SICUREZZA SUL LAVORO - D.LGS. N. 81/2008 - AGGIORNAMENTO DELLE DOMANDE FREQUENTI
(FAQ) SUL SITO DEL MINISTERO DEL LAVORO
Si
segnala che sul sito web del Ministero del lavoro è stata aggiornata la pagina dedicata
alle domande frequenti (FAQ) in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro.
In
particolare, sono state pubblicate le risposte ai nuovi quesiti in tema di:
-
obblighi di sicurezza connessi a lavori o servizi di durata non superiore ai
due giorni (art.26, D.Lgs. n.81/2008);
-
aggiornamento della formazione dei rappresentanti dei lavoratori (art.37, D.Lgs. n.81/2008);
-
organismi paritetici (art.51, D.Lgs. n.81/2008).
Relativamente
alla formazione dei rappresentanti dei lavoratori, fonti interne al Ministero
del Lavoro hanno confermato che per le imprese che occupano fino a 15
lavoratori, in mancanza di espresse previsioni contrattuali come in edilizia,
gli obblighi relativi alle modalità e alla durata dei corsi di aggiornamento
dei RLS aziendali, si esauriscono mediante la formazione di cui al comma 6
dell’art. 37 del Testo Unico sulla sicurezza, secondo il quale la formazione
dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in
relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
Di
seguito si riportano le risposte ai quesiti in parola.
Che
cosa si intende per “lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due
giorni” ai sensi dell’art.26. comma 3-bis del D. Igs.
81/2008?
(Risposta
a quesito del 28 aprile 2010)
In via
preliminare, si osserva che la rafia sottesa alla norma in esame è quella di
non gravare, attraverso l’obbligo di redazione del D.U.V.R.I.,
le imprese appaltatrici di servizi che comportino l’espletamento di pratiche
ordinarie prive di rischi interferenziali e i lavori di breve durata, in quanto
esso diverrebbe un inutile fardello formale, senza peraltro privare di tutela
quelle prestazioni lavorative che, pur esplicandosi in un breve arco temporale,
presentano comunque, per la natura della prestazione ovvero per il particolare
contesto in cui si svolgono, dei rischi di
interferenza
(come, ad esempio, avviene nell’ambito delle prestazioni manutentive).
Alla
luce di quanto sopra si ritiene che i due giorni di cui alla norma in esame siano
da computarsi con riferimento ad un arco temporale non necessariamente
continuativo, ma anche complessivo e derivante dal cumulo delle singole
prestazioni, anche episodiche, effettuate comunque in un lasso temporale di
riferimento di ragionevole durata - come si potrebbe plausibilmente ritenere un
anno solare - tenuto conto anche dell’eventuale durata contrattuale della
prestazione lavorativa.
Sembra
opportuno, infine, sottolineare che, anche nei casi sopra detti, resta comunque
obbligatoria l’osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato
art. 26.
L’obbligo
di aggiornamento periodico della formazione del RLS vige anche per le aziende
che occupano fino a 15 dipendenti?
(Risposta
a quesito de/19 aprile 2010)
Il
quesito proposto, relativo all’obbligo dell’aggiornamento del RLS, trova
fondamento normativo nella previsione di cui al comma 6 dell’art. 37, secondo
cui la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere
periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza
dei nuovo rischi; ai sensi della norma citata, che costituisce diretta
emanazione del generale principio in materia di adeguatezza e di efficacia
della formazione in relazione ai rischi specifici connessi ad ogni attività
produttiva e singola posizione lavorativa, sulla base della valutazione dei
rischi effettuata dal datore di lavoro, tutte le aziende, indipendentemente dal
numero di lavoratori occupati, sono tenute a ripetere la formazione suddetta al
verificarsi dei presupposti sopra sottolineati.
Quali sono le modalità e
il contenuto di tali aggiornamenti?
(Risposta a quesito de/19
aprile 2010)
Per quanto riguarda il
diverso profilo attinente al contenuto di tale aggiornamento, occorre far
riferimento al comma 11 del medesimo art. 37, che rimette alla contrattazione
collettiva nazionale le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico,
fissando la durata minima dello stesso in 4 ore annue per le imprese che
occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano
più di 50 lavoratori.
La circostanza che il
legislatore abbia espressamente previsto la durata minima dell’aggiornamento
unicamente per le imprese che superino i detti limiti occupazionali non esclude
che le parti, nell’ambito della autonomia contrattuale e nel rispetto delle
norme vigenti, possano disciplinare le modalità e la durata dei corsi di
aggiornamento anche per le imprese che non raggiungano i suddetti limiti,
rientrando comunque tale facoltà nei limiti della delega ad esse conferita
dalla norma citata.
Quali sono i soggetti
competenti a stabilire tali contenuti e modalità?
(Risposta a quesito de/19
aprile 2010)
Si ritiene che tali
modalità possano essere stabilite in sede - espressamente prevista dal
legislatore - di contrattazione collettiva nazionale, anche in considerazione
del principio di legalità in materia disciplinata da norme il cui inadempimento
è amministrativamente sanzionato.
Giova in proposito
sottolineare che la funzione attribuita agli organismi paritetici dal comma 12 del
citato art. 37 non consista nell’individuazione dei casi in cui sussiste
l’obbligo dell’aggiornamento periodico della formazione del RLS né del
contenuto della stessa, ma nella collaborazione con il datore di lavoro nello
svolgimento della formazione, le cui fonti normative restano comunque la legge,
e, nell’ambito della delega da questa operata, la contrattazione collettiva
nazionale.
Alla luce di quanto sopra,
si ritiene che il suddetto obbligo di aggiornamento, salva una diversa
eventuale statuizione della contrattazione collettiva in materia, sussiste per
le aziende che occupano fino a 15 dipendenti, nei casi previsti dall’art. 37,
comma 6, e cioè in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di
nuovo rischi, e deve rispondere all’esigenza di assicurare l’imprescindibile
rispetto del limite intrinseco derivante dal carattere di necessaria
adeguatezza ed effettività della formazione stessa, secondo quanto emerge dalla
valutazione del rischio effettuata dal datore di lavoro.
Gli organismi paritetici
svolgono le attività di cui all’art. 51 del d.lgs. 81/2008 a seguito di
apposita autorizzazione ministeriale?
(Risposta a quesito del 20
aprile 2010)
Secondo la definizione
fornita dal legislatore stesso all’art. 2, comma 1, lett. ee),
del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive
modifiche o integrazioni, anche noto come “Testo Unico in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (di seguito T.U.), gli
organismi paritetici sono quegli organismi costituiti da una o più associazioni
dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale per le finalità indicate dalla stessa disposizione.
Tali organismi, istituiti a
livello territoriale, svolgono funzioni di orientamento e promozione di iniziative
di formazione nei confronti dei lavoratori e rappresentano la prima istanza di
riferimento per la risoluzione di controversie sorte circa l’applicazione dei
diritti di rappresentanza, informazione e formazione (art. 51, D.Lgs. 81/2008).
Tra le novità introdotte
nel T.U. dal D.Lgs. n. 106/2009, e precisamente nel
nuovo comma 3-bis del citato art. 51, si ricorda la possibilità per tali
organismi di svolgere direttamente attività di formazione, oltre che di
promuoverla ma ciò, ovviamente, in relazione a quello specifico settore (quale
quello manifatturiero, edile, ecc.) nel quale essi svolgono la loro attività elo prestano la loro assistenza e nell’ambito territoriale
nel quale è ubicata l’azienda alla quale è fornita assistenza.
Tanto premesso, saranno legittimati, ai sensi degli art!. 2 e 51 del T.U. citati, a svolgere le predette funzioni tutti gli organismi che abbiano le caratteristiche richieste dalla legge, senza che sia a tal uopo prevista o necessaria alcuna autorizzazione ministeriale.