DETRAZIONI DEL 36% E DEL 55% - RITENUTA DEL 10% SUI BONIFICI DI PAGAMENTO DELLE SPESE

 

Operativa dal 1° luglio 2010 la ritenuta del 10% che le Banche e le Poste Italiane S.p.A. devono effettuare all’atto dell’accredito dei bonifici di pagamento delle spese agevolate con la detrazione del 36% per il recupero edilizio delle abitazioni, o con quella del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici.

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2010 (Prot. n.94288/2010), sono state infatti individuate le tipologie di pagamenti, nonchè le modalità di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate, in attuazione a quanto previsto dall’art.25, D.L. 31 maggio 2010, n.78.

Come noto, quest’ultima disposizione ha stabilito che, a decorrere dal 1° luglio 2010, le Banche e le Poste Italiane S.p.A., all’atto dell’accredito di bonifici di pagamento di spese agevolate con detrazioni o deduzioni d’imposta, debbano operare una ritenuta del 10% a titolo di acconto delle imposte sul reddito dovute dai beneficiari dei pagamenti, con l’obbligo di rivalsa.

Il citato Provvedimento stabilisce, ora, che tale ritenuta deve essere effettuata sui pagamenti relativi ai bonifici disposti per:

-  spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio, agevolate con la detrazione IRPEF del 36%, ai sensi dell’art.1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni;

-  spese per interventi di risparmio energetico, per le quali spetta la detrazione del 55%, ai sensi dell’art.1, commi 344-347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.

In tali ipotesi, le Banche e le Poste Italiane S.p.A., che operano la ritenuta del 10%, sono tenute ai seguenti adempimenti:

a.  versare la ritenuta con il Modello F24[1], utilizzando l’apposito codice tributo 1039-”Ritenuta operata da banche e Poste Italiane Spa all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d’imposta, ai sensi dell’articolo 25, dl n. 78/2010”, istituito con Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.65/E del 30 giugno 2010;

b.  certificare al beneficiario l’ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate, entro il 28 febbraio dell’anno successivo[2];

c.  indicare nella dichiarazione dei sostituti d’imposta (Modello 770)[3], i dati relativi al beneficiario nonchè le somme accreditate e le ritenute effettuate.

Di contro, la misura non incide in alcun modo sugli adempimenti a carico delle imprese esecutrici degli interventi agevolati (in termini di fatturazione dei lavori), su quelli relativi ai contribuenti beneficiari delle detrazioni (per ciò che attiene all’obbligo di pagamento con bonifico delle spese sostenute).

Infine, si segnala che l’ANCE sta continuando a portare avanti le iniziative più idonee ad ottenere un ripensamento complessivo da parte del Governo, nella convinzione che, per le imprese “regolari”, la ritenuta del 10% si traduce unicamente in una minor disponibilità monetaria, che va ad aggiungersi alle già ingenti problematiche finanziarie legate all’attuale congiuntura economica negativa ed alla “stretta creditizia” che sta vivendo il settore.

In ogni caso, anche per le difficoltà operative legate all’effettuazione della ritenuta da parte delle Banche e di Poste Italiane, sembra probabile che, in sede di conversione del D.L. 78/2010 (attualmente all’esame del Senato), sia prevista una proroga dell’entrata in vigore della disposizione.

 

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[1] Cfr. art.17, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

[2] Ai sensi dell’art.4, comma 6-quater, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

[3] Di cui all’art.4, comma 1, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.