funzione tecnico-economica cui era
destinato, considerato che esso poteva e doveva costituire semplice pertinenza
dell’appartamento poco prima acquistato dal N. dal costruttore nel medesimo
complesso.
Con il secondo mezzo si deduce “sempre in riferimento
all’art. 360, n. 3 e 5, c.p.c., violazione e falsa
applicazione dell’art. 1497 c.c. (risolubilità del contratto per mancanza di
qualità -aliud pro alio).”
Ribadisce parte ricorrente che i giudici del merito
avevano errato e confuso clamoro-samente la provvisoria indisponibilità con la
diversa e più grave fattispecie del mancato o tardivo rilascio del certificato
stesso, che viceversa ricorre quando l’ente pubblico preposto emette esplicito
diniego scritto per violazione di norme di edilizia o di igiene.
Con il terzo motivo si denunzia, ancora in riferimento
all’art. 360, n. 3 e 5, c.p.c., violazione e falsa
applicazione dell’art. 1355 c.c. (condizione meramente potestativa).
. . . omissis . . .
Con il quarto mezzo si deduce, sempre in riferimento
all’art. 360, n. 3 e 5, c.p.c., violazione e falsa
applicazione dell’art. 1460, commi 1 e ult., c.c.
(eccezione di inadempimento).
. . . omissis . . .
Con il quinto motivo si deduce, in riferimento
all’art. 360, n. 5, c.p.c., contraddittorietà e/o
omessa e/o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia.
. . . omissis . . .
L’esame congiunto dei suindicati motivi conduce, ad
avviso del Collegio, al rigetto del ricorso per le ragioni che qui di seguito
vanno ad esporsi.
Premesso che il primo giudice aveva dichiarato risolto
il contratto preliminare per inadempimento del promittente venditore proprio
per la mancanza del certIficato di agibilità ha
ritenuto
Risultava irrilevante per il giudice d’appello la
circostanza che il mancato rilascio della menzionata documentazione fosse
riconducibile ad inerzie di carattere burocratico del comune di Siracusa,
atteso che, a seguito del rapporto negoziale instaurato con il prommissario acquirente e dei conseguenti obblighi assunti
nei confronti di quest’ultimo, il promittente venditore aveva l’onere di
attivarsi onde ottenere tempestivamente il certificato di agibilità
indispensabile per accertare l’esistenza dei requisiti inerenti all’immobile
oggetto del contratto.
Essendo noto che nella vendita di beni immobili viene
in rilievo l’interesse dell’acquirente ad ottenere la proprietà di un immobile
idoneo ad assolvere una determinata funzione economico-sociale e quindi a
soddisfare i concreti bisogni che inducono il compratore all’acquisto, tal che
il requisito del certificato di agibilità è essenziale, anche per costante
giurisprudenza di legittimità, ai fini del legittimo godimento e della
commerciabilità del bene, da tali considerazioni conseguiva che la mancanza di
quel documento al momento della diffida ad adempiere costituiva grave
inadempimento del venditore e alla luce di tale circostanza il rifiuto del N.
di stipulare l’atto pubblico di trasferimento doveva ritenersi pienamente
giustificato.
Parimenti irrilevante risultava, ad avviso della Corte
catanese, la circostanza che il certificato di agibilità dell’immobile fosse
stato poi effettivamente rilasciato in data 17 marzo 1998, oltre un anno e
mezzo dopo il momento delle reciproche diffide ad adempiere, risultando in tale
momento già definitivamente cristallizzati i reciprochi adempimenti alle
obbligazioni contrattualmente assunte.
Infondato era altresì, secondo i giudici d’appello,
l’assunto dell’I. secondo cui, essendo stato previsto nel preliminare che
l’immobile veniva venduto “nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovava”, tale clausola doveva significare accettazione della mancanza del certificato
di agibilità dell’immobile.
Invero, viste le richiamate caratteristiche di tale
documentazione, ai fini di soddisfare i concreti bisogni dell’acquirente, la
sola conoscenza da parte del predetto del suo mancato rilascio al momento della
stipulazione del contratto, non accompagnata da una espressa rinuncia al
requisito dell’abitabilità non valeva, secondo giurisprudenza di legittimità,
ad escludere l’inadempimento del venditore per consegna di aliud
pro alio.
E la stessa clausola che l’immobile veniva venduto
nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava, attesa la sua estrema
genericità, risultava inidonea ad integrare gli estremi della richiesta
rinuncia da parte del promissario acquirente, dovendo così confermarsi la
qualificazione attribuitale dal primo giudice di semplice « clausola di stile
».
Ebbene, ad avviso del Collegio, tali considerazioni
costituiscono apprezzamento di fatto in ordine all’accertato inadempimento
dell’I., promittente venditore, stante la man¬canza
di agibilità del bene promesso in vendita e alla conseguente legittimità del
rifiuto del N., promissario acquirente, alla stipulazione dell’atto pubblico di
trasferimento dell’immobile, non solo completo ed esauriente, ma altresì
sorretto da motivazione adeguata, esente da vizi logici e da errori di diritto
e pertanto incensurabile nell’attuale sede di legittimità, apparendo ultronea ogni disquisizione in ordine alla dedotta presunta
violazione dell’art. 1355 c.c. da parte dell’attuale resistente.
Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto
ricorso va respinto. (Omissis)