AMMISSIBILITA' AGLI APPALTI PUBBLICI DI IMPRESE AVENTI SEDE IN STATI CEE

 

In relazione all'ammissibilità ad appalti pubblici di imprese aventi sede in altri stati della Comunità Europea si rammenta il diverso regime degli appalti di importo inferiore alla "soglia" europea da quello per i lavori superiori a tale valore.

Per gli appalti pubblici sotto soglia vige il principio fissato dall'art. 2, primo comma, della legge 10 febbraio 1962, n. 57, che nel testo attuale impone l'obbligo dell'iscrizione all'Albo Nazionale di Costruttori per "chiunque esegua lavori di importo superiore a 75 milioni". In tale ambito non è prevista alcuna deroga a tale obbligo per le imprese non italiane ma residenti in stati CEE.

Per gli appalti pubblici superiori alla soglia CEE ci si deve riferire a quanto disposto dal decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, che all'articolo 1, primo comma recita "il presente decreto disciplina l'affidamento dei lavori pubblici di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU".

Pertanto nell'ambito di tali appalti si deve tener presente quanto disciplinato dall'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 406/91, che fissa i requisiti di ammissibilità di imprese aventi sede in altri stati comunitari, requisiti tra i quali non figura alcun obbligo di iscrizione all'A.N.C., ancorchè tale iscrizione eviti la necessità di documentare alcune situazioni per l'ammissione alle gare.

AMMISSIBILITA' AGLI APPALTI PUBBLICI DI IMPRESE AVENTI SEDE IN STATI CEE

 

In relazione all'ammissibilità ad appalti pubblici di imprese aventi sede in altri stati della Comunità Europea si rammenta il diverso regime degli appalti di importo inferiore alla "soglia" europea da quello per i lavori superiori a tale valore.

Per gli appalti pubblici sotto soglia vige il principio fissato dall'art. 2, primo comma, della legge 10 febbraio 1962, n. 57, che nel testo attuale impone l'obbligo dell'iscrizione all'Albo Nazionale di Costruttori per "chiunque esegua lavori di importo superiore a 75 milioni". In tale ambito non è prevista alcuna deroga a tale obbligo per le imprese non italiane ma residenti in stati CEE.

Per gli appalti pubblici superiori alla soglia CEE ci si deve riferire a quanto disposto dal decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, che all'articolo 1, primo comma recita "il presente decreto disciplina l'affidamento dei lavori pubblici di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU".

Pertanto nell'ambito di tali appalti si deve tener presente quanto disciplinato dall'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 406/91, che fissa i requisiti di ammissibilità di imprese aventi sede in altri stati comunitari, requisiti tra i quali non figura alcun obbligo di iscrizione all'A.N.C., ancorchè tale iscrizione eviti la necessità di documentare alcune situazioni per l'ammissione alle gare.