DETRAZIONE DEL 55% PER LA RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA DEGLI EDIFICI - SOGGETTI BENEFICIARI - CHIARIMENTI
In caso di abitazione concessa in
locazione, la detrazione del 55% per interventi di riqualificazione energetica
spetta sia al nudo proprietario che all’inquilino, in ragione della quota di
spese da ciascuno effettivamente sostenuta.
Questo uno dei chiarimenti
presenti all’interno della Circolare n.38/E del 23 giugno 2010, con la quale
l’Agenzia delle Entrate ha ufficializzato i propri orientamenti espressi nel
corso dell’incontro con l’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti
contabili, in merito a diversi profili fiscali riguardanti il Modello Unico
2010.
In particolare, la fattispecie
analizzata riguarda un’abitazione posseduta da due persone fisiche (nudo
proprietario e usufruttuario) e concessa in locazione ad un terzo soggetto
(anch’esso persona fisica), sulla quale sono stati eseguiti interventi di
sostituzione dei serramenti agevolati con la detrazione del 55%[1], in base
alla seguente ripartizione delle spese:
-
70% a carico del nudo proprietario,
-
30% a carico dell’inquilino.
Sul punto, l’Agenzia delle
Entrate specifica che, qualora siano rispettate tutte le condizioni previste
(pagamento mediante bonifico con identificazione del beneficiario della
detrazione, limite di agevolazione pari a 60.000 euro e rispetto dei parametri
tecnici dell’intervento), “la detrazione spetta sia al nudo proprietario che
all’inquilino per l’ammontare di spesa effettivamente sostenuto da ciascuno”.
Inoltre, la documentazione da inviare all’Enea (scheda informativa dei lavori)
può essere unica e riferita al complessivo intervento e ad entrambi i
beneficiari dell’agevolazione.
In tal modo, deve intendersi
sostanzialmente confermato quanto sostenuto dall’ANCE, circa il fatto che il
restrittivo orientamento, in base al quale la detrazione del 55% non spetta per
gli immobili locati a terzi, è circoscritto ai soli fabbricati posseduti ed
affittati da imprese[2] (e non anche a quelli di proprietà di privati persone
fisiche e da questi concessi in locazione a terzi).
In merito a quest’ultima
questione, si evidenzia che l’ANCE sta comunque continuando a portare avanti le
più opportune iniziative, affinchè, accanto alla
proroga ed alla rimodulazione del beneficio (in scadenza al 31 dicembre 2010),
si possa pervenire al superamento (anche in via normativa) della limitante
interpretazione amministrativa che, unitamente a quella che ha escluso
l’agevolazione per i fabbricati destinati alla vendita[3], ha di fatto
notevolmente ristretto l’ambito applicativo della detrazione per le imprese del
settore immobiliare.
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[1] Di cui all’art.1, comma 345,
della legge 296/2009, così come prorogato dall’art.1, commi 20-24, della legge
244/2007.
[2] Cfr. Risoluzione dell’Agenzia
delle Entrate n.340/E del 1° agosto 2008.
[3] Cfr. Risoluzione dell’Agenzia
delle Entrate n.303/E del 15 luglio 2008.