AMMISSIBILITA' AGLI
APPALTI PUBBLICI DI IMPRESE AVENTI SEDE IN STATI CEE
In
relazione all'ammissibilità ad appalti pubblici di imprese aventi sede in altri
stati della Comunità Europea si rammenta il diverso regime degli appalti di
importo inferiore alla "soglia" europea da quello per i lavori
superiori a tale valore.
Per gli
appalti pubblici sotto soglia vige il principio fissato dall'art. 2, primo
comma, della legge 10 febbraio 1962, n. 57, che nel testo attuale impone
l'obbligo dell'iscrizione all'Albo Nazionale di Costruttori per "chiunque
esegua lavori di importo superiore a 75 milioni". In tale ambito non è
prevista alcuna deroga a tale obbligo per le imprese non italiane ma residenti
in stati CEE.
Per gli
appalti pubblici superiori alla soglia CEE ci si deve riferire a quanto
disposto dal decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, che all'articolo 1,
primo comma recita "il presente decreto disciplina l'affidamento dei lavori
pubblici di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU".
Pertanto
nell'ambito di tali appalti si deve tener presente quanto disciplinato
dall'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 406/91, che fissa i
requisiti di ammissibilità di imprese aventi sede in altri stati comunitari,
requisiti tra i quali non figura alcun obbligo di iscrizione all'A.N.C.,
ancorchè tale iscrizione eviti la necessità di documentare alcune situazioni
per l'ammissione alle gare.
AMMISSIBILITA'
AGLI APPALTI PUBBLICI DI IMPRESE AVENTI SEDE IN STATI CEE
In
relazione all'ammissibilità ad appalti pubblici di imprese aventi sede in altri
stati della Comunità Europea si rammenta il diverso regime degli appalti di
importo inferiore alla "soglia" europea da quello per i lavori superiori
a tale valore.
Per
gli appalti pubblici sotto soglia vige il principio fissato dall'art. 2, primo
comma, della legge 10 febbraio 1962, n. 57, che nel testo attuale impone
l'obbligo dell'iscrizione all'Albo Nazionale di Costruttori per "chiunque
esegua lavori di importo superiore a 75 milioni". In tale ambito non è
prevista alcuna deroga a tale obbligo per le imprese non italiane ma residenti
in stati CEE.
Per
gli appalti pubblici superiori alla soglia CEE ci si deve riferire a quanto
disposto dal decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, che all'articolo 1,
primo comma recita "il presente decreto disciplina l'affidamento dei
lavori pubblici di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU".
Pertanto
nell'ambito di tali appalti si deve tener presente quanto disciplinato
dall'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 406/91, che fissa i
requisiti di ammissibilità di imprese aventi sede in altri stati comunitari,
requisiti tra i quali non figura alcun obbligo di iscrizione all'A.N.C.,
ancorchè tale iscrizione eviti la necessità di documentare alcune situazioni
per l'ammissione alle gare.