SICUREZZA SUL LAVORO - D.LGS. N. 81/2008 - NOTIFICA PRELIMINARE - NUOVA PROCEDURA DI INVIO TRAMITE INTERNET DAL 1° GENNAIO 2010 - RILASCIO
NUOVE FUNZIONALITA’ DELL’APPLICATIVO -
DIREZIONE GENERALE SANITA’ REGIONE LOMBARDIA - NOTA DEL 28 APRILE 2010
Con
nota del 28 aprile 2010, che si riproduce in calce alla presente, la Direzione
Generale Sanità della Regione Lombardia , ha comunicato il rilascio di nuove
funzionalità dell’applicativo per la trasmissione on line
delle notifiche preliminari di inizio cantiere ai sensi dell’art. 99 del D.Lgs. 81/08.
Si
rammenta che tale nuova modalità di trasmissione è obbligatoria dal 1° gennaio
2010 (cfr. da ultimo Not. 1/2010).
Direzione
Generale Sanità Regione Lombardia
Milano,
28 aprile 2010
Prot 185/D
Oggetto:
notifica on line. Rilascio nuove funzionalità
dell’applicativo per la .trasmissione on
line delle notifiche preliminari di
inizio cantiere ex art. 99 DLgs 81/08 e s.m..
Nel
mese di maggio, si provvederà al rilascio di una nuova versione
dell’applicativo per la
trasmissione
on line delle notifiche preliminari di avvio cantiere
ex art. 99 DLgs 81/08 e s.m.
L’intervento
di modifica ed integrazione di alcune maschere per l’inserimento dei dati si è
reso necessario a fronte di criticità, e in parte limitazioni, che gli utenti
-committenti, responsabili dei lavori, coordinatori, compilatori - hanno
evidenziato nell’uso diretto dell’applicativo, e della conseguente opportunità,
riconosciuta dalla scrivente U.O. Governo della Prevenzione, a porvi rimedio.
In
collaborazione con Lombardia Informatica sono state, dunque, implementate
alcune nuove funzionalità, che nel presente documento vengono anticipate e
sinteticamente descritte. Una più puntuale rassegna sarà, comunque, resa
disponibile sul web nel documento “Note di rilascio - Sistema Informativo
Prevenzione Notifica preliminare cantieri - Rilascio 1.10. data revisione
22.04.2010”, nella pagina di apertura dell’applicativo.
Scheda
dichiarazioni
I checkbox relativi a specifiche dichiarazioni del
committente/responsabile dei lavori, attinenti ad alcune fattispecie di
cantiere per le quali non ricorre l’obbligo di nomina dei coordinatori e
segnatamente:
cantiere
sottoposto all’obbligo di notifica solo successivamente alla sua apertura per
effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera (art. 99 comma 1 lett. b),
per il quale non ricorre l’obbligo di nomina del coordinatore alla
progettazione;
cantiere
in cui opera un’unica impresa, la cui entità presunta non è inferiore a 200
uomini/giorno (art. 99 comma 1 lett. c), per il quale non ricorre l’obbligo di
nomina del coordinatore alla progettazione e del coordinatore all’esecuzione;
cantiere
per l’esecuzione di lavori privati non soggetti a permesso a costruire in base
alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000 (art. 90
comma 11), per il quale non ricorre l’obbligo di nomina del coordinatore alla
progettazione, sono stati raccolti e inseriti in un’unica nuova scheda. Questa
variazione si è resa necessaria, sul piano tecnico-informatico, onde poter
consentire all’utente di modificare, in occasione di successivi aggiornamenti,
dichiarazioni rese, ovvero selezionate, precedentemente.
Attraverso
la selezione di una delle opzioni sopra riportate, il sistema rende facoltativo
l’inserimento delle informazioni relative alle maschere del coordinatore
sicurezza e salute durante la progettazione dell’opera e/o del coordinatore
sicurezza e salute durante la realizzazione dell’opera.
Integrazione
e gestione degli stranieri
A
fronte dell’utilizzo dell’applicativo on line da
parte di cittadini di nazionalità estera nel ruolo di committenti, responsabili
dei lavori, coordinatori sicurezza e salute durante la progettazione
dell’opera, coordinatori sicurezza e salute durante la realizzazione
dell’opera, le maschere relative alla loro identificazione sono state
modificate, consentendo l’utilizzo di documenti diversi dal Codice Fiscale,
ovvero l’inserimento di altri “codici”.
La
funzione “Altro documento ... “, infatti, consente agli stranieri (sono stati
registrati casi di coordinatori sicurezza e salute durante la realizzazione
dell’opera residenti in San Marino, di committenti in Svizzera, ... ) di
identificarsi mediante un documento differente, quale ad esempio il passaporto.
L’utente, nella tendina, seleziona la tipologia di documento in suo possesso,
oppure, se non è presente nell’elenco, seleziona la voce “Altro” e la inserisce
manualmente (es. Codice Economico Europeo).
Quando
l’utente - in questo caso italiano - inserisce il Codice Fiscale, i restanti
campi della maschera (sopra in evidenza) sono compilati automaticamente:
l’applicativo, infatti, estrae dal NAR le informazioni anagrafiche. L’utente
che lo desideri può, comunque, cancellare il dato richiamato dal sistema e
inserire manualmente un indirizzo diverso da quello di residenza.
Se
l’utente utilizza altre tipologie di documenti d’identità - quali il
passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione,
il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto
d’armi -, l’estrazione di dati dal NAR non trova applicazione. L’utente deve,
allora, obbligatoriamente inserire un “Indirizzo di riferimento”.
L”’lndirizzo di riferimento” può essere quello del cantiere di
cui alla notifica, oppure quello del luogo di residenza o di altro luogo. Va,
perciò, ben inteso che il campo “Nazione” si riferisce all’indirizzo utilizzato
quale riferimento per la rintracciabilità e non alla nazionalità del cittadino.
Se l’indirizzo di riferimento è estero bisogna selezionarne la nazione ed
indicare i campi che il sistema richiede (Indirizzo completo e ZipCode).
L”’lndirizzo di riferimento” può essere quello del cantiere di
cui alla notifica, oppure quello del luogo di residenza o di altro luogo. Va,
perciò, ben inteso che il campo “Nazione” si riferisce all’indirizzo utilizzato
quale riferimento per la rintracciabilità e non alla nazionalità del cittadino.
Se
l’indirizzo di riferimento è estero bisogna selezionarne la nazione ed indicare
i campi che il sistema richiede (Indirizzo completo e ZipCode).
Non è
necessario allegare documenti d’identità scannerizzati: questa prassi riguarda
solo la maschera di coloro che, ai fini dell’accesso, richiedono le
credenziali.
Ricerca
Impresa
L’anagrafica
delle imprese estraibili dall’applicativo è stata ampliata alle aziende che
esercitano in edilizia la loro attività secondaria, diversamente dall’origine
quando era limitata a quelle aziende per le quali essa rappresentava l’attività
principale. In questo modo, come premesso, l’anagrafica delle imprese estraibili
è stata arricchita. Resta che, qualora l’impresa da inserire nella maschera non
sia presente nell’archivio, essa debba essere immessa manualmente.
In
conclusione, le ASL e le DPL sono invitate a dare la più ampia diffusione della
presente nota,
rendendosi
contestualmente disponibili all’assistenza degli utenti, qualora opportuno o
richiesto.