iNPS - LEGGE
104/92 - PERMESSI
PER ASSISTENZA AL DISABILE RICOVERATO - MESSAGGIO ISTITUTO N. 1448/2010
Con
messaggio n. 14480 del 28 maggio 2010, l’Inps ha diramato chiarimenti circa la
possibilità di fruizione dei permessi orari previsti dall’art. 33, co. 3, della L. 9 febbraio 1992, n. 104, da parte di un
soggetto che assiste un disabile in situazione di gravità già ricoverato.
Nello
specifico, l’Istituto ricorda che, con interpello n. 13/2009 del 20 febbraio
2009, il Ministero del Lavoro si è pronunciato sulla concedibilità
dei permessi nell’ipotesi in cui la struttura sanitaria presso la quale il
disabile è ricoverato non garantisca l’assistenza per le visite specialistiche
e terapie eseguite al di fuori della struttura e affidi il disabile alla responsabilità
dei parenti per tutto il periodo di tempo in cui lo stesso si trova all’esterno
della casa di cura.
Ad
avviso del menzionato Dicastero, la circostanza che il disabile debba recarsi
al di fuori della struttura ospitante per effettuare visite e terapie
interrompe effettivamente il tempo pieno del ricovero e determina il necessario
affidamento del disabile all’assistenza del familiare, il quale, ricorrendo gli
altri presupposti di legge, avrà diritto alla fruizione dei permessi.
Il
suddetto interpello tuttavia prevede che nelle fattispecie in discorso
l’interessato è comunque tenuto alla presentazione di apposita documentazione
rilasciata dalla struttura competente che attesti le visite o le terapie
eseguite.
In
proposito, l’Inps sottolinea che nelle circoscritte situazioni in cui, secondo
il parere del Ministero del Lavoro, è riconoscibile il beneficio, non può
comunque essere concessa un’autorizzazione illimitata nel tempo a decorrere
dalla data di inoltro della domanda.
Ciò
rilevato, l’Istituto precisa che il lavoratore interessato a fruire dei
permessi per assistere un portatore di handicap in situazione di gravità
ricoverato a tempo pieno deve:
-
proporre la domanda prima del godimento dei benefici;
- per
ogni mese in cui si sia verificata l’esigenza sanitaria del familiare/affine
portatore di handicap in situazione di gravità, presentare sia la
documentazione probante l’avvenuto accesso alle strutture sanitarie, sia la
dichiarazione sottoscritta dalla struttura di ricovero, che attesti l’affidamento
del disabile alla responsabilità dei parenti per tutto il periodo in cui il
medesimo si trova all’esterno della struttura sanitaria ospitante per finalità diagnostico-accertative e di cura.
La
documentazione suindicata viene trasmessa dalla competente Sede Inps al Centro
Medico Legale, che si esprime sulla correttezza formale e sostanziale,
apponendo un visto di congruità sul periodo richiesto.
Successivamente,
la predetta Sede può rilasciare un’apposita autorizzazione per i datori di
lavoro limitata ai periodi in cui l’accesso o gli accessi sono avvenuti.
Qualora
i documenti presentati non vengano ritenuti validi ai fini del riconoscimento
del beneficio, la pratica viene definita con provvedimento di reiezione.
Nelle
more, osserva l’Inps, il lavoratore potrà assentarsi dal lavoro ad altro titolo
e solo “expost” l’assenza potrà essere eventualmente
convertita in permesso ai sensi dell’art. 33, co. 3,
della L. n. 104/1992.
Da
ultimo, il messaggio in oggetto evidenzia che nonostante l’autorizzazione debba
essere fornita di volta in volta sulla base della documentazione prodotta, non
è necessario ripresentare un nuovo modello di domanda per ogni periodo
richiesto.