AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA” - ACQUISTO PERTINENZE -
CHIARIMENTI
Benefici fiscali per la prima
casa riconosciuti anche per l’acquisto di pertinenze ad abitazione comprata
senza usufruire dell’agevolazione e per l’ampliamento della stessa. Allo stesso
modo, il contribuente non decade dall’agevolazione se vende la casa acquistata
da meno di 5 anni e la riacquista entro un anno all’estero.
Queste le principali novità
contenute nella Circolare n. 31/E del 7 giugno 2010 dell’Agenzia delle Entrate,
contenente le risposte ad una serie di dubbi interpretativi sull’applicazione
delle agevolazioni “prima casa”, di cui alla Nota II-bis
all’art.1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 131/1986.
In particolare, l’Agenzia in
merito alle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa[1] ha fornito
i propri chiarimenti sulle seguenti ipotesi:
-
acquisto di un box da destinare a pertinenza di immobile abitativo
acquistato prima dell’istituzione dei benefici “prima casa”:
in tal caso, l’Agenzia delle
Entrate ha riconosciuto l’agevolazione, nonostante il punto 3, della citata
Nota II-bis e la C.M. n.19/E/2001 richiedano
espressamente, ai fini del riconoscimento del beneficio fiscale per le
pertinenze, che l’abitazione principale sia stata acquisita con gli stessi
benefici.
Un’interpretazione restrittiva,
secondo l’Amministrazione, contrasterebbe, infatti, con l’obiettivo del
Legislatore che è quello di “agevolare l’acquisto delle case non di lusso e
delle sue pertinenze”, in osservanza al principio costituzionale (art.47, comma
2, Cost.) secondo il quale “la Repubblica favorisce l’accesso del risparmio
popolare alla proprietà dell’abitazione”;
-
acquisto di una cantina da destinare a pertinenza di un’immobile non
agevolato perchè acquistato allo “stato rustico”:
anche in tal caso,
l’Amministrazione finanziaria ha ammesso le agevolazioni “prima casa” anche per
l’acquisto di un locale da destinare a pertinenza di un’abitazione principale
per la quale non si è fruito del regime agevolativo perchè acquistata allo “stato rustico”.
Nello specifico, il contribuente
non aveva goduto dei benefici “prima casa” in quanto, all’epoca del
trasferimento, non era riconosciuta la spettanza della suddette agevolazioni
per le cessioni di immobili non ultimati soggetti ad imposta di registro.
Infatti, se ai fini IVA, il n.
21, Tabella A, Parte II, D.P.R. 633/1972 prevede espressamente l’applicazione
dell’aliquota IVA ridotta al 4% per l’acquisto di abitazioni non di lusso, ancorchè non ultimate, ai fini dell’imposta di registro,
l’applicabilità del trattamento fiscale di favore è stata riconosciuta soltanto
in via interpretativa, con la Circolare n.19/E del 1° marzo 2001.
In tale ipotesi, con la C.M.
31/E/2010, l’Agenzia ha precisato che, ai fini del godimento del regime di
favore, l’acquirente dovrà dichiarare, nell’atto di acquisto della pertinenza,
di essere in possesso dei requisiti di legge al momento del rogito;
-
acquisto di una unità immobiliare per ampliamento di abitazione
acquistata senza l’agevolazione “prima casa”per difetto dei requisiti:
l’Agenzia delle Entrate ha
chiarito che i benefici “prima casa” sono riconosciuti anche nell’ipotesi in
cui il contribuente intenda comprare un’immobile per ampliare l’abitazione
precedentemente acquistata senza usufruire del regime di favore, per difetto
dei requisiti al momento del rogito (nella fattispecie in questione il
contribuente era già titolare di un altro appartamento acquisito con il
trattamento agevolato).
A tal proposito, l’Agenzia
ricorda che anche in passato era già intervenuta su alcuni casi simili, in cui
aveva riconosciuto l’applicazione del beneficio (acquisto contemporaneo di due
alloggi contigui destinati ad essere uniti - Risoluzione n.25/E del 25 febbraio
2005; acquisto di un alloggio da accorpare al primo già acquisito in regime di
favore - Circolare n.38/E del 12 agosto 2005; acquisto di un’abitazione
destinata ad ampliarne un’altra che non ha beneficiato del regime di favore perchè non ancora vigente - Risoluzione n.142/E del 4
giugno 2009).
Lo stesso orientamento è stato
confermato anche dalla Corte di Cassazione (Sent. n.563, del 22 gennaio 1998, e
Sent. n.10981, del 14 maggio 2007) secondo cui “le agevolazioni prima casa
possono riguardare anche alloggi risultanti dalla riunione di più unità
immobiliari che siano destinate dagli acquirenti, nel loro insieme, a
costituire un’unica unità abitativa”.
L’Agenzia specifica poi che, per
la spettanza del beneficio, è necessario che l’appartamento risultante dall’accorpamento
dei due alloggi rientri in ogni caso nella tipologia di immobile non di lusso,
e che ricorrano tutti i requisiti di cui alla Nota II-bis,
ovverossia:
§
ubicazione dell’immobile nel comune in cui l’acquirente ha o stabilisca
entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza;
§
dichiarazione di non essere titolare di diritti reali su altri immobili
siti nello stesso comune.
Al tal riguardo, L’Agenzia
precisa che nell’ipotesi di acquisto di alloggio da accorpare ad altro
contiguo, già di proprietà, la dichiarazione di non essere titolare di diritti
reali su altra casa di abitazione nel territorio del comune, dovrà intendersi
riferita ad immobili diversi da quello da ampliare;
§
dichiarazione di non essere titolare di diritti reali su altra casa acquistata
con le agevolazioni “prima casa”;
-
alienazione infraquinquennale dell’immobile
agevolato e successivo acquisto dell’abitazione principale:
nel caso di rivendita di un
immobile agevolato, prima che siano trascorsi 5 anni, e di acquisto, entro l’anno
successivo, di altra casa da adibire ad abitazione principale, non si decade
dai benefici fruiti anche se nel frattempo il contribuente è entrato in
possesso di un ulteriore immobile nello stesso comune in cui è situato quello
che si vuole riacquistare.
Come noto, il punto 4 della
citata Nota II-bis, dispone la decadenza dal regime
agevolato in caso di vendita dell’immobile prima che sia decorso un quinquennio
dal suo acquisto.
A tal proposito, la perdita dei
benefici può essere evitata acquistando, entro 1 anno dalla vendita, un altro
immobile da adibire ad abitazione principale. Non è quindi di ostacolo alla
conservazione del regime di favore fruito il possesso di un ulteriore immobile
nello stesso comune.
Tale ultima circostanza, però,
impedisce l’accesso alle stesse agevolazioni in relazione al secondo acquisto e
al credito d’imposta, previsto dall’art.7 della legge 448/1998[2], in caso di
riacquisto della prima casa;
-
riacquisto di immobile sito fuori del territorio nazionale;
anche l’acquisto di una casa
all’estero effettuato entro un anno dalla vendita della “prima casa”, avvenuta
prima che siano trascorsi 5 anni, garantisce la conservazione dei benefici
fruiti.
In merito, l’Agenzia specifica
che lo scopo del fisco italiano è quello di appurare che la casa oggetto del
nuovo acquisto sia effettivamente destinata ad abitazione principale del
contribuente.
La Circolare n. 31/E afferma,
quindi, che si deve trattare di una casa ubicata in uno Stato con il quale
«sussistano strumenti di cooperazione amministrativa che consentono di
verificare che effettivamente l’immobile ivi acquistato sia stato adibito a
dimora abituale».
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[1] In caso di acquisto da
impresa “costruttrice” o “ristrutturatrice”entro 4
anni dall’ultimazione dei lavori, si applica l’IVA al 4% e le imposta di
registro e le imposte ipo-catastali nella misura fissa di 168 euro.
In caso di acquisto da impresa
dopo 4 anni dall’ultimazione dei lavori, l’operazione è esente IVA, con imposta
di registro del 3% e le imposte ipo-catastali in misura fissa di 168 euro.
[2] L. 23-12-1998 n. 448
Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo
7. Disposizioni in materia di
imposta di registro e altre disposizioni fiscali.
1. Ai contribuenti che provvedono
ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dall’alienazione dell’immobile
per il quale si è fruito dell’aliquota agevolata prevista ai fini dell’imposta
di registro e dell’imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un’altra casa
di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis all’articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al
testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 , è attribuito
un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta
sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.
L’ammontare del credito non può essere superiore, in ogni caso, all’imposta di
registro o all’imposta sul valore aggiunto dovuta per l’acquisto agevolato
della nuova casa di abitazione non di lusso. L’agevolazione si applica a tutti
gli acquisti intervenuti successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge, indipendentemente dalla data del primo acquisto.
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