SICUREZZA SUL LAVORO - D.LGS. N. 81/2008 - NOTIFICA PRELIMINARE - NUOVA PROCEDURA DI INVIO TRAMITE INTERNET DAL 1° GENNAIO 2010 - RILASCIO NUOVE FUNZIONALITA’ DELL’APPLICATIVO  - DIREZIONE GENERALE SANITA’ REGIONE LOMBARDIA - NOTA DEL 28 APRILE 2010

 

Con nota del 28 aprile 2010, che si riproduce in calce alla presente, la Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia , ha comunicato il rilascio di nuove funzionalità dell’applicativo per la trasmissione on line delle notifiche preliminari di inizio cantiere ai sensi dell’art. 99 del D.Lgs. 81/08.

Si rammenta che tale nuova modalità di trasmissione è obbligatoria dal 1° gennaio 2010 (cfr. da ultimo Not. 1/2010).

Direzione Generale Sanità Regione Lombardia

 

Milano, 28 aprile 2010

 

Prot 185/D

 

Oggetto: notifica on line. Rilascio nuove funzionalità dell’applicativo per la .trasmissione on

line delle notifiche preliminari di inizio cantiere ex art. 99 DLgs 81/08 e s.m..

Nel mese di maggio, si provvederà al rilascio di una nuova versione dell’applicativo per la

trasmissione on line delle notifiche preliminari di avvio cantiere ex art. 99 DLgs 81/08 e s.m.

L’intervento di modifica ed integrazione di alcune maschere per l’inserimento dei dati si è reso necessario a fronte di criticità, e in parte limitazioni, che gli utenti -committenti, responsabili dei lavori, coordinatori, compilatori - hanno evidenziato nell’uso diretto dell’applicativo, e della conseguente opportunità, riconosciuta dalla scrivente U.O. Governo della Prevenzione, a porvi rimedio.

In collaborazione con Lombardia Informatica sono state, dunque, implementate alcune nuove funzionalità, che nel presente documento vengono anticipate e sinteticamente descritte. Una più puntuale rassegna sarà, comunque, resa disponibile sul web nel documento “Note di rilascio - Sistema Informativo Prevenzione Notifica preliminare cantieri - Rilascio 1.10. data revisione 22.04.2010”, nella pagina di apertura dell’applicativo.

 

Scheda dichiarazioni

I checkbox relativi a specifiche dichiarazioni del committente/responsabile dei lavori, attinenti ad alcune fattispecie di cantiere per le quali non ricorre l’obbligo di nomina dei coordinatori e segnatamente:

cantiere sottoposto all’obbligo di notifica solo successivamente alla sua apertura per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera (art. 99 comma 1 lett. b), per il quale non ricorre l’obbligo di nomina del coordinatore alla progettazione;

cantiere in cui opera un’unica impresa, la cui entità presunta non è inferiore a 200 uomini/giorno (art. 99 comma 1 lett. c), per il quale non ricorre l’obbligo di nomina del coordinatore alla progettazione e del coordinatore all’esecuzione;

cantiere per l’esecuzione di lavori privati non soggetti a permesso a costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000 (art. 90 comma 11), per il quale non ricorre l’obbligo di nomina del coordinatore alla progettazione, sono stati raccolti e inseriti in un’unica nuova scheda. Questa variazione si è resa necessaria, sul piano tecnico-informatico, onde poter consentire all’utente di modificare, in occasione di successivi aggiornamenti, dichiarazioni rese, ovvero selezionate, precedentemente.

Attraverso la selezione di una delle opzioni sopra riportate, il sistema rende facoltativo l’inserimento delle informazioni relative alle maschere del coordinatore sicurezza e salute durante la progettazione dell’opera e/o del coordinatore sicurezza e salute durante la realizzazione dell’opera.

 

Integrazione e gestione degli stranieri

A fronte dell’utilizzo dell’applicativo on line da parte di cittadini di nazionalità estera nel ruolo di committenti, responsabili dei lavori, coordinatori sicurezza e salute durante la progettazione dell’opera, coordinatori sicurezza e salute durante la realizzazione dell’opera, le maschere relative alla loro identificazione sono state modificate, consentendo l’utilizzo di documenti diversi dal Codice Fiscale, ovvero l’inserimento di altri “codici”.

La funzione “Altro documento ... “, infatti, consente agli stranieri (sono stati registrati casi di coordinatori sicurezza e salute durante la realizzazione dell’opera residenti in San Marino, di committenti in Svizzera, ... ) di identificarsi mediante un documento differente, quale ad esempio il passaporto. L’utente, nella tendina, seleziona la tipologia di documento in suo possesso, oppure, se non è presente nell’elenco, seleziona la voce “Altro” e la inserisce manualmente (es. Codice Economico Europeo).

Quando l’utente - in questo caso italiano - inserisce il Codice Fiscale, i restanti campi della maschera (sopra in evidenza) sono compilati automaticamente: l’applicativo, infatti, estrae dal NAR le informazioni anagrafiche. L’utente che lo desideri può, comunque, cancellare il dato richiamato dal sistema e inserire manualmente un indirizzo diverso da quello di residenza.

Se l’utente utilizza altre tipologie di documenti d’identità - quali il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi -, l’estrazione di dati dal NAR non trova applicazione. L’utente deve, allora, obbligatoriamente inserire un “Indirizzo di riferimento”.

L”’lndirizzo di riferimento” può essere quello del cantiere di cui alla notifica, oppure quello del luogo di residenza o di altro luogo. Va, perciò, ben inteso che il campo “Nazione” si riferisce all’indirizzo utilizzato quale riferimento per la rintracciabilità e non alla nazionalità del cittadino. Se l’indirizzo di riferimento è estero bisogna selezionarne la nazione ed indicare i campi che il sistema richiede (Indirizzo completo e ZipCode).

L”’lndirizzo di riferimento” può essere quello del cantiere di cui alla notifica, oppure quello del luogo di residenza o di altro luogo. Va, perciò, ben inteso che il campo “Nazione” si riferisce all’indirizzo utilizzato quale riferimento per la rintracciabilità e non alla nazionalità del cittadino.

Se l’indirizzo di riferimento è estero bisogna selezionarne la nazione ed indicare i campi che il sistema richiede (Indirizzo completo e ZipCode).

Non è necessario allegare documenti d’identità scannerizzati: questa prassi riguarda solo la maschera di coloro che, ai fini dell’accesso, richiedono le credenziali.

 

Ricerca Impresa

L’anagrafica delle imprese estraibili dall’applicativo è stata ampliata alle aziende che esercitano in edilizia la loro attività secondaria, diversamente dall’origine quando era limitata a quelle aziende per le quali essa rappresentava l’attività principale. In questo modo, come premesso, l’anagrafica delle imprese estraibili è stata arricchita. Resta che, qualora l’impresa da inserire nella maschera non sia presente nell’archivio, essa debba essere immessa manualmente.

In conclusione, le ASL e le DPL sono invitate a dare la più ampia diffusione della presente nota,

rendendosi contestualmente disponibili all’assistenza degli utenti, qualora opportuno o richiesto.