DETRAZIONI DEL 36% E DEL 55% - RITENUTA DEL 10%
SUI BONIFICI DI PAGAMENTO DELLE SPESE
Operativa dal 1° luglio 2010 la
ritenuta del 10% che le Banche e le Poste Italiane S.p.A. devono effettuare
all’atto dell’accredito dei bonifici di pagamento delle spese agevolate con la
detrazione del 36% per il recupero edilizio delle abitazioni, o con quella del
55% per la riqualificazione energetica degli edifici.
Con il Provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2010 (Prot.
n.94288/2010), sono state infatti individuate le tipologie di pagamenti, nonchè le modalità di esecuzione degli adempimenti relativi
alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate, in attuazione
a quanto previsto dall’art.25, D.L. 31 maggio 2010, n.78.
Come noto, quest’ultima
disposizione ha stabilito che, a decorrere dal 1° luglio 2010, le Banche e le
Poste Italiane S.p.A., all’atto dell’accredito di bonifici di pagamento di
spese agevolate con detrazioni o deduzioni d’imposta, debbano operare una
ritenuta del 10% a titolo di acconto delle imposte sul reddito dovute dai
beneficiari dei pagamenti, con l’obbligo di rivalsa.
Il citato Provvedimento
stabilisce, ora, che tale ritenuta deve essere effettuata sui pagamenti
relativi ai bonifici disposti per:
-
spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio, agevolate con
la detrazione IRPEF del 36%, ai sensi dell’art.1, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449 e successive modificazioni;
-
spese per interventi di risparmio energetico, per le quali spetta la
detrazione del 55%, ai sensi dell’art.1, commi 344-347, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 e successive modificazioni.
In tali ipotesi, le Banche e le
Poste Italiane S.p.A., che operano la ritenuta del 10%, sono tenute ai seguenti
adempimenti:
a. versare la ritenuta con il Modello F24[1],
utilizzando l’apposito codice tributo 1039-”Ritenuta operata da banche e Poste
Italiane Spa all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti
per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d’imposta, ai sensi
dell’articolo 25, dl n. 78/2010”, istituito con Risoluzione dell’Agenzia delle
Entrate n.65/E del 30 giugno 2010;
b. certificare al beneficiario l’ammontare delle
somme erogate e delle ritenute effettuate, entro il 28 febbraio dell’anno
successivo[2];
c. indicare nella dichiarazione dei sostituti
d’imposta (Modello 770)[3], i dati relativi al beneficiario nonchè
le somme accreditate e le ritenute effettuate.
Di contro, la misura non incide
in alcun modo sugli adempimenti a carico delle imprese esecutrici degli
interventi agevolati (in termini di fatturazione dei lavori), nè su quelli relativi ai contribuenti beneficiari delle
detrazioni (per ciò che attiene all’obbligo di pagamento con bonifico delle spese
sostenute).
Infine, si segnala che l’ANCE sta
continuando a portare avanti le iniziative più idonee ad ottenere un
ripensamento complessivo da parte del Governo, nella convinzione che, per le
imprese “regolari”, la ritenuta del 10% si traduce unicamente in una minor
disponibilità monetaria, che va ad aggiungersi alle già ingenti problematiche
finanziarie legate all’attuale congiuntura economica negativa ed alla “stretta
creditizia” che sta vivendo il settore.
In ogni caso, anche per le
difficoltà operative legate all’effettuazione della ritenuta da parte delle
Banche e di Poste Italiane, sembra probabile che, in sede di conversione del
D.L. 78/2010 (attualmente all’esame del Senato), sia prevista una proroga
dell’entrata in vigore della disposizione.
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[1]
Cfr. art.17, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
[2] Ai sensi dell’art.4, comma
6-quater, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
[3]
Di cui all’art.4, comma 1, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.