iNPS - LEGGE 104/92 - PERMESSI PER ASSISTENZA AL DISABILE RICOVERATO - MESSAGGIO ISTITUTO N. 1448/2010

 

Con messaggio n. 14480 del 28 maggio 2010, l’Inps ha diramato chiarimenti circa la possibilità di fruizione dei permessi orari previsti dall’art. 33, co. 3, della L. 9 febbraio 1992, n. 104, da parte di un soggetto che assiste un disabile in situazione di gravità già ricoverato.

Nello specifico, l’Istituto ricorda che, con interpello n. 13/2009 del 20 febbraio 2009, il Ministero del Lavoro si è pronunciato sulla concedibilità dei permessi nell’ipotesi in cui la struttura sanitaria presso la quale il disabile è ricoverato non garantisca l’assistenza per le visite specialistiche e terapie eseguite al di fuori della struttura e affidi il disabile alla responsabilità dei parenti per tutto il periodo di tempo in cui lo stesso si trova all’esterno della casa di cura.

Ad avviso del menzionato Dicastero, la circostanza che il disabile debba recarsi al di fuori della struttura ospitante per effettuare visite e terapie interrompe effettivamente il tempo pieno del ricovero e determina il necessario affidamento del disabile all’assistenza del familiare, il quale, ricorrendo gli altri presupposti di legge, avrà diritto alla fruizione dei permessi.

Il suddetto interpello tuttavia prevede che nelle fattispecie in discorso l’interessato è comunque tenuto alla presentazione di apposita documentazione rilasciata dalla struttura competente che attesti le visite o le terapie eseguite.

In proposito, l’Inps sottolinea che nelle circoscritte situazioni in cui, secondo il parere del Ministero del Lavoro, è riconoscibile il beneficio, non può comunque essere concessa un’autorizzazione illimitata nel tempo a decorrere dalla data di inoltro della domanda.

Ciò rilevato, l’Istituto precisa che il lavoratore interessato a fruire dei permessi per assistere un portatore di handicap in situazione di gravità ricoverato a tempo pieno deve:

- proporre la domanda prima del godimento dei benefici;

- per ogni mese in cui si sia verificata l’esigenza sanitaria del familiare/affine portatore di handicap in situazione di gravità, presentare sia la documentazione probante l’avvenuto accesso alle strutture sanitarie, sia la dichiarazione sottoscritta dalla struttura di ricovero, che attesti l’affidamento del disabile alla responsabilità dei parenti per tutto il periodo in cui il medesimo si trova all’esterno della struttura sanitaria ospitante per finalità diagnostico-accertative e di cura.

La documentazione suindicata viene trasmessa dalla competente Sede Inps al Centro Medico Legale, che si esprime sulla correttezza formale e sostanziale, apponendo un visto di congruità sul periodo richiesto.

Successivamente, la predetta Sede può rilasciare un’apposita autorizzazione per i datori di lavoro limitata ai periodi in cui l’accesso o gli accessi sono avvenuti.

Qualora i documenti presentati non vengano ritenuti validi ai fini del riconoscimento del beneficio, la pratica viene definita con provvedimento di reiezione.

Nelle more, osserva l’Inps, il lavoratore potrà assentarsi dal lavoro ad altro titolo e solo “expost” l’assenza potrà essere eventualmente convertita in permesso ai sensi dell’art. 33, co. 3, della L. n. 104/1992.

Da ultimo, il messaggio in oggetto evidenzia che nonostante l’autorizzazione debba essere fornita di volta in volta sulla base della documentazione prodotta, non è necessario ripresentare un nuovo modello di domanda per ogni periodo richiesto.